L'udienza a trattazione scritta secondo il Correttivo Cartabia e la recente giurisprudenza di legittimità
Roberta Metafora
05 Novembre 2025
Il presente lavoro si propone di esaminare l’ambito di applicazione e la portata dell’art. 127-ter c.p.c. alla luce delle innovazioni ad esso apportate dal cd. Correttivo Cartabia, nonché delle recenti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità.
Premessa
Al dichiarato scopo di assicurare la «ragionevole durata» dei processi civili, il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel codice di procedura civile gli artt. 127-bis e 127-ter, relativi alle modalità di svolgimento delle udienze, prevedendo la possibilità per il magistrato non solo di tenere l’udienza mediante collegamenti audiovisivi (art. 127-bis c.p.c.), ma anche di sostituirla tramite il deposito di note scritte (art. 127-ter).
La riforma del 2023 ha così introdotto un nuovo modello di trattazione delle cause civili, alternativo al sistema dell’udienza pubblica e orale come disciplinato dagli artt. 126, 128 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.
È stata così definitivamente istituzionalizzata l’esperienza delle c.d. udienze a trattazione scritta (o cartolari) introdotte nel periodo dell’emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, poi generalizzate con l’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, la cui efficacia è stata di volta in volta prorogata fino al 31 dicembre 2022 (art. 16 d.l. n. 228/2021).
Sennonché, mentre nella prospettiva del legislatore pandemico le modalità alternative di udienza si giustificavano essenzialmente per evitare gli assembramenti negli uffici giudiziari, l’introduzione dell’art. 127-ter c.p.c. è volta a realizzare gli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione» del processo civile, come risulta espressamente dall’art. 1, comma 1, l. n. 206/2021 e dal comma 17 della stessa norma, secondo cui la sostituzione dell’udienza mediante il deposito di note scritte ha la finalità di «rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti».
La generalizzazione della c.d. trattazione scritta, sin dalla sua introduzione all’interno del codice di rito, ha suscitato più di una perplessità in dottrina, osservandosi che la prevalenza del modello scritto su quello orale per la gestione delle udienze finisce per porre ai margini il rapporto diretto delle parti con il giudice. Come è stato di recente osservato, «è possibile considerare l’oralità come uno strumento in cui lo svolgimento del processo in presenza delle parti e dei loro procuratori davanti al giudice, mediante udienza, risponde ad una funzione di chiarificazione, controllo e guida del magistrato in cui è indispensabile il contatto diretto, perché mediante il contraddittorio realizzato in questa forma si esplica con maggiore efficacia la funzione giurisdizionale». Il modello orale, dunque, presupponendo il contatto fisico tra il giudice e le parti è «più efficace, perché cognitivamente adeguato, rispetto ad un rapporto a distanza, mediato dalla scrittura degli atti» (GROSSI, Sul contraddittorio possibile, dopo la riforma del D.lgs. n. 149 del 2022. Le proposte di revisione, in Judicium, § 2).
Il legislatore della riforma ha, invece, optato per il modello scritto, probabilmente in virtù delle maggiori possibilità che questa modalità di svolgimento del processo garantisce agli applicativi di Intelligenza Artificiale. È infatti di immediata evidenza che il processo scritto favorisce una gestione “telematica” del processo, anche alla luce delle nuove tecniche di redazione degli atti giudiziari, secondo criteri e schemi capaci di essere “letti” dalle macchine, i quali inclinano verso la calcolabilità degli esiti e la rapidità della conclusione del processo.
L'ambito di applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. e la sua compatibilità con il processo del lavoro
I dubbi avanzati dalla dottrina circa la compatibilità della norma con il principio dell'oralità ha determinato il sorgere del problema relativo alla latitudine del suo ambito di applicazione.
