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Così ricostruita la fattispecie posta alla sua attenzione, il giudice adito rilevava che la ricorrente aveva proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano già stati notificati in precedenza, nonché fatti oggetto di plurimi atti di esecuzione; soprattutto, osservava che la ricorrente aveva redatto l'opposizione in discorso col supporto dell'intelligenza artificiale, dando vita ad un «coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio».
Alla luce del comportamento della controparte, il giudice adito investiga il problema della configurabilità in capo alla parte ricorrente della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è noto, l'art. 96 c.p.c., al comma 1, sancisce che «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza», mentre il successivo comma 2 specifica che «Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente».
Con il chiaro intento di scoraggiare l'abuso del processo anche senza una espressa richiesta di parte, la l. n. 69/2009 ha, poi, introdotto il comma 3 all'interno della norma citata, statuendo che «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche di ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia, evidenziando come «Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive» (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591).
Peraltro, a compensazione del danno arrecato per aver abusato dello strumento processuale a disposizione, il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. «Riforma Cartabia») ha aggiunto un quarto comma alla norma in discorso, per effetto del quale si prevede che, nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 96 del c.p.c., è possibile per il giudice comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.
Il divieto dell'abuso del processo, infatti, è un principio generale dell'ordinamento giuridico che comporta il divieto di comportamenti ingiustificatamente vessatori nei confronti della controparte e non sorretti da un interesse che giustifichi l'esposizione della controparte al sacrificio stesso. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, «L'art. 96, comma 3, c.p.c. indubbiamente presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile» (cfr. Cass. civ., sez. VI-III, 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570). Anche la giurisprudenza di merito più recente si è conformata alla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, con ordinanza 14 marzo del 2025, n. 11053 ha statuito che «Il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (….) la cui ratio deve individuarsi nel disincentivare l'abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale; tale fattispecie deve inoltre intendersi come species dei primi due commi, per cui non si può prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall'abusività della condotta processuale».
Ciò premesso, merita di essere ricordato che di recente il Tribunale di Latina, con sentenza del 23 settembre del 2025, n. 2479, ha ricondotto all'interno della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. il caso della redazione del domanda giudiziale tramite sistemi di intelligenza artificiale, osservando che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale «in maniera impropria», che sussiste allorquando vi sia una scarsa qualità degli scritti difensivi o una mancanza totale di pertinenza o di rilevanza degli argomenti utilizzati o, ancora, laddove vi sia una incuria nella gestione del procedimento, unitamente all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, determina un aggravio per il sistema processuale ed un pregiudizio anche per le altre parti del processo, configurandosi, in tal modo, i presupposti richiesti dalla normativa del codice di procedura civile in materia di abuso del processo e, dunque, di responsabilità processuale aggravata.
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