Lecito il mutuo che ripiana esposizioni pregresse, se non è precisato un diverso scopo

Studio Mascellaro Fanelli
05 Novembre 2025

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1410 emessa in data 29 agosto, si è pronunciato in un giudizio di opposizione a precetto in cui l'opponente eccepiva la nullità del mutuo ipotecario finalizzato all'estinzione di un credito chirografario, nonchè l'usura soggettiva.

È lecito il mutuo che ripiana esposizioni pregresse, se non è precisato un diverso scopo.

Pur volendo considerare il mutuo de quo, quale mutuo solutorio finalizzato ad estinguere obbligazioni in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore, deve ritenersi che l'accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi, essendo irrilevante che la finalità̀ del mutuo sia quella di fornire liquidità o ripianare esposizioni pregresse.

Per sostenere l'accusa di usurarietà soggettiva, vanno dimostrate la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica del mutuatario.

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