Forum shopping nei procedimenti civili riguardanti i minori
05 Novembre 2025
Le fattispecie esaminate riguardavano due giudizi inerenti, rispettivamente, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 27929/2025) e alla modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di minori (Cass. n. 27930/2025). In entrambi i casi, la Corte ha richiamato l'art. 473-bis.11 c.p.c., che prevede che «per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo». Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 è stato altresì precisato che il primo comma dell'art. 473-bis.11 c.p.c. indica, come criterio generale, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, con la precisazione che la norma costituisce espressione dei principi sovranazionali e di quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Nella stessa relazione si legge, poi, che «Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di forum shopping, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord., n. 21285/2015) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Regolamento UE 1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101)." In applicazione di tali principi, i giudici di legittimità, nella pronuncia n. 27929/2025, in sede di regolamento di competenza, hanno affermato la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto, prima dell’instaurazione del giudizio, il centro di vita della minore era già stabilmente radicato presso il Comune di C. (rientrante nel circondario di Vallo della Lucania) divenuto il luogo in cui si era formato un habitat familiare caratterizzato da stabilità, a nulla rilevando lo spostamento della residenza anagrafica della minore nel Comune di F., di pochissimo anteriore alla data di deposito della domanda giudiziaria. Analogamente, nella decisione n. 27930/2025, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza, ha affermato la competenza del Tribunale di Massa, in quanto al momento del deposito del ricorso di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento, la minore risiedeva in tale luogo, a nulla rilevando il trasferimento in un Comune in provincia di La Spezia, avvenuto per volontà della madre con cui la predetta minore conviveva, nelle more del giudizio. |