Ottobre 2025: estinzione della società e rapporti pendenti, responsabilità degli intermediari e dei sindaci, vicende dei soci di s.n.c.
La Redazione
07 Novembre 2025
Nel mese di Ottobre si registrano diverse pronunce in tema di intermediazione finanziaria (responsabilità degli intermediari per cattiva gestione dei capitali investiti e obblighi informativi anche quando l'investitore è ad alto profilo di rischio; controlli incrociati di Consob e Banca d'Italia). Altre pronunce riguardano: l'abuso di informazioni privilegiate, le vicende successorie di natura processuale e sostanziale, dopo l'estinzione di una società; l'esclusione del socio da una s.n.c. e di un associato da un'associazione. In sede penale, la Cassazione si è occupata della responsabilità dell'amministratore di diritto nei reati tributari e dei sindaci per fatti di bancarotta, nonché della c.d. zona di rischio penale nella bancarotta prefallimentare.
Reati tributari: responsabile anche l'amministratore di diritto
Cass. Pen. – Sez. III – (19 settembre) 31 ottobre 2025, n. 35656
In tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino La prova del dolo specifico nei reati tributari in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità.
Bancarotta prefallimentare: la zona di rischio penale e il pericolo concreto
Cass. Pen. – Sez. V – 15-29 ottobre 2025, n. 35403
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori.
Il pericolo deve valutarsi ex ante ancorché al momento della declaratoria dello stato di insolvenza, in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio ed alla qualità oggettiva della distrazione, sebbene realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società.
Cessione di beni da parte di società in house e detrazione Iva
Cass. Civ. – Sez. trib. – 27 ottobre 2025, n. 28382
In tema di Iva, ai fini del diritto alla detrazione, o al rimborso di crediti iva, relativi alle operazioni che si afferma sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza unionale, in particolare nelle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia UE in cause C-207-2023 e C-528-2019 -secondo cui, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, della direttiva 388/77, sono equiparate a cessioni a titolo oneroso le cessioni a titolo gratuito operate a favore di un socio, salvo che tale cessione non risponda anche agli interessi economici del cedente- l'accertamento ed il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia.
Le sanzioni Consob ex art. 94 TUF non hanno natura sostanzialmente penale
Cass. Civ. – Sez. II – 22 ottobre 2025, n. 28122
Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazione in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione della sentenza della Corte EDU del 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), nel senso che non sono equiparabili - per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale - alle sanzioni CONSOB relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.
Responsabilità dell'intermediario per cattiva gestione dei capitali investiti
Cass. Civ. – Sez. III – 22 ottobre 2025, n. 28119
L'operato di un intermediario finanziario, soggetto alla vigilanza della CONSOB ed eventualmente dichiarato fallito, va considerato nell'egida del mandato. Pertanto, la responsabilità dell'intermediario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve di regola inquadrarsi - quale che sia il contenuto dell'istanza di insinuazione al passivo, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la "restituzione" delle somme definitivamente perdute e salva l'inequivoca ed espressa manifestazione di una diversa volontà - nell'ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro l'intermediario e contro la CONSOB, perché entrambi di natura risarcitoria. In tale ipotesi, l'atto interruttivo della prescrizione - ai fini dell'estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. - è da considerare senz'altro pertinente rispetto al diritto fatto valere.
Intermediazione finanziaria, vale la presunzione del controllo incrociato Consob-BankItalia
Cass. Civ. – Sez. II – 22 ottobre 2025, n. 28100
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione. In caso di intervento di due autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, deve presumersi, fino a prova contraria, che l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altro organo di vigilanza quando riceve da quest'ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità procedente.
Intermediari: obblighi informativi anche se l'investitore ha un'elevata propensione al rischio
Cass. Civ. – Sez. I – 21 ottobre 2025, n. 27965
In tema di intermediazione finanziaria, anche l'investitore con una elevata propensione al rischio deve ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell'investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall'intermediario. Quest'ultimo, anzi, venendo meno ai propri doveri di informazione viene a determinare una condizione di disorientamento dell'investitore, impedendogli di svolgere quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un'incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale.
S.n.c.: prescrizione quinquennale per l'esclusione del socio
Cass. Civ. – Sez. I – 18 ottobre 2025, n. 27804
Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.
Abuso di informazioni privilegiate: l'illecito può essere provato con presunzioni semplici
Cass. Civ. – Sez. II – 15 ottobre 2025, n. 27566
In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, la condotta illecita può essere provata a mezzo di presunzioni semplici, nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità; per l'effetto, l'inferenza del fatto ignoto non deve rispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da far apparire tale fatto come l'unica conseguenza possibile di quanto accertato secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma a quello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'"id quod plerumque accidit.
Esclusione dell'associato: verifica giudiziale limitata se l'atto costitutivo specifica i motivi
Cass. Civ. – Sez. I – 15 ottobre 2025, n. 27556
Ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto.
L'anatocismo nei contratti bancari ante delibera CICR
Cass. Civ. – Sez. I – 14 ottobre 2025, n. 27460
Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa.
Condanna al pagamento per s.n.c. e soci: non opera il beneficio della preventiva escussione
Cass. Civ. – Sez. III – 13 ottobre 2025, n. 27367
In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima
Successione dei soci nei rapporti debitori pendenti della società
Cass. Civ. – Sez. I – 13 ottobre 2025, n. 27356
In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio.
Bancarotta: responsabili i sindaci per omesso controllo con segnali d'allarme
Cass. Pen. – Sez. V – (19 settembre) 2 ottobre 2025, n. 32560
In tema di bancarotta, i sindaci di una società rispondono per omesso controllo, rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva e non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale, ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all'operatività concreta della società.
Tuttavia, quando la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli, deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all'epoca, già presenti dei "segnali di allarme" o degli "indici rivelatori" delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l'omissione del controllo e, per l'altro, da potersi affermare che l'omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite.
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Sommario
Reati tributari: responsabile anche l'amministratore di diritto
Cessione di beni da parte di società in house e detrazione Iva
Responsabilità dell'intermediario per cattiva gestione dei capitali investiti
Intermediazione finanziaria, vale la presunzione del controllo incrociato Consob-BankItalia
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S.n.c.: prescrizione quinquennale per l'esclusione del socio
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L'anatocismo nei contratti bancari ante delibera CICR
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Bancarotta: responsabili i sindaci per omesso controllo con segnali d'allarme