Competenza territoriale e principio del simultaneus processus

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Novembre 2025

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e art. 31 c.p.c., la cognizione dei provvedimenti di revoca del visto di ingresso e di diniego del permesso di soggiorno è devoluta al T.a.r. territorialmente competente a conoscere del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, quale atto autonomamente ed immediatamente lesivo, da cui deriva l'interesse a ricorrere. in ragione dei principi del simultaneus processus e della concentrazione davanti ad un unico giudice delle cause connesse.

Il caso in esame riguarda un ricorrente che aveva impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura, insieme alla revoca del visto di ingresso da parte del MAECI e all'archiviazione del nulla osta al lavoro stagionale disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, derivante dal disconoscimento della richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro.

Il Collegio ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il T.A.R. Campania poiché il provvedimento di revoca del nulla osta costituisce l'atto a monte della sequenza procedimentale immediatamente lesivo.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che i tre provvedimenti (revoca del nulla osta, revoca del visto e diniego del permesso di soggiorno) del MAECI, della Prefettura e della Questura sebbene siano autonomamente lesivi e adottati da distinte amministrazioni, sono collegati da un rapporto di accessorietà e si inseriscono in un'unica procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno.  

Sul punto il Collegio ha chiarito che il codice del processo amministrativo, l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica solo ai casi di impugnazione cumulativa di atti legati da un rapporto di presupposizione, quando l'atto a monte non è immediatamente lesivo. Non opera, invece, quando l'interesse a ricorrere nasce già con l'adozione dell'atto presupposto, come nel caso di specie.

Tuttavia, pur mancando nel codice del processo amministrativo una norma specifica sulla connessione territoriale, si applica il principio del simultaneus processus e della concentrazione davanti ad un unico giudice delle cause connesse, che ha una portata generale, e trova il proprio fondamento nei principi dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a) e della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a), nonché nell'art. 32 c.p.a., che consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice.

Inoltre, il Collegio - in coerenza con i predetti principi e richiamando l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 17, n. 29 e n. 30 del 2014) in materia di interdittive - ha ritenuto che come nelle interdittive antimafia, anche nel caso di specie  si è realizzata  una particolare forma di connessione, per cui la causa principale (impugnazione dell'interdittiva) ha attratto a sé la causa accessoria (impugnazione degli atti di esclusione dalla gara), anche se trattasi di provvedimenti adottati da autorità diverse.  Tale impostazione sul «rapporto di connessione tra causa principale e causa accessoria» è applicabile anche al caso di specie, per cui vi è un rapporto di connessione tra l'atto principale (revoca del nulla osta) e gli atti conseguenti (revoca del visto e diniego del permesso), i quali devono essere conosciuti dal giudice competente per il primo atto.

In conclusione, in applicazione dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 31 c.p.c il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sui provvedimenti di revoca del visto e di diniego del permesso di soggiorno, che ha declinato a favore del T.A.R. Campania, competente sull'atto principale (revoca del nulla osta al lavoro stagionale), quale provvedimento autonomamente e immediatamente lesivo da cui origina l'interesse a ricorrere, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

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