La collocazione sistematica della norma tra le disposizioni generali del codice di rito ne suggeriscono infatti una applicazione generalizzata, confermata anche dalla circostanza che la natura di istituto ontologicamente diverso dall'udienza, induce a ritenere non applicabile, nella sua interpretazione, il divieto di cui all'art. 14 delle Preleggi, volto a impedire l'interpretazione estensiva e l'analogia alle norme che fanno eccezioni alle regole generali.
Tuttavia, la struttura e la disciplina della disposizione hanno spinto alcuni interpreti a ritenere il modello a trattazione scritta incompatibile con alcune tipologie di udienze.
In particolare, è sorto il dubbio della compatibilità di tale modello con il rito del lavoro, evidenziandosi da un lato, la natura del rito laburistico e il compito del giudice del lavoro a fronte di un giudizio che vede ontologicamente le parti in posizione non paritaria e dall'altro, elementi di natura più strettamente tecnica, come l'insuperabile impossibilità di conciliare l'art. 429 c.p.c. con l'art. 127-ter c.p.c. e la non concordanza tra il termine del 127-ter c.p.c. e il termine di costituzione nel rito del lavoro (SORDI, In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro, in Giustizia civile.com).
La delicatezza della questione ha addirittura spinto la Cassazione a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di stabilire la compatibilità del nuovo art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro (Cass., sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11898).
La Sezione lavoro, in particolare, dopo aver analizzato il dibattito sorto attorno all'applicabilità della trattazione cartolare anche nel processo del lavoro, ha chiesto alle Sezioni unite di stabilire in primo luogo se i principi immanenti del rito del lavoro — oralità, concentrazione e immediatezza —, ne precludano o meno la compatibilità con l'art. 127-ter c.p.c., chiedendo in secondo luogo di affrontare in caso di risposta positiva i profili di compatibilità strutturale tra la trattazione cartolare e il rito laburistico, tanto nella fase introduttiva che in quella decisoria della causa.
Con la sentenza 30 giugno 2025, n. 17603, le Sezioni Unite sono intervenute risolvendo la questione ad esse rimessa, osservando che la trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter c.p.c. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, acondizione però che: 1) la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione; 2) nessuna delle parti si opponga espressamente a siffatta sostituzione; 3) le memorie depositate dalle parti comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) «anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale».
La decisione opera tale chiarimento interpretativo con riguardo al testo originario della disposizione, introdotto con il d.lgs. n. 149/2022, ma le argomentazioni sviluppate dalla Corte mantengono piena validità anche rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, come modificato dal cd. Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. n. 164/2024. In particolare, essa osserva che le opinioni contrarie all'applicabilità dell'art. 127-ter al contenzioso lavoristico trovano la loro giustificazione sul contrasto, invero solo apparente, con i principi che sorreggono il rito del lavoro e cioè quelli dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità. Secondo le Sezioni Unite, invece, la disposizione può essere interpretata e adattata alla struttura e alle finalità del processo del lavoro, anche considerando che nella pratica quasi mai le cause sono decise in un'unica udienza, come i principi di immediatezza e concentrazione richiederebbero.
Come accennato, infatti, il principio di oralità può essere preservato anche prevedendo la sostituzione dell'udienza orale con il deposito di note scritte purché: 1) che la sostituzione non riguardi l'intera udienza di discussione, ma solo la fase decisoria propriamente intesa; 2) che non ci sia l'opposizione di nessuna delle parti; 3) che le note possano contenere, oltre alle istanze e alle conclusioni, anche argomenti a difesa, così da garantire l'esigenza dialettica sottesa al principio di oralità; 4) infine, che qualora si rendano necessari chiarimenti in base alla situazione concreta, che il dialogo fra le parti sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Tale sentenza permette di superare anche il più generale problema della compatibilità della trattazione scritta con le udienze pubbliche, il quale si era posto a causa del fatto che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 127-bis c.p.c. il quale autorizza lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi anche nei casi di udienza pubblica, nulla era stabilito nell'art. 127-ter c.p.c.: l'inciso “anche pubblica”, infatti, non si ritrovava in tale ultima norma, il che aveva indotto taluno a ritenere che la disposizione non potesse trovare applicazione in caso di udienze pubbliche. Seguendo tale ragionamento, ne derivava l'incompatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con tutte le udienze di discussione della causa, a meno di non ritenere che il potere del giudice di disporre in ogni caso la sostituzione dell'udienza potesse derivare dal regime derogatorio di cui all'art. 128 c.p.c., il quale fa salva la possibilità di non celebrare l'udienza in modalità pubblica «se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume».
