Legge di bilancio 2026: prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione agevolata
10 Novembre 2025
L'articolo 23 del d.d.l. Bilancio per il 2026 (v. atto Senato n. 1689) prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale e a quelli che hanno intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. La norma recita: «17. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili». Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza detta la disciplina dei crediti prededucibili agli artt. 221 e 222. |