Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la sentenza con cui il giudice amministrativo ritiene improcedibile la domanda di condono
04 Novembre 2025
Dei proprietari avevano presentato domanda di condono edilizio e successivamente realizzato opere di collegamento tra due fabbricati. Il Comune ne aveva disposto la rimozione parziale. Avverso l'ordinanza di demolizione era stato proposto ricorso che il T.a.r. aveva accolto ritenendo che le opere non fossero qualificabili come di completamento e che la domanda di condono fosse divenuta improcedibile. Il Consiglio di Stato aveva confermato tale decisione. I proprietari ricorrevano per cassazione denunciando eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, per avere il giudice amministrativo creato una sanzione non prevista dalla legge, e per invasione della sfera amministrativa, essendosi sostituito alla pubblica amministrazione nella valutazione della procedibilità della domanda di condono. Il collegio ha statuito che l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore si configura quando il giudice amministrativo applichi una norma da lui stesso creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione, sia pure estensiva o analogica, di una disposizione di legge. Eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. L'eccesso di potere giurisdizionale in forma di sconfinamento nella sfera del merito amministrativo è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprime la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito con una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. Resta nell'ambito della giurisdizione amministrativa la sentenza che si limiti all'inquadramento del fatto, all'interpretazione del provvedimento amministrativo secondo la sua portata letterale e complessiva, e all'interpretazione della legge, individuando gli effetti giuridici di determinate condotte ai fini delle conseguenti valutazioni di legittimità dell'operato amministrativo. Per quanto innanzi, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che il Consiglio di Stato abbia svolto attività tipicamente giurisdizionale di interpretazione normativa e valutazione di legittimità, senza travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. |