Il divieto assoluto di fumo nelle carceri può violare la CEDU

La Redazione
05 Novembre 2025

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Estonia per aver imposto un divieto totale di fumo nelle carceri, ritenendolo una violazione dell'art. 8 CEDU e, in particolare, del diritto a prendere decisioni libere anche in merito alla propria salute.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Vainik e altri c. Estonia, ha stabilito che il divieto totale di fumo imposto nelle carceri estoni dal 2017 costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al rispetto della vita privata e familiare, per tre dei quattro ricorrenti detenuti, tutti fumatori di lunga data e all'epoca reclusi nel carcere di Viru.

 Tale divieto era stato contestato dai ricorrenti davanti alle autorità interne, fino alla Corte Suprema estone, che lo aveva ritenuto conforme alla costituzione e ai principi della tutela della salute dei non fumatori e della sicurezza carceraria, ragion per cui i detenuti si sono rivolti alla Corte di Strasburgo.

 Questa ha evidenziato che, in un contesto come quello carcerario, dove l'autonomia personale è già fortemente limitata, la libertà di scelta su questioni che riguardano la propria salute assume un ruolo centrale e merita particolare protezione.

Pur riconoscendo agli Stati un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione del fumo negli istituti penitenziari, tale discrezionalità non può spingersi fino a sopprimere del tutto l'autonomia personale dei detenuti su una scelta, come quella di fumare, che è ancora legale per i cittadini liberi e sulla quale non esiste consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Corte ha, inoltre, osservato come non siano state adeguatamente considerate dalle autorità nazionali, soluzioni meno restrittive — come la separazione tra detenuti fumatori e non fumatori o spazi dedicati — che avrebbero potuto garantire la tutela della salute collettiva senza pregiudicare la libertà individuale.

 Tuttavia, a proposito delle doglianze relative all'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti), la Corte ha ritenuto che i disagi derivanti dall'astinenza (quali aumento di peso, disturbi del sonno, depressione e ansia) non raggiungessero la soglia minima di gravità richiesta dalla norma.