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La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso per saltum presentato, per violazione di legge, dal difensore di un indagato attinto da ordinanza coercitiva in relazione al delitto di lesioni personali aggravate, e non sottoposto ad interrogatorio preventivo: il procedimento era iscritto anche a carico di altro soggetto, al quale si contestava il delitto di atti persecutori; pur sussistendo solo in relazione a quest’ultimo le condizioni per posporre l’espletamento dell’interrogatorio, il giudice per le indagini preliminari non l’aveva previamente effettuato neppure nei confronti del ricorrente.
Ricostruito il quadro normativo ridisegnato dalla cd. legge Nordio, illustrati i caratteri salienti del nuovo assetto ricavabile dagli artt. 291, comma 1-quater, 292 comma 2-ter e comma 3-bis e 309, comma quinto, c.p.p., che impongono l’interrogatorio preventivo «prima di disporre la misura», e, quindi, «soltanto nel caso in cui il giudice ritenga di accogliere la richiesta cautelare del pubblico ministero», e non anche nel caso di rigetto, la Corte ha richiamato i casi di deroga previsti dallo stesso art. 291, comma 1-quater, c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio; pericolo di fuga; concreto ed attuale pericolo di recidiva in relazione a gravi delitti
commessi con uso di armi o di violenza personale, o ad uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. e dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.), chiarendo, quanto al pericolo di recidiva, che esso «sembra essere calibrato non sul titolo di reato oggetto di cautela (che invece rileva sotto altri aspetti, come ad esempio ai fini della previsione di applicabilità delle misure ex art. 280 c.p.p.) bensì sulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi».
I giudici remittenti hanno, poi, illustrato il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione ai procedimenti soggettivamente cumulativi, ed hanno altresì rilevato che «ove il dissidio venisse risolto riconoscendo la violazione dell’obbligo di interrogatorio preventivo, assumerebbe rilievo un ulteriore tema oggetto di controversia ermeneutica».
Ed invero, posto che l’art. 292, comma 3-bis, c.p.p. stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., l’ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio, la giurisprudenza di legittimità che si è fin qui occupata della questione ha concordemente ritenuto trattarsi di una nullità a regime intermedio, venendo in rilievo un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa.
Non vi è, invece, analoga concordia in merito al regime di deducibilità della nullità.
Alcune pronunce – mutuando i principi già affermati in merito all’analoga sequenza “interrogatorio / ordinanza” prevista dal codice di rito per le misure interdittive (cfr. Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2021, n. 8977), hanno ritenuto che l'eccezione debba essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo, non potendo essere dedotta per la prima volta con l'impugnazione dell'ordinanza cautelare assunta in violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo.
In tal senso si sono espresse Cass. pen., sez. V, 24 luglio 2025, n. 30342; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26919; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26918; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26917; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26916; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26915.
Secondo altro orientamento, invece, la nullità può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame, o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma secondo, c.p.p., poiché
le regole di deducibilità e di preclusione di cui all'art. 182 c.p.p. devono essere valutate alla luce delle peculiarità dello schema procedimentale: ed invero, l’art. 182, comma secondo, c.p.p. si riferisce alla parte che assiste all'atto della cui nullità intende dolersi, situazione che non si verifica nel caso di specie, ove viene in rilievo un'ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio, e, dunque, un atto a sorpresa; è, dunque, con la richiesta di riesame o con il ricorso per cassazione per saltum che la parte interessata può sollecitare la verifica dei presupposti legittimanti l'adozione dell’ordinanza coercitiva, innescando il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento cautelare: tale verifica non può essere preclusa dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità dinanzi al giudice che effettua l'interrogatorio postumo di garanzia, non prevedendo le norme codicistiche alcunché in tal senso.
In tal senso si sono pronunciate Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444; Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080; Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916.
In ragione del rilevato contrasto, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:
«Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma secondo, lett. b) e c), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo».
«Se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia».

