Mancato pagamento della pena pecuniaria: la differenza tra insolvenza e insolvibilità ed effetto retroattivo della sua disciplina
05 Novembre 2025
Al quesito ha dato, di recente, una risposta assolutamente condivisibile la Sez. I della Cassazione con la recente decisione del 17 ottobre 2025, n. 34279. La questione Nel caso di specie accadeva che con sentenza n. 668 del 30 ottobre 2019, irrevocabile il 23 novembre 2019, l'imputato otteneva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'applicazione della pena di mesi 11 di reclusione ed € 250.000 di multa per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Il 4 luglio 2024 il condannato chiedeva, tramite il suo difensore, la conversione della pena pecuniaria nei lavori di pubblica utilità, rappresentando che le modeste condizioni economiche non gli consentivano di pagare quell'elevatissimo importo. Il Magistrato di sorveglianza di Padova dichiarava l'istanza inammissibile, ritenendo che l'art. 102 della legge n. 689 del 1981, nel testo vigente ratione temporis – applicabile al caso di specie, attesa la natura processuale delle modifiche che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, sono state introdotte sul punto dalla cd. riforma Cartabia –, consentiva di convertire le sole pene pecuniarie non superiori ad € 516. 2. Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge in virtù della natura sostanziale alle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 suo elevatissimo importo e dei modesti redditi documentati tramite la produzione del contratto di lavoro e delle buste paga, e, per altro verso, che non risulta dagli atti che il pubblico ministero si sia adoperato nei termini indicati dall'art. 660, comma 7 c.p.p. («Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689»). La più netta e necessaria distinzione tra insolvenza e insolvibilità La Cassazione ha accolto il ricorso. Per la Sez. I, il caso non rientra nell'ambito dell'insolvenza vale a dire nella sfera di applicazione dell'art. 102 l. n. 689 del 1981 (toccato dalla riforma Cartabia solo in via “indiretta”), venendo in rilievo un'istanza con la quale il condannato rappresentava e documentava al magistrato di sorveglianza la propria insolvibilità, ossia l'incapacità economica di far fronte al pagamento. Una tale ipotesi essendo incolpevole rientra nell'ambito dell'art. 103 della legge n. 689 del 1981 (cd. insolvibilità), per cui se il condannato non può pagare una multa o un'ammenda a causa delle sue condizioni economiche e patrimoniali, la pena pecuniaria viene convertita in sanzioni sostitutive: lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, detenzione domiciliare. Va sottolineato come il giudice di legittimità indichi che nessun rilievo ha la circostanza che la sentenza della cui esecuzione si discute sia diventata irrevocabile prima dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia. In molteplici casi la Corte ha riconosciuto natura sostanziale alle norme in tema di pene sostitutive, poiché queste ultime, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita; le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 4, c.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 1995, n. 11397, Siciliano, Rv. 202870-01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2024, n. 45583, Tronco, Rv. 287354 - 01 e Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2024, n. 33149, V., Rv. 286751-01). Rinnovata la natura sostanziale della previsione che si applica, quindi, anche alle sentenze di condanna emesse prima della riforma del 2022, tenuto conto delle modifiche attuate dalla recente riforma Cartabia che meglio ha declinato le due ipotesi, il magistrato di sorveglianza sarà tenuto, dunque, a risolvere la questione dell'insolvibilità entro i termini di cui all'art. 660 c.p.p., distinguendo il caso in cui il condannato è colpevole del suo stato di insolvibilità per ciò stesso ingiustificato da quello dell'inadempimento incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione: nel primo caso sarà applicabile l'art. 102 della legge sulla depenalizzazione con conseguente conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva, diversamente, nel secondo caso, come quello oggetto di trattazione da parte del giudice di legittimità, sarà applicabile l'art. 103 della medesima legge per cui la pena pecuniaria andrà convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero nella detenzione domiciliare sostitutiva, Infine, si ricorda come il quadro in esame è completato dall'art. 660 c.p.p., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». |