Supersocietà di fatto: presupposti di insolvenza e alterità dalla holding di fatto
06 Novembre 2025
In presenza di elementi quali l'omogeneità delle denominazioni sociali, la commistione tra le compagini sociali, le sedi legali ed operative e l'oggetto sociale, nonché l'utilizzo, insieme alle medesime strutture aziendali, di tutta la modulistica pressocché identica, degli stessi segni distintivi, marchi, domini ed indirizzi e-mail, ai fini della individuazione della supersocietà di fatto, è privo di costrutto giuridico sottolineare come le società presentassero bilanci distinti, avessero contabilità diverse, operassero con conti correnti diversi, curassero gli adempimenti fiscali autonomamente e avessero diverse liste di dipendenti. Stesso rilievo vale per tutte le operazioni di vendita, locazione commerciale e licenza di marchi. Ai medesimi fini, non è poi necessario un riscontro formale dell'esistenza del patrimonio comune, dello stesso intento sociale e della compartecipazione alle perdite e agli utili, i quali, invece, vanno ricavati dalla disamina della sostanziale e reale operatività delle società. È poi inconferente dedurre dalla posizione di preminenza del socio l'esistenza della ipotesi di una “holding di fatto” e non di una supersocietà di fatto. Invero, la prima presuppone che la gestione delle società avvenga contro gli interessi delle stesse e a favore di quello di una società di fatto capogruppo, mentre si è in presenza di una supersocietà di fatto nel caso in cui si registri una gestione unitaria delle società attraverso la quale si assumono, secondo le esigenze del momento, decisioni ora in favore dell'una ora in favore dell'altra, ma regolando i rapporti commerciali e giuridici delle stesse in funzione del raggiungimento di uno scopo comune a tutte. Infine, quanto al presupposto dell'insolvenza, la Corte ricorda che questa «va riferita alla supersocietà e va desunta dalla situazione economica in cui versano i suoi soci, illimitatamente responsabili»; «ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante» (così Cass. 6030/2021); l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza poiché alla «insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f.» (Cass. 10507/2016); è perciò necessario il riscontro di della insolvenza, autonoma e propria, della supersocietà con la puntualizzazione che all'esito di questa verifica sarà possibile «… giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall..» (così Cass. 12120/2016). |