| Informazione provvisoria |
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Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026, hanno dato alla prima questione controversa risposta «negativa», ed alla seconda questione controversa risposta «affermativa».
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| Motivazioni delle sezioni unite |
| Cass. pen., sez. un., 15 gennaio 2026, n. 28898 |
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Dopo aver delineato i caratteri dell’istituto attraverso il quale la cd. legge Nordio ha esteso il modulo procedimentale «che anticipa alla fase pre-decisoria il contatto della persona sottoposta alle indagini con il giudice della cautela», fino a quel momento prescritto per le sole misure interdittive, e dopo aver ricordato che l'obbligo dell'interrogatorio preventivo è escluso quando sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio, ovvero anche quando sussiste il pericolo di recidiva «in relazione» ad uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., o dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che in tali casi deve farsi riferimento non ai reati oggetto dell’imputazione provvisoria (ed invero, venendo in rilievo un giudizio prognostico, «è evidente che tale delitto debba essere diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di indagine e di imputazione provvisoria a fini cautelari»), ma a quelli che l’indagato potrebbe commettere.
Chiarito che non vi è dubbio circa la necessaria postergazione dell’interrogatorio nel caso di procedimento oggettivamente cumulativo («il sol fatto che nei confronti della medesima persona si paventi il pericolo della commissione di uno dei delitti indicati dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. sterilizza l'obbligo dell'interrogatorio preventivo se si ritiene che possa commettere anche reati ostativi, senza peraltro che il giudice possa sindacare la scelta del pubblico ministero di presentare un'unica richiesta cautelare»), le Sezioni Unite hanno illustrato i termini del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità a proposito dei procedimenti soggettivamente cumulativi nei quali le cause che impongono il differimento dell’interrogatorio sussistano solo per alcuni degli indagati.
Il massimo consesso nomofilattico ha aderito all’orientamento più rigoroso, ad avviso del quale «il giudice della cautela non può differire l'interrogatorio preventivo di chi ha il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione, nei suoi confronti, della misura sol perché il pubblico ministero l'ha coinvolto nella medesima iniziativa cautelare insieme con altri co-indagati nei cui confronti non soccorre l'obbligo del contraddittorio preventivo, e ciò a prescindere dalla connessione qualificata o dal collegamento probatorio tra reati».
Si osserva, in proposito, che «la lettera della legge non si presta ad equivoci: a meno di esigenze ostative, il giudice deve procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale. L'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. ha introdotto, come anticipato, un principio evidentemente ispirato al favor libertatis; ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma 1-quater, non possono essere desunte aliunde mediante un'interpretazione del tutto svincolata dalla regola scritta [..] regola ed eccezione, in materia di libertà personale, devono necessariamente condividere la medesima forma (che è sostanza) onde evitare che i casi e i modi che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, Cost., legittimano la provvisoria e anticipata limitazione della libertà di persona che si presume innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna possano essere espansi oltre i limiti espressamente stabiliti "dalla legge". La riserva assoluta di legge impedisce esplorazioni verso sentieri non indicati dalla legge stessa quando traccia confini rigidi alla riserva di giurisdizione, il cui esercizio si pone sempre a valle della prima».
Al pari dell’azione penale, anche l’azione cautelare – notano le Sezioni Unite – si informa ad un principio di autonomia: «l'azione penale riguarda una persona e un reato; la scelta del pubblico ministero di esercitarla unitariamente verso più persone e per più reati nulla toglie all'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione. Il principio della pluralità delle azioni penali, tante quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni, costituisce ormai un principio definitivamente acquisito [..] L'azione cautelare si informa, sotto questo profilo, ai medesimi principi dell'azione penale, non essendovi motivo per escludere che anch'essa riguardi la singola persona e il reato a quest'ultima ascritto».
