Congedo di paternità obbligatorio: estensione alle lavoratrici genitori intenzionali dopo la sentenza della Corte Costituzionale

La Redazione
10 Novembre 2025

L’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata la sua incostituzionalità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115/2025, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne entrambe risultanti genitori nei registri dello stato civile. Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2025), tale esclusione non produce più effetti. La pronuncia si applica anche ai rapporti non ancora esauriti o definiti a quella data. Le lavoratrici, in qualità di genitori intenzionali, che hanno utilizzato il congedo di paternità obbligatorio prima del 24 luglio 2025, conformemente all'art. 27-bis e alle disposizioni vigenti, non dovranno restituire le somme percepite: queste fruizioni non sono considerate indebite. Per quanto riguarda le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, presentate da lavoratrici beneficiarie dell'estensione disposta dalla Corte, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, l'INPS precisa che dovranno essere riesaminate su istanza di parte. Il riesame avverrà nel rispetto del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

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