Cause scindibili, evento interruttivo relativo ad una delle parti e relativi effetti

La Redazione
10 Novembre 2025

La Corte di cassazione (sent. 27 ottobre 2025, n. 28384) ha ribadito il principio stabilito dalla Sezioni Unite nel 2007, secondo cui, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la verificazione di una causa di interruzione relativa ad uno di essi non ha effetto nei confronti degli altri.

La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso a favore di un Comune per il recupero delle spese effettuate per lo smaltimento di rifiuti che era stato opposto da entrambi gli ingiunti in separati giudizi, poi riuniti dalla Corte d'appello che li dichiarava estinti a seguito del verificarsi di un evento interruttivo rispetto ad una sola delle parti.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la verificazione di una causa di interruzione relativa ad uno di essi non ha effetto nei confronti degli altri (Cass., sez. un., n. 15142/2007).  In tal caso, il giudice può esercitare il potere attribuitogli dall'art. 103, comma 2, c.p.c. di disporre la separazione delle cause, ma, ove non si avvalga di tale potere, la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo (Cass. n. 4684/2020). In altri termini, dal momento che l'evento interruttivo ha effetto solo nei riguardi della parte che ne è colpita, le altre parti, anche se il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. il processo che nei loro confronti non si è mai interrotto; pertanto, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata dalla parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica solo nei confronti di quest'ultima, continuando il processo relativamente agli altri litisconsorti (Cass. n. 8123/2020).

La Suprema Corte ha condiviso tale orientamento, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 15142/2007, militando in tal senso – oltre la rilevata efficacia relativa dell'interruzione che colpisce una sola delle parti della pluralità di cause connesse scindibili –, da un lato, il rilievo che la soluzione opposta darebbe luogo all'irragionevole implicazione per cui l'error in procedendo del giudice (il quale abbia indebitamente dichiarato l'interruzione di tutto il processo) determinerebbe la nascita di un non previsto onere processuale per la parte; dall'altro lato, la considerazione che il provvedimento dichiarativo dell'interruzione del processo ha natura meramente «ricognitiva» di un effetto già precedentemente verificatosi; pertanto, la circostanza che per effetto di tale provvedimento, in mancanza di separazione della causa non colpita dall'evento, la «ricognizione» dell'effetto interruttivo venga erroneamente estesa a tutto il processo, non incide sul fatto che l'effetto interruttivo si produce, in sostanza, a far tempo dalla data precedente della dichiarazione o notificazione dell'evento, esclusivamente a carico del giudizio di cui è parte il litisconsorte interessato dall'evento medesimo, mentre l'altro (o gli altri) proseguono in quanto non interrotti.

In applicazione di tali principi, i Giudici hanno cassato la sentenza di appello atteso che, avendo l'evento interruttivo colpito esclusivamente una delle parti, la Corte di merito, previa eventuale separazione delle cause, avrebbe dovuto circoscrivere la declaratoria di interruzione al solo giudizio dalla stessa parte stessa promosso, senza estenderla a quello introdotto dall'altra parte, il quale dunque sarebbe proseguito, senza potere andare incontro ad un provvedimento di estinzione, pure in mancanza di riassunzione nel termine da parte degli eredi della parte deceduta. Inoltre, – dato che il giudizio non interrotto era entrato in una situazione di «stallo» da cui sarebbe potuto uscire, «rivitalizzandosi», solo in seguito ad un atto d'impulso ad opera della parte interessata – tale atto avrebbe dovuto essere compiuto nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione – come nella specie avvenuto.

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