Corte di Cassazione francese: i buoni pasto spettano anche ai dipendenti in smart working
04 Novembre 2025
Massima La Corte di Cassazione ha precisato che i buoni pasto costituiscono una forma di retribuzione e che l'unico presupposto costitutivo del diritto è lo svolgimento dell'attività di lavoro giornaliera. Conseguentemente e il datore di lavoro non può rifiutare la corresponsione di tale titolo economico solamente in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa in smart working atteso che tale rifiuto realizzerebbe una discriminazione a danno dei dipendenti che accedono al lavoro agile. Il caso Con particolare riguardo al pourvoi n. 24-12.373, la Cour de Cassation si è occupata di un dipendente che, per il periodo marzo 2020-marzo 2022, non aveva percepito alcunché a titolo di buoni pasto, non avendo ritenuto, il suo datore di lavoro, di erogare tale trattamento in considerazione dell'attività svolta in télétravail (lavoro agile). Con riguardo al pourvoi n. 24-10.566, la Cour de Cassation ha affrontato la questione - concernente il periodo di chiusura dell'azienda per “confinamento” a causa della pandemia Covid-19 (in specie, marzo-maggio 2020) - di un trattamento differenziato tra lavoratori che già svolgevano l'attività con modalità di lavoro agile (e che beneficiavano dei buoni pasto) già prima della pandemia e colleghi che avevano sempre svolto la loro attività nei locali aziendali e avevano sempre usufruito della mensa aziendale (e che, nel periodo della pandemia sono stati posti in smart working, ma senza la corresponsione dei buoni pasto). In particolare, la società ricorrente riconosceva ai propri dipendenti una contribuzione alle spese di ristorazione articolata in due modalità: l'attribuzione di buoni pasto per i dipendenti operanti nelle sedi periferiche, nonché per il personale commerciale e l'accesso alla mensa aziendale per i lavoratori che svolgevano la propria attività presso la sede centrale. Tale attribuzione era stata sospesa durante il primo periodo di lock-down imposto in seguito all'emergenza pandemica da Covid-19, durante il quale la mensa aziendale era stata chiusa e non era stata compensata con il pagamento dei buoni pasto. La soluzione giuridica La Cour de Cassation ha, dunque, affermato il principio di uguaglianza tra lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda (e fruiscono di una mensa aziendale) e lavoratori che sono posti in télétravail (che hanno diritto al buono pasto), principio che trova fondamento nell'art. L. 1222-9, terzo comma, primo paragrafo, del Code du travail, che riconosce al lavoratore in modalità di telelavoro gli stessi diritti del dipendente che presta la propria attività all'interno dell'impresa. Invero, tutti coloro che si trovano in una situazione identica debbono ricevere lo stesso trattamento giuridico, salvo che la differenza sia giustificata da ragioni oggettive e pertinenti e a condizione che le regole che ne determinano i requisiti di accesso siano previamente definite e verificabili. Pertanto, nella misura in cui il lavoratore in smart working svolga la sua attività in situazione identica al lavoratore che presta la sua attività nella sede aziendale (ossia entrambi debbano rispettare lo stesso orario di lavoro), gli stessi godono del medesimo trattamento economico: ove il lavoratore adibito in azienda fruisca della mensa o del buono pasto, del pari il lavoratore che usufruisce del lavoro agile avrà diritto al buono pasto. Osservazioni Il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per i telelavoratori non risulta ancora disciplinato in modo uniforme nel quadro normativo e nella giurisprudenza dei diversi Stati membri dell'Unione europea. Dal punto di vista di un paese limitrofo, il Lussemburgo ha sancito la parità di trattamento dei telelavoratori attraverso la Convention sur le télétravail, firmata il 20 ottobre 2020, che disciplina questa modalità di lavoro. L'art. 6 della Convenzione dispone testualmente: “I telelavoratori beneficiano degli stessi diritti e sono soggetti alle stesse obbligazioni previste dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili dei lavoratori comparabili presenti nei locali dell'impresa.” Tale principio trova applicazione anche in materia di retribuzione e di benefici accessori, quali i buoni pasto. In caso di telelavoro regolare – definito dalla Convenzione come superiore al dieci per cento dell'orario normale di lavoro annuale del telelavoratore – qualora il lavoratore subisca la perdita di un beneficio in natura cui avrebbe normalmente avuto diritto, le parti coinvolte sono tenute a concordare una forma di compensazione; quest'ultima può assumere caratteristiche specifiche, purché rispetti il principio di parità e di non discriminazione. Tuttavia, il diritto alla compensazione non si estende ai benefici la cui fruizione dipende in modo inscindibile dalla presenza fisica nei locali aziendali, come l'accesso alla mensa. In Italia esiste una previsione legislativa di parità di trattamento, sulla scorta di quella già elaborata per i lavoratori a tempo determinato. Invero, l'art. 20 della l. n. 81/2017 prevede che: “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda”. Non constano, peraltro, pronunce di legittimità sulla specifica questione affrontata dalla Cour de Cassation. La Corte di Cassazione, in via generale, ha avuto modo di statuire che, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che il buono pasto non è monetizzabile, ma per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno per equivalente (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32113; Cass. 22 luglio 2025, n. 20621). Con riguardo alla giurisprudenza di merito si segnala, con riguardo ai buoni pasto e al lavoro agile, Trib. Venezia, 8 luglio 2020, che ha statuito - con riferimento alla legislazione di emergenza adottata durante la pandemia Covid-19 (ove il lavoro agile era “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”) ed anche alla luce del CCNL comparto Enti locali - che il lavoro reso in modalità di lavoro agile è incompatibile con i buoni pasto in quanto il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale; non sussistono, quindi, i presupposti costitutivi (orario di lavoro organizzato con specifiche scadenze orarie e consumazione del pasto al di fuori dell'orario di servizio) per il diritto al suddetto trattamento economico. Rilevato che il buono pasto rappresenta una “agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale” (cfr. Cass. 29 novembre 2019, n. 31137), il Tribunale ha sottolineato che non si tratta, dunque, di un elemento della retribuzione, ne' di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro: “se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 l. n. 81/2017”. Va segnalato, peraltro, che - nell'ambito del pubblico impiego privatizzato - il CCNL comparto Funzioni centrali sottoscritto nel gennaio 2025 ha previsto l'equiparazione della giornata lavorativa effettuata in modalità di lavoro agile con quella di coloro che svolgono l'attività in presenza (art. 14, avente rubrica “Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione”), con ciò facendo chiaramente intendere (come ha spiegato un successivo orientamento applicativo adottato dall'ARAN) che entrambe le categorie di lavoratori (in lavoro agile e in presenza) hanno i medesimi diritti quanto all'erogazione del buono pasto. |