Iscrizione a ruolo e omesso versamento del Contributo Unificato dopo la legge di bilancio 2025

La Redazione
04 Novembre 2025

La Corte d'appello di Torino (sent. 12 giugno 2025, n. 516) ha chiarito che le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno imposto che l'iscrizione a ruolo sia preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo minimo di € 43. Cosa accade, quindi, in caso di omesso versamento, prima dell’iscrizione a ruolo, del predetto importo minimo?

Le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 non hanno modificato i termini processuali previsti dal codice di rito, ma hanno nondimeno imposto che l’iscrizione a ruolo sia preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo unificato nella misura minima di € 43 (art. 14, comma 3.1., d.p.r. n. 115/2002, inserito dalla l. n. 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2025 –, disposizione da leggere unitamente all’art. 13, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 115/2002).

Ne deriva che l’omesso versamento, prima dell’iscrizione a ruolo, del predetto importo minimo non consente di procedere in alcun modo all’iscrizione a ruolo, e neppure di sospendere l’iscrizione in attesa della regolarizzazione.

Non sussiste, inoltre, una situazione di decadenza incolpevole che possa giustificare, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., una rimessione in termini, ora per allora, dell’appellante nella sua costituzione in giudizio. La norma contenuta nell’(art. 14, comma 3.1., T.U. spese di giustizia è assolutamente chiara ed inequivoca (a prescindere da ogni valutazione di merito o di legittimità costituzionale, di cui più oltre) nel subordinare al pagamento di € 43 l’iscrizione a ruolo della causa.

(Nel caso di specie, la Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza di improcedibilità dell’appello, atteso che, del tutto correttamente, la Cancelleria aveva rifiutato l’iscrizione a ruolo non preceduta dal versamento del contributo unificato. La sola ed unica iscrizione a ruolo di cui si poteva tenere conto ai fini di legge era quella effettuata dall’appellante dopo aver effettuato il saldo del contributo minimo di 43 euro. Inoltre, il legale appellante – che aveva notificato l’atto di impugnazione il 31 dicembre 2024 ed avrebbe, quindi, ex art. 347 c.p.c. dovuto costituirsi entro il 10 gennaio 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa – non poteva ignorarla senza sua colpa).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.