Alla Plenaria la questione sulla insindacabilità nel merito del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato sulle spese legali del dipendente statale
10 Novembre 2025
Un militare otteneva un parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di procedimento penale, definito con sentenza di assoluzione del Tribunale penale; la richiesta era stata accolta nei limiti di congruità indicati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato che, con parere, quantificava l'importo da liquidare. A seguito della riassunzione della causa dinanzi al T.a.r. territoriale competente avverso la nota e il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il giudice amministrativo accoglieva il ricorso rilevando che il parere dell'Avvocatura recava una motivazione generica, senza dare conto effettivamente e concretamente dell'opera professionale prestata, liquidando l'importo chiesto a rimborso dalla ricorrente. L'amministrazione di appartenenza del dipendente proponeva appello lamentando che il giudice amministrativo si era sostituito alla stessa amministrazione nella determinazione del quantum del rimborso, così esercitando una funzione tecnico – discrezionale riservata ad altro organo della P.A. Tanto esposto, il collegio, ritenuto che l'orientamento espresso dal medesimo Consiglio di Stato in ordine all'insindacabilità nel merito del parere di congruità debba essere rimeditato alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha rimesso alla Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., la questione con il seguente quesito: -se il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sul diritto al rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997 conv. dalla l. 135/1997, possa determinare l'ammontare spettante al dipendente a titolo di rimborso oppure si debba limitare all'annullamento del parere per vizio di motivazione, irragionevolezza o incongruità, con conseguente obbligo dell'organo consultivo di riadozione del medesimo. |