Il Piano Economico Finanziario nel partenariato pubblico privato: quando è ammissibile l’integrazione in sede di soccorso istruttorio?
03 Novembre 2025
La questione oggetto del giudizio. La controversia portata all'attenzione del Giudice milanese concerne una procedura di dialogo competitivo, indetta da un'Amministrazione comunale, per la stipula di un contratto di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e gestione operativa di un centro cottura e di alcuni refettori e locali strumentali nelle scuole del territorio e per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e di alcuni servizi complementari. La società seconda graduata ha contestato, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che la prima graduata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il piano economico finanziario (PEF) da questa presentato non era idoneo ai fini della valutazione della sostenibilità dell'offerta e dell'equilibrio economico finanziario dell'operazione, anche in quanto carente di elementi strutturali essenziali, richiesti ed integrati solo in sede di soccorso istruttorio. Il ragionamento del Collegio. Il Collegio, al fine della decisione sulle censure sollevate dall'operatore economico, ricorda, innanzitutto, la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del d. lgs. n. 50/2016, la quale ha sottolineato come la funzione del PEF sia quella di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l'arco temporale della concessione, dimostrando la concreta capacità del concessionario di eseguire correttamente le prestazioni e consentendo all'Ente concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità del progetto (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795; Id., 30 gennaio 2023, n. 1042), con la conseguenza che la valutazione del PEF è una valutazione tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2024, n. 2784). Partendo da tali premesse, la cui valenza – a giudizio del Collegio – perdura anche sotto la vigenza del d.lgs. n. 36/2023 per la sostanziale continuità della disciplina normativa sul punto, il TAR osserva che, nella fattispecie, l'Ente concedente aveva motivato negli atti procedimentali circa la sussistenza di indici di congruità dell'offerta, di adeguatezza dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, di corretta articolazione della struttura di costo nel complesso. La sussistenza fin dall'inizio di tali elementi, rilevati dall'Ente, esclude – prosegue il T.A.R. – che eventuali successive richieste di integrazioni o chiarimenti possano considerarsi indici di una carenza strutturale originaria del PEF o di una sua inidoneità a dimostrare la sostenibilità dell'operazione. Secondo il T.A.R., infatti, in un simile contesto, ove vi è già una valutazione di congruità dell'offerta (insindacabile, salvi manifesti errori, illogicità o irragionevolezza) e ove emerge finanche un'extra-redditività, le richieste di integrazioni o chiarimenti devono ritenersi funzionali non a consentire – inammissibilmente – la dimostrazione della sostenibilità dell'offerta, ma a consentire di valutare la permanenza del rischio operativo in capo all'operatore economico nel corso del rapporto. Conclusioni. Sulla base delle sopra riportate argomentazioni, il T.A.R. respinge le censure dell'operatore economico ricorrente volte alla caducazione dell'aggiudicazione e all'esclusione del primo graduato, ritenendo non passibile di sanzione espulsiva e non significativa di un'inidoneità a dimostrare l'attendibilità dell'offerta la richiesta e produzione di integrazioni in sede di soccorso istruttorio. |