Finanziamenti destinati a specifici affari e liquidazione giudiziale

12 Novembre 2025

Ci si chiede se in caso di liquidazione giudiziale di una S.p.A, il contratto di finanziamento precedentemente stipulato per un singolo affare non ancora realizzato debba essere sciolto.

In caso di liquidazione giudiziale di una S.p.A, il contratto di finanziamento precedentemente stipulato per un singolo affare non ancora realizzato deve essere sciolto?

Il codice  civile [art. 2447-bis, comma 1, lett. b)], contempla la possibilità che le società di capitali (S.p.A. e S.a.p.a.) stipulino un contratto di finanziamento per la realizzazione di uno specifico affare, prevedendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento stesso siano destinati i proventi dell’affare di cui trattasi o parte di essi. Si parla, in tal caso, di patrimonio separato c.d. finanziario. Trattasi di un contratto che nasce già con un vincolo di destinazione, destinato ab origine al finanziamento di un affare determinato della società, stipulato con i terzi o anche con altri soci, i cui proventi sono destinati in tutto o in parte al suo rimborso e sono quindi sottratti ai creditori generali della società. Su di essi potranno soddisfarsi solo i creditori relativi allo specifico affare.

La disciplina dell’istituto è dettata dall’art. 2447-decies c.c.

Esso prevede che il contratto può essere destinato in via esclusiva al finanziamento di un singolo affare, elenca tutti gli elementi che il contratto deve contenere, ivi compresi il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore, e le relative garanzie. Lo stesso articolo specifica che i proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi di tale norma. Va da sé che sia essenziale attuare la pubblicità-notizia di tale contratto, depositando lo stesso presso l’ufficio del registro delle imprese affinché i terzi ne abbiano conoscenza. La sua registrazione ha dunque sia efficacia costitutiva, posto che è condizione essenziale prevista dall’art. 2447-decies per la creazione di tale tipo di patrimonio separato, e sia dichiarativa, posto che è tramite essa che i terzi ne sono messi a conoscenza. Rientra, inoltre, tra gli elementi essenziali l’obbligo per la società di adottare sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio sociale.

Come anticipato sopra, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; così come delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l’ipotesi di garanzia prestata dalla società per il rimborso di parte del finanziamento.

Orbene, l’odierno quesito attiene all’eventualità che la società sia sottoposta a liquidazione giudiziale, prima del compimento del singolo affare. L’art. 176 c.c.i.i. prevede che se l’apertura della liquidazione giudiziale impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione, il contratto di finanziamento si scioglie. In caso contrario, se cioè è possibile proseguire o realizzare lo specifico affare, il curatore può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone, dal momento del subentro, tutti i relativi obblighi. Nel caso in cui il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può essere autorizzato dal giudice delegato a realizzare o continuare l’operazione, trattenendo i proventi dell’affare ed eventualmente insinuandosi al passivo in via chirografaria per il credito residuo.

Per completezza si evidenzia anche la circostanza che, nel caso in cui l’imprenditore abbia presentato una domanda di concordato non potrà, ai sensi dell’art. 97, comma 13, c.c.i.i., chiedere né lo scioglimento né la sospensione del contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare non ancora eseguito.

In conclusione, la soluzione al quesito postula due diverse opzioni.

Se lo specifico affare è realizzato o comunque proseguito, nulla ostando la liquidazione giudiziale, il curatore può subentrare nel contratto e continuare a gestire il singolo affare nell’interesse, adesso, della procedura. Se il curatore non subentra nel contratto può essere il finanziatore a chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a gestire l’operazione. In entrambi i casi i proventi scaturenti dall’affare, per la parte relativa al rimborso del finanziamento, costituiscono patrimonio separato e su di essi i creditori sociali non hanno azione.

Se, invece, l’apertura della liquidazione giudiziale impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione, essa determina lo scioglimento del contratto di finanziamento. In conseguenza di ciò i creditori sociali potranno insinuarsi al passivo in relazione ai beni strumentali che, adesso, entrano a far parte della massa. Il finanziatore che non è stato soddisfatto del suo credito può, dedotti i proventi e i frutti degli eventuali investimenti, insinuarsi anch’egli al passivo per il suo credito.

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