Chiarimenti su note di variazione IVA e consecutio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale
03 Novembre 2025
La società Alfa, ammessa nel 2015 come creditrice alla procedura di concordato preventivo di Beta (omologato l'anno successivo) per il 10% del proprio credito, nel 2024 promuoveva istanza di ammissione al passivo per l’intero proprio credito nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale di Beta, pronunciata quell’anno senza che fosse stata dichiarata la risoluzione del precedente concordato, per scadenza del termine annuale ex art. 186 l. fall. La Alfa veniva ammessa limitatamente alla somma corrispondente al 10% dell’intero credito, come stabilito dal precedente piano di concordato. A fronte di tale riduzione, Alfa riteneva dunque che il proprio credito «è stato dichiarato formalmente estinto per la parte coperta dalla falcidia concordataria con conseguente definitivo venir meno di qualsivoglia obbligo giuridico del debitore verso l'istante, limitatamente a tale porzione di credito (il 90%)». Alfa chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se, in relazione alla porzione di credito “falcidiata” dal concordato preventivo e non ammessa al passivo della liquidazione giudiziale (90%), sia possibile emettere nota di variazione per il recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 633/1972 nella formulazione antecedente le modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis (in particolare con l’art. 18, comma 1, lett. a), d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dal l. n. 106/2021), in quanto la procedura di liquidazione giudiziale rappresenterebbe la “trasformazione” della precedente procedura di concordato preventivo cominciata nel 2015. L’AdE ripercorre la disciplina dettata dall’art. 26 del d.p.r. n. 633/1972, e in particolare dai commi 3-bis, lett. a), e 10-bis, che subordinano l'emissione della nota di variazione all'apertura di una procedura concorsuale, senza dover attendere l'eventuale esito infruttuoso della stessa, condizione invece richiesta prima della modifica normativa ad opera del Decreto Sostegni-bis. A tal proposito, viene ricordato che il citato art. 18 comma 2 dispone che le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, lett. a), del Decreto Sostegni-bis si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Poiché il giudice delegato, nel decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale del 2025, aveva acclarato la consecuzione tra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale (essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo “stato di insolvenza”. « Di conseguenza – conclude l’Agenzia delle Entrate – ai fini dell'emissione delle note di variazione, torna applicabile la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto IVA nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021 e, con riguardo all'importo del credito ammesso al passivo, l'istante dovrà attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura in esame, secondo i chiarimenti già resi in passato dalla prassi (cfr. le circolari 17 aprile 2000 n. 77/E e 7 aprile 2017, n. 8/E). Con riferimento, invece, alla quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all'importo ''falcidiato'' in sede di concordato preventivo, si è dell'avviso che l'istante possa emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo, poiché è in tale momento che si configura l'irrecuperabilità della parte del credito falcidiato». |