La soluzione dei moduli procedimentali separati, concludono sul punto le Sezioni Unite, appare la più lineare, e «suggerisce possibili prassi virtuose coerenti con la scelta del legislatore: proceda il giudice della cautela ad adottare la misura nei confronti di quelle persone che non beneficiano del diritto al contraddittorio preventivo e, eseguita tale misura, contemporaneamente inviti gli altri a presentarsi per
rendere interrogatorio in conformità a quanto stabilito dal comma 1-sexies dell'art. 291».
Quanto alle conseguenze del mancato interrogatorio preventivo, le Sezioni Unite - rilevato che si è senz’altro in presenza di una nullità a regime intermedio dell’ordinanza coercitiva, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., «venendo leso il diritto della persona sottoposta alle indagini a contraddire la domanda del pubblico ministero di applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare o interdittiva e, dunque, a intervenire nella fase endoprocedimentale che precede la decisione del giudice» - hanno ritenuto che il contrasto in merito al relativo regime di deducibilità debba essere risolto valorizzando la considerazione secondo cui colui che può eccepire tale nullità, ossia «il difensore della persona che subisce l'applicazione a sorpresa di una misura cautelare o interdittiva non preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui esso è previsto», «non può in alcun modo essere qualificato alla stregua di "parte che assiste all'atto nullo", venendo così meno il presupposto applicativo dell'art. 182, comma secondo, prima parte, c.p.p. costituito, appunto, dalla assistenza della parte all'atto (nel caso in questione l'ordinanza che applica la misura cautelare)».
«Ne consegue – puntualizzano le Sezioni Unite - che, non potendo tale nullità essere dedotta né prima né immediatamente dopo il compimento dell'atto, può essere eccepita o rilevata d'ufficio entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. che indica, a tal fine, la deliberazione della sentenza di primo grado per le nullità che si sono verificate prima del giudizio. L'interrogatorio preventivo obbligatorio non ammette equipollenti e la sua mancanza vizia radicalmente l'ordinanza che applica la misura. Nemmeno la mancata deduzione del vizio in sede di interrogatorio di garanzia o l'esercizio della facoltà di non rispondere sanano la nullità, essendo necessario che la parte interessata rinunci espressamente ad eccepirla (art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.»: ed invero, non può ritenersi la carenza di interesse a dedurre la nullità in capo a chi, nell'interrogatorio postumo, si sia avvalso della facoltà di non rispondere, poiché «così ragionando si trasforma il legittimo esercizio del diritto di difesa in uno strumento di negazione del diritto stesso (la facoltà, cioè, di dedurre la nullità dell'ordinanza nella sede propria). Per lo stesso motivo, non ha alcuna rilevanza l'interrogatorio di garanzia positivamente reso, tantomeno l'ammissione postuma degli addebiti, poiché tale condotta riguarda la sussistenza dei gravi indizi di reato non la legittimità del titolo che, come detto, è questione che precede l'accertamento delle condizioni di applicabilità
della misura (sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari). Per le stesse ragioni non si può nemmeno affermare che la scelta di sostenere l'interrogatorio di garanzia senza avvalersi della facoltà di non rispondere sani il vizio ai sensi dell'art. 183 c.p.p. Se così fosse, poiché l'interrogatorio di garanzia costituisce comunque un passaggio obbligato quando sia mancato il doveroso interrogatorio preventivo, l'obbligo imposto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., verrebbe privato della sua sostanza e persino della sua ragionevolezza. L'atteggiamento della persona interrogata dal giudice ai sensi dell'art. 294 c.p.p., qualunque esso sia, non sana il vizio genetico del titolo cautelare personale né lo priva dell'interesse a coltivare il diritto di eccepire la nullità dell'ordinanza in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione. Il fondamentale interesse del deducente, in questi casi, è il ritorno alla propria libertà o alla riespansione della propria capacità di agire (limitata dalla misura interdittiva) illegittimamente compresse da un atto viziato nella sua formazione».
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno risolto le questioni controverse enunciando i seguenti principi di diritto:
«Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma secondo, lett. b) e e), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., non può effettuare l'interrogatorio».
«L'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma secondo, lett. e), c.p.p. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio
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