Residenza fiscale al test delle Tie breaker rules
03 Novembre 2025
Tie Breaker Rules Laddove una persona fisica può essere considerata residente contemporaneamente in due Stati, la sua situazione viene ad essere determinata secondo le c.d. tie breaker rules ovvero:
Il caso giurisprudenziale Due contribuenti, di origine tedesca - contitolari dei diritti di sfruttamento industriale ed economico di alcuni progetti industriali ideati, sviluppati e brevettati dal proprio genitore - impugnavano il silenzio rifiuto del fisco italiano su istanze presentate al fine di ottenere il rimborso, ai sensi della Convenzione Italia-Regno Unito, delle ritenute operate sul versamento di royalties negli d'imposta 2016 e 2017. A conforto del diritto al rimborso, le ricorrenti producevano copia delle Certificazioni Uniche emesse dai sostituti d'imposta e attestanti il pagamento della ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con applicazione di un'aliquota (30%) nonché copia delle contabili bancarie a riprova della ricezione di tali pagamenti, al netto della ritenuta subita. L'Amministrazione finanziaria resisteva in giudizio ritenendo legittimo il diniego di rimborso in assenza, tra l'altro, del presupposto di cui all'art. 4 della Convenzione Italia/Regno Unito in quanto le ricorrenti non potevano essere considerate fiscalmente residenti all'estero, ai fini dell'erogazione del rimborso, per avere il domicilio fiscale in Italia, come dimostrato dal possesso ivi, negli anni d'imposta considerati, di un'abitazione permanente e dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel territorio italiano. Il centro degli interessi vitali Nell'accogliere il ricorso, i giudici hanno evidenziato come le contribuenti, negli anni d'imposta in questione, fossero residenti fiscalmente anche nel Regno Unito; pertanto, gli interpreti hanno ritenuto applicabile la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il Regno Unito - ratificata in Italia con legge n. 329/1990) - secondo cui (art. 4, paragrafo 1) «Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga». Richiamando, quindi, le sopracitate cd “tie breaker rules” e tenuto conto che le contribuenti avevano un'abitazione in entrambi gli Stati (Italia e Regno Unito), i giudici hanno ritenuto che l'individuazione dello Stato di residenza fiscale andasse effettuata considerando il centro degli interessi vitali e cioè che andasse individuata nello Stato estero del Regno Unito, come poteva agevolmente dedursi dalla documentazione prodotta dalle contribuenti (contratto di lavoro con società avente sede a Londra, attestazione del datore di lavoro estero circa lo svolgimento quotidiano della prestazione lavorativa presso la società londinese, attestazione dell'ufficio del catasto UK circa la proprietà di un immobile in Londra nonché utenze di acqua, gas e luce di detta abitazione). In definitiva, secondo gli interpreti, la citata documentazione attestava oltre ogni ragionevole dubbio che le contribuenti, nei periodi d'imposta in questione, avessero il centro dei propri interessi vitali nello Stato estero e non in Italia, ove avevano mantenuto soltanto formalmente l'iscrizione anagrafica e avevano ciascuno un immobile, sul Lago di Como, evidentemente utilizzato per periodi di villeggiatura nel nostro “Bel Paese”. |