La prova del danno cagionato da “veicolo non identificato”

La Redazione
12 Novembre 2025

Il Tribunale di Castrovillari ricorda come, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per i danni subiti a causa della condotta di un veicolo non identificato, non è sufficiente la prova dell’incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.

Perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.

E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.

Quanto alla prova che il veicolo investitore sia effettivamente rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, questa può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. 18532/07; 448011).

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