Escluso il rimedio della revocazione per la violazione del diritto eurounitario
29 Ottobre 2025
La società ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro la sentenza di primo grado con cui il Tar aveva solo parzialmente accolto il ricorso avverso il provvedimento dell'amministrazione di affidamento mediante procedura di gara del servizio di t.p.l. anziché a mezzo di affidamento diretto. La ricorrente ha impugnato quindi per revocazione la sentenza d'appello nella parte in cui ha confermato il rigetto delle censure proposte, ritenendo si fosse verificato una violazione da parte della sentenza d'appello del diritto eurounitario, come tale passibile di rimedio davanti al medesimo giudice mediante revocazione ex artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 c.p.c., per aver la sentenza negato l'esistenza di una disciplina speciale per l'affidamento dei servizi t.p.l. sottosoglia europea a norma dell'art. 5, par. 3 e 4, Regol. n. 1370/07/CE. Tanto esposto il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la fattispecie revocatoria invocata dalla ricorrente non è ravvisabile nell'ordinamento, posto che il ricorso per revocazione costituisce un'impugnazione ammissibile nei soli casi tipizzati dalla legge, tra i quali non rientra l'ipotesi di violazione del diritto eurounitario da parte della sentenza revocanda, in coerenza con la tipicità ed eccezionalità dei casi di revocazione delle sentenze e come più di recente confermato dalla introduzione per via necessariamente legislativa di innovative ipotesi revocatorie ad hoc, quali quella avverso le decisioni dichiarate dalla Corte EDU contrarie alla CEDU (cfr. l'art. 391-quater c.p.c. che presuppone uno specifico pronunciamento della Corte EDU sul contenuto della sentenza revocanda e richiede specifici presupposti, fra cui il pregiudizio di «un diritto di stato della persona»), il che non ha alcuna sovrapponibilità con il caso in esame, inerente alla violazione tout court del diritto eurounitario, a prescindere da alcun pronunciamento di altra Corte che ciò accerti, e al di fuori di diritti di stato della persona. |