Al riguardo, la Cassazione, già prima della citata decisione a Sezioni unite, con riguardo alla previgente disciplina emergenziale, si era espressa a favore della piena compatibilità della trattazione scritta con l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. osservando che «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia» (Cass. 19 dicembre 2022, n. 37137).
Sul punto merita di essere evidenziato che con il cd. decreto correttivo alla riforma Cartabia il legislatore ha scelto di confermare la facoltà per il giudice di disporre la trattazione scritta della causa tutte le volte ritenga che lo svolgimento del processo tramite la fissazione della udienza determini il rallentamento del procedimento senza un effettivo vantaggio per il principio del contraddittorio, ma contemporaneamente chiarendo che «la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria — specialmente in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) — alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite».
La Relazione illustrativa non menziona l'art. 183 c.p.c., ma tale omissione non pare ad avviso di chi scrive costituire un problema, in quanto dal generico rinvio operato dal nuovo primo comma dell'art. 127-ter c.p.c. si può desumere senz'altro il divieto per il giudice di disporre la trattazione scritta per la sostituzione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, a causa dell'espressa previsione contenuta nel primo comma dell'art. 183 c.p.c., a mente del quale in detta udienza «le parti devono comparire personalmente»; discorso analogo può poi essere compiuto per l'art. 420 c.p.c. relativo alla comparizione personale delle parti all'udienza di discussione nel processo del lavoro.
Proprio riguardo al rito del lavoro, la Relazione illustrativa precisa che una «lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 osterebbe alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta» ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; sennonché, onde evitare che la modifica apportata alla norma possa comportare un eccessivo rallentamento del processo, la sostituzione dell'udienza con le note scritte deve potersi ammettere relativamente all'udienza di discussione della causa nella fase decisoria. Secondo la Relazione illustrativa (come poi ribadito dalla Cassazione), a tal fine è possibile far leva sulla circostanza che nella pratica l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. che, in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe svolgersi in una sola udienza, «si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze»; guardando al dato esperienziale, allora, deve ritenersi che, imposto lo svolgimento dell'udienza in presenza (o da remoto) per la comparizione delle parti, il nuovo periodo del secondo comma possa trovare applicazione (oltre che alle udienze istruttorie, anche) all'udienza della fase decisoria.
La possibilità per il giudice di disporre nel rito del lavoro la sostituzione dell'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte ha poi reso necessaria la modifica del quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c., introducendosi un secondo periodo a mente del quale «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza».
Pertanto, nel rito del lavoro e più in generale ogni qualvolta l'udienza di discussione della causa preveda la lettura del dispositivo in udienza, il giudice potrà disporne la sostituzione con la trattazione scritta, ferma restando la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno, in quanto il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il potere di ciascuna parte di opporsi alla trattazione scritta
Il Correttivo, poi, risolve un’ulteriore questione che si era posta durante il vigore della originaria formulazione della norma.
Stando all’originario secondo comma dell’art. 127-ter c.p.c. «Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità».
Dalla lettura della disposizione si desumeva dunque che il giudice era vincolato alla revoca del provvedimento che dispone la trattazione scritta solo se l’opposizione fosse stata manifestata congiuntamente dalle parti.
La norma, tuttavia, era stata aspramente criticata, in quanto lesiva del diritto di difesa delle parti; parte della dottrina ne aveva allora prospettato un’interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, ammettendo l’obbligo del giudice di disporre la trattazione orale anche in presenza dell’istanza di una sola parte in almeno due ipotesi.
