Il conflitto di competenza sollevato dal G.i.p. che abbia comunque adottato una misura cautelare

03 Novembre 2025

Cosa accade qualora il giudice per le indagini preliminari, al quale gli atti siano stati trasmessi per competenza territoriale, prima di sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. emetta ordinanza coercitiva?

Questione controversa

Ci si chiede se può essere ritenuto sussistente un conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, al quale siano stati trasmessi gli atti da altro giudice dichiaratosi incompetente subito dopo l'applicazione in via provvisoria di misure cautelari, prima di ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 c.p.p., si pronunci sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari.

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

Un primo orientamento ritiene che non sussista conflitto negativo qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 c.p.p., anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare: ed invero, in tal caso non è configurabile, proprio alla luce del compimento dell'atto, quella situazione di stallo del procedimento alla quale fanno riferimento l'art. 28 comma 1, lett. a), e l'art. 29 c.p.p. (1).

Secondo altra linea esegetica, la misura cautelare emessa dal giudice contestualmente dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 c.p.p., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, né quanto previsto dall'art. 32 comma 3, c.p.p. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto (2).

(1Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2024, n. 25966; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2023, n. 20869; Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2022, dep. 2023, n. 5950; Cass. pen., sez. I, 5 luglio 2022, n. 46507; Cass. pen., sez. I, 25 giugno 2020, n. 23060; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 13988; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2020, n. 13083; Cass. pen., sez. II, 16 marzo 2018, n. 31300; Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2018, n. 8661; Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 23854; Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2012, n. 39874; Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2010, n. 38163.

        

(2Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2024, dep. 2025, n. 6731; Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2024, dep. 2025, n. 1288.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. I, 16 settembre 2025, n. 33971

  • La Corte doveva deliberare sul conflitto sollevato dal giudice per le indagini preliminari che, chiamato a rinnovare le misure cautelari emesse da altro giudice dichiaratosi incompetente, aveva disposto l'applicazione delle misure ed aveva, successivamente, sollevato conflitto negativo ai sensi degli artt. 28 ss. c.p.p., reputandosi territorialmente incompetente.
  • Il collegio della Prima sezione penale ha dato conto dell'orientamento tradizionale e tuttora maggioritario, ad avviso del quale è la «condizione di stallo del procedimento che, sola, determina la sussistenza del conflitto», alla luce della «lettera dell'art. 29 c.p.p. che, senza richiedere alcuna particolare formalità, stabilisce che il conflitto cessa per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza»: dunque, «il compimento dell'atto controverso comporta quella declaratoria (implicita) di competenza che esclude la configurabilità del conflitto, determinandone la cessazione».
  • Questo orientamento esclude che possa indurre a diversa conclusione la circostanza che il conflitto sia stato proposto in conseguenza della trasmissione degli atti a norma dell'art. 27 c.p.p. da parte di altro giudice che, applicando la misura cautelare, si è contestualmente dichiarato incompetente: non vale evidenziare che la rinnovazione della misura entro venti giorni è atto indispensabile per escluderne l'estinzione, poiché, sottolineano i giudici remittenti, «il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve - alternativamente - provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) c.p.p., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29».
  • Ha, poi, dato atto del consolidamento in tempi recenti di altro orientamento, ad avviso del quale il conflitto sussiste anche ne caso in cui il giudice - investito della richiesta cautelare a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro che, dopo avere emesso la misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., si spogli del procedimento ritenendosi incompetente - sollevi il conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p. solo dopo aver emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare.
  • In queste pronunce la Corte ha, invero, ritenuto che il giudice aveva inteso provvedere, prima di sollevare il conflitto, solo a causa dell'urgenza determinata dalla misura cautelare in atto, disposta in via provvisoria dal giudice poi dichiaratosi incompetente, e, dunque, solo al fine di stabilizzare la misura applicata: l'adozione dei provvedimenti non comportava, dunque, alcun neppure implicito riconoscimento della propria competenza; la Corte ha, altresì, sottolineato che la proposizione del conflitto di competenza non ha effetto sospensivo del termine di cui all'art. 27 c.p.p., sicché il giudice che, indicato da altro organo giudiziario come competente territorialmente, non si ritenga tale, «è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, fin quando non interviene la sentenza della Cassazione a dirimere il conflitto».
  • Dunque, il giudice che rinnovi la misura e sollevi il conflitto non "dichiara" la propria competenza ex art. 29 c.p.p., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo; il fatto che, contestualmente, egli adotti la misura cautelare non implica la rinuncia a contestare l'attribuzione di competenza ritenuta erronea, poiché l'adozione di quel provvedimento dipende dall'urgenza di disporre in merito alla misura cautelare, e dalla circostanza  che, fino alla decisione sul conflitto, su quella misura non può in alcun modo pronunciarsi alcun altro giudice (sicché l'ordinaria gestione di quella misura – ad esempio con riguardo a provvedimenti di revoca o modifica – non può che spettare al giudice che sollevi il conflitto).
  • Hanno, infine, ricordato che, condividendo i principi sui quali si basa questo orientamento, Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2019, n. 17096 ha statuito che «la dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare (nella specie, sequestro preventivo) per inutile decorrenza del termine di venti giorni successivi alla trasmissione degli atti al giudice ad quem ai sensi dell'art. 27 c.p.p. spetta al giudice che dispone degli atti, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo, si ritenga, a sua volta, incompetente».
  • In ragione del rilevato contrasto, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue: «se sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 c.p.p., dispone comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 15 gennaio 2025.

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