Legge di bilancio 2026: prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione agevolata

La Redazione
10 Novembre 2025

L’art. 23, comma 17, del d.d.l.l. Bilancio 2026 prevede, per le somme occorrenti per la definizione agevolata del debito fiscale che siano oggetto di procedure concorsuali o di composizione negoziata della crisi, l’applicabilità del regime della prededucibilità previsto dalla legge fallimentare e dal codice della crisi.

L'articolo 23 del d.d.l. Bilancio per il 2026 (v. atto Senato n. 1689) prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale e a quelli che hanno intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. La norma recita:

«17. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono og­getto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio de­creto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti pre­deducibili».

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza detta la disciplina dei crediti prededucibili agli artt. 221 e 222.

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