La prima, laddove il giudice avesse disposto la trattazione scritta privando le parti dell’effettività del contraddittorio in condizioni di parità. Al riguardo, si portava il caso in cui, ad esempio, il giudice avesse fissato l’udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. in trattazione scritta senza autorizzare il deposito di memorie di discussione (ZITARELLI, Le prime questioni applicative relative alla «trattazione cartolare» delle udienze, in Riv. dir. proc., 2022, 3).
La seconda, quando la trattazione scritta fosse «stata disposta per una ipotesi in cui la legge prescrive una specifica forma di trattazione orale a tutela di un diritto espresso della parte ovvero a tutela di un interesse pubblico» (IONTA-CAROLEO, La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.), in Giustizia insieme, 2022, § 5.1).
Oggi la rigida previsione della norma viene mitigata dall’aggiunta del seguente periodo: «Nel caso previsto dall’art. 128 se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica».
Secondo la Relazione illustrativa, si è contemperata l’esigenza del giudice di disporre la sostituzione dell’udienza pubblica con la trattazione scritta, in modo da evitare il rallentamento del processo nei «casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse» con quella delle parti di discutere le questioni processuali e di merito oralmente all’udienza, disponendo che in questo caso sia sufficiente l’opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza.
I profili problematici
Sennonché, resta l’impressione che le recenti modifiche non abbiano risolto tutti i problemi che la norma pone.
Ad esempio, vi è da chiedersi cosa accada nell’ipotesi in cui il giudice, nonostante l’opposizione della parte, abbia espresso la propria scelta per le note scritte in sostituzione dell’udienza. Al riguardo, potrebbe ipotizzarsi che nel caso in cui il giudice non accolga l’opposizione revocando la trattazione scritta, l’atto successivo debba ritenersi viziato; sennonché, vi è da domandarsi se detta nullità possa ritenersi sanata nel caso in cui la parte depositi la nota di trattazione scritta senza nuovamente opporsi al provvedimento che l’ha disposta o se, invece, tale vizio abbia un carattere tale da ritenersi insanabile.
Ancora, come rilevato dal ceto forense, «l’assenza di un termine minimo per la comunicazione dell’ordinanza di trattazione scritta può determinare il deposito del relativo provvedimento a ridosso dell’udienza già fissata con conseguenti difficoltà organizzative per il difensore, soprattutto laddove siano coinvolte trasferte, studi multi-professionali, necessità di informare tempestivamente il cliente», per cui, in considerazione del fatto che il diritto di ogni procuratore a richiedere la trattazione orale costituisce «espressione diretta del mandato difensivo ricevuto e non può essere compresso da decisioni discrezionali assunte in via unilaterale, pena la compromissione del diritto di difesa» è stato chiesto al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché nell’art. 127-ter c.p.c. venga individuato espressamente il relativo ambito di applicazione ispirandosi ai principi sanciti dalle citate Sezioni unite, imponendo la trattazione in presenza salvo che «ricorrano ragioni di comprovata urgenza o specifiche esigenze processuali, adeguatamente motivate nel provvedimento dal giudice, tali da imporre modalità alternative», o «i procuratori delle parti presentino congiuntamente richiesta scritta di procedere mediante trattazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico almeno 45 giorni prima della data fissata per l’udienza» e in ogni caso prevedendo la fissazione di un termine minimo di comunicazione della trattazione scritta pari ad almeno 45 giorni prima della data già fissata dell’udienza, al fine di consentire la corretta organizzazione dell’attività difensiva e l’informazione della parte assistita (così la proposta di modifica dell’art. 127-ter presentata dal Movimento Forense in vista del Congresso nazionale forense di Torino del prossimo 16-18 ottobre 2025).
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L'ambito di applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. e la sua compatibilità con il processo del lavoro