L’interrogatorio preventivo nel procedimento soggettivamente cumulativo
Michele Toriello
10 Novembre 2025
Quando, in un procedimento a carico di più soggetti, solo ad alcuni siano contestati reati per i quali non vi è obbligo di interrogatorio preventivo, può il giudice per le indagini preliminari eseguire per tutti gli indagati l'incombente dopo l'esecuzione della misura cautelare?
Questione controversa
Ci si chiede se, quando stia per emettere una ordinanza coercitiva a carico di più soggetti, solo alcuni dei quali rispondono di reati per i quali l'emissione dell'atto non deve essere preceduta dall'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, il giudice per le indagini preliminari possa posporre l'interrogatorio di tutti gli indagati, effettuandolo dopo l'esecuzione delle misure, e, in caso negativo, quale sia il regime di deducibilità della nullità che viene a determinarsi.
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Un primo orientamento ritiene che nei procedimenti soggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto più reati tra loro connessi o collegati probatoriamente, il giudice per le indagini preliminari che ritenga sussistente, pur se solo nei confronti di alcuni degli indagati, le condizioni di deroga previste dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. sia esonerato, nei confronti di tutti gli indagati indistintamente, dall'obbligo dell'interrogatorio preventivo: ed invero, non vi sarebbero motivi per differenziare questi procedimenti da quelli oggettivamente cumulativi, né le norme codicistiche prevedono nella fase delle indagini preliminari ipotesi di “spacchettamento” del procedimento, sicché il giudice per le indagini preliminari, non potendo separare le singole posizioni, deve posticipare l'interrogatorio di tutti gli indagati, effettuandolo dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, così da permettere una gestione unitaria del fascicolo, e da preservare l'efficacia dell'iniziativa cautelare, che verrebbe frustrata dalla necessaria preventiva discovery, che inevitabilmente investirebbe anche le posizioni degli indagati per i quali non è richiesto l'interrogatorio preventivo (1).
Secondo altra linea esegetica, la posizione di ciascun indagato soggiace al regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: ed invero, si sottolinea, la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, la cui posizione non può essere pregiudicata da quella di altri indagati che rispondono di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze cautelari che impongono un intervento a sorpresa; non verrebbe, peraltro, in rilievo una ipotesi di separazione delle posizioni poiché, nell'ambito dell'unico procedimento, verrebbero ad essere separati solo i regimi cautelari (2).
(1) Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26919; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26918; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26917; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26916; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26915.
(2) Cass. pen., sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342; Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2025, n. 35613
La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso per saltum presentato, per violazione di legge, dal difensore di un indagato attinto da ordinanza coercitiva in relazione al delitto di lesioni personali aggravate, e non sottoposto ad interrogatorio preventivo: il procedimento era iscritto anche a carico di altro soggetto, al quale si contestava il delitto di atti persecutori; pur sussistendo solo in relazione a quest'ultimo le condizioni per posporre l'espletamento dell'interrogatorio, il giudice per le indagini preliminari non l'aveva previamente effettuato neppure nei confronti del ricorrente.
Ricostruito il quadro normativo ridisegnato dalla cd. legge Nordio, illustrati i caratteri salienti del nuovo assetto ricavabile dagli artt. 291 comma 1-quater, 292 comma 2-ter e c. 3-bis e 309 comma 5, c.p.p., che impongono l'interrogatorio preventivo «prima di disporre la misura», e, quindi, «soltanto nel caso in cui il giudice ritenga di accogliere la richiesta cautelare del pubblico ministero», e non anche nel caso di rigetto, la Corte ha richiamato i casi di deroga previsti dallo stesso art. 291 comma 1-quater, c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio; pericolo di fuga; concreto ed attuale pericolo di recidiva in relazione a gravi delitti commessi con uso di armi o di violenza personale, o ad uno dei delitti indicati dall'art. 407 comma 2, lett. a, c.p.p. e dall'art. 362 comma 1-ter, c.p.p.), chiarendo, quanto al pericolo di recidiva, che esso «sembra essere calibrato non sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come ad esempio ai fini della previsione di applicabilità delle misure ex art. 280 c.p.p.) bensì sulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi».
I giudici remittenti hanno, poi, illustrato il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione ai procedimenti soggettivamente cumulativi, ed hanno altresì rilevato che «ove il dissidio venisse risolto riconoscendo la violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo, assumerebbe rilievo un ulteriore tema oggetto di controversia ermeneutica».
Ed invero, posto che l'art. 292 comma 3-bis, c.p.p. stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater, c.p.p., l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio, la giurisprudenza di legittimità che si è fin qui occupata della questione ha concordemente ritenuto trattarsi di una nullità a regime intermedio, venendo in rilievo un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa.
Non vi è, invece, analoga concordia in merito al regime di deducibilità della nullità.
Alcune pronunce – mutuando i principi già affermati in merito all'analoga sequenza “interrogatorio / ordinanza” prevista dal codice di rito per le misure interdittive (cfr. Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2021, dep. 2022, n. 8977), hanno ritenuto che l'eccezione debba essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo, non potendo essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione dell'ordinanza cautelare assunta in violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo.
In tal senso si sono espresse Cass. pen., sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26919; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26918; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26917; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26916; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26915.
Secondo altro orientamento, invece, la nullità può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame, o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311 comma 2, c.p.p., poiché le regole di deducibilità e di preclusione di cui all'art. 182 c.p.p. devono essere valutate alla luce delle peculiarità dello schema procedimentale: ed invero, l'art. 182 comma 2, c.p.p. si riferisce alla parte che assiste all'atto della cui nullità intende dolersi, situazione che non si verifica nel caso di specie, ove viene in rilievo un'ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio, e, dunque, un atto a sorpresa; è, dunque, con la richiesta di riesame o con il ricorso per cassazione per saltum che la parte interessata può sollecitare la verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza coercitiva, innescando il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento cautelare: tale verifica non può essere preclusa dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità dinanzi al giudice che effettua l'interrogatorio postumo di garanzia, non prevedendo le norme codicistiche alcunché in tal senso.
In tal senso si sono pronunciate Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444; Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080; Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916.
In ragione del rilevato contrasto, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:
«Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo».
«Se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia».
Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 15 gennaio 2026.
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