Cessione del credito e trasferimento di competenza pattizia: si pronuncia la CGUE

La Redazione
10 Novembre 2025

La sentenza trae origine da una controversia sorta tra due aziende di diritto polacco, a seguito del subentro di una di queste in un contratto precedentemente stipulato tra l'altra e un'azienda di diritto rumeno e in cui era stata inserita una clausola che riconosceva la competenza al giudice rumeno per tutte le controversie sorte nel corso del rapporto.

La questione sollevata concerneva proprio la validità della clausola attributiva di competenza nei confronti dell'azienda polacca successivamente subentrata nel rapporto.

La questione principale sottoposta alla Corte riguardava proprio la sorte della clausola di giurisdizione in caso di cessione del credito: il cessionario, parte estranea al contratto originario, è vincolato dal foro pattizio scelto dalle parti originarie? Oppure la clausola necessita di un nuovo consenso espresso da parte del cessionario affinché possa avere effetto nei suoi confronti?

La Corte UE ha chiarito che, in linea di principio, la cessione del credito comporta «un trasferimento non solo del credito in sé, ma anche dei diritti ad esso connessi, compreso quello di invocare la clausola attributiva di competenza».

Tuttavia, il cessionario, in quanto terzo rispetto al contratto originario, avrebbe potrebbe scegliere, al momento della cessione, di non essere più vincolato dall'accordo attributivo di competenza, manifestando la propria volontà contraria tramite apposita dichiarazione o nella formulazione del contratto di subentro.

Come evidenziato dalla Corte di Giustizia, l'art. 25, par. 1, del Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) deve essere interpretato nel senso che un terzo, in quanto cessionario di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto nel quale figura una clausola attributiva di competenza, può avvalersi di tale clausola nei confronti della controparte contrattuale originaria, in quanto debitore ceduto di tale credito, alle stesse condizioni alle quali l'altra parte originaria del contratto avrebbe potuto avvalersene, nella misura in cui una cessione del credito comporta un trasferimento non solo del credito nel patrimonio del cessionario, ma anche dei diritti a esso connessi, compreso quello di invocare l'applicazione di un accordo attributivo di competenza e a meno che le parti originarie non abbiano espressamente convenuto l'inopponibilità di tale clausola in caso di cessione a un terzo di un credito sorto dal medesimo contratto.

Una siffatta soluzione si impone alla luce degli obiettivi perseguiti dal Regolamento Bruxelles I-bis: che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e trasparenza, al fine di rafforzare la certezza del diritto e agevolare la corretta amministrazione della giustizia. È necessario il rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite in UE, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale possa rivolgersi e al convenuto di prevedere davanti a quale giudice sarà chiamato in giudizio (v., in tal senso, sentenza 27 febbraio 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23, punti 38 e 39, nonché giurisprudenza citata).