Iscrizione a ruolo nel processo esecutivo (immobiliare e presso terzi): termini e modalità

La Redazione
03 Novembre 2025

La Cassazione (sent. 27 ottobre 2025, n. 28513) ha chiarito che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme e che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo.

La vicenda esaminata riguardava un processo esecutivo per espropriazione immobiliare nell'ambito del quale il Tribunale di Milano, in sede di reclamo proposto dalla creditrice procedente contro la decisione di inefficacia del pignoramento ex art. 557, ultimo comma, c.p.c., disponeva il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla seguente questione: «se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 c.p.c. (e 196-novies, comma 2, disp. att., c.p.c.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile».

La terza sezione della Corte richiama preliminarmente il contrasto interpretativo sulla questione oggetto del rinvio, evidenziando che secondo un primo indirizzo, la mancanza dell'attestazione di conformità degli atti da depositare al momento dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo costituisce una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento. Secondo un diverso indirizzo, invece, la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo dell'esecuzione e, dunque, l'omesso deposito dell'attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo.

Esamina, quindi, le disposizioni normative rilevanti, ossia gli artt. 543 e 557 c.p.c.,  e chiarisce che tali previsioni, nella loro formulazione letterale attuale (che deve ritenersi di significato sostanziale del tutto coincidente con la precedente formulazione), risultano chiare ed esplicite nel ricollegare l'inefficacia del pignoramento (e l'estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle «copie attestate conformi agli originali» di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore.

Dinanzi ad un dato normativo chiaro ed univoco - proseguono i giudici - eventuali argomenti sistematici in senso contrario dovrebbero essere dotati di particolare rilevanza. Ma alcuni risultano del tutto destituiti di fondamento. Quello maggiormente rilevante viene tratto dalla giurisprudenza della Corte in tema di attestazione di conformità delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata da depositare all'atto della costituzione del ricorrente nel giudizio di legittimità (con le più volte richiamate pronunzie di Cass., sez. un., sent., n. 22438/2018 e Cass., sez. un., sent., n. 8312/2019), alla cui base vi sono il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché il principio di strumentalità delle forme e il divieto di limitazioni eccessive e formalistiche all'accesso alla giustizia ed all'esito funzionale e ordinario, non meramente formale, dei processi.

Tali argomenti sistematici, però si infrangono, oltre che sul dato letterale attuale espresso delle norme in tema di processo esecutivo, anche sul rilievo che si tratta di principi espressi per situazioni decisamente diverse da quella in esame: a) sia perché si tratta di principi volti a regolare la situazione eccezionale e transitoria del passaggio, segnato da difficoltà interpretative e tecniche, da un sistema cartaceo ad un sistema telematico di deposito degli atti processuali nel giudizio di legittimità; b) sia perché la fase di legittimità del giudizio di cognizione ha una funzione ed è sorretta da principi e regole processuali del tutto differenti da quelle che disciplinano il processo esecutivo (in cui, tra l'altro, non può operare il principio di non contestazione); c) sia perché neanche è realmente confrontabile la situazione con-seguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del ricorso e della sentenza impugnata, nel giudizio di legittimità, con quella conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nel processo esecutivo, non solo per la natura degli atti, ma anche perché nel processo esecutivo è prevista espressamente una ipotesi di estinzione che nel giudizio di legittimità non esiste (essendo estinzione ed improcedibilità situazioni con diversa rilevanza, sul piano sistematico ed operativo).

In definitiva, secondo il Collegio, la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo. Tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia, confermandosi: che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo; che non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.

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