Interessi ultralegali nei crediti di lavoro

12 Novembre 2025

Le norme di cui agli artt. 429 c.p.c. e 1284, comma 4, c.c. partecipano di analoghe finalità dissuasive con la conseguenza che, laddove si ritenesse di calcolare gli interessi di cui all’art. 429 c.p.c. al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. si registrerebbe uno sproporzionato cumulo di pene private, sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.

Inquadramento

L'art. 429 c.p.c., norma di disciplina della fase decisoria nel rito del lavoro, prevede, quale automatica conseguenza della pronuncia di condanna al pagamento di crediti di lavoro in favore del lavoratore, il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

L'art. 1284, comma 4, c.c. prevede che, se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le due norme partecipano di analoghe finalità dissuasive con la conseguenza che, laddove si ritenesse di calcolare gli interessi di cui all'art. 429 c.p.c. al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si registrerebbe uno sproporzionato cumulo di pene private, sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.

Il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di lavoro

L'art. 429 c.p.c., norma di disciplina della fase decisoria nel rito del lavoro, prevede all'ultimo comma che il giudice, nella pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro determini, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore in ragione della diminuzione di valore del credito azionato, condannando al pagamento della relativa somma con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, sino al saldo effettivo.

La disposizione è di esclusiva applicazione ai crediti vantati dal lavoratore, non applicandosi a quelli eventualmente azionati dal datore di lavoro, in via principale o riconvenzionale, rispetto ai quali tornerà a farsi applicazione delle regole ordinarie.

In ordine all'ambito di applicazione della norma, la locuzione « crediti di lavoro », in assenza di specificazione, deve ritenersi particolarmente ampia, sia sotto il profilo della tipologia del credito, estendendosi ai crediti pecuniari in qualche modo connessi al rapporto di lavoro, ovvero sinallagmaticamente avvinti alla prestazione di lavoro (Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624) ivi inclusi, pertanto, quelli di natura risarcitoria (Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24749) o indennitaria (Cass., sez. un., 27 agosto 2014, n. 18353).

Analogamente, il riferimento al rapporto di lavoro, in assenza di ulteriore specificazione tipologica, ha indotto a estendere l'ambito di applicazione della disciplina speciale anche ai lavoratori parasubordinati (​Cass., sez. II, 14 settembre 2022, n. 27067) e agli agenti di commercio (Cass., sez. II, 16 febbraio 2015, n. 3029).

La ratio di tale tutela differenziata è da rinvenirsi nel principio del favor preaestatoris. In particolare, secondo la Corte costituzionale (​Corte cost., 2 novembre 2000, n. 459), ai crediti di lavoro andrebbe conferita una tutela differenziata rispetto a quelli comuni, ponendosi l'attitudine della retribuzione ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), in funzione non soltanto dell'ammontare, ma anche della puntualità della sua corresponsione, ugualmente essenziale al soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita del lavoratore e dei suoi familiari.

L'utilizzo del presente indicativo e del verbo modale («deve determinare») riferito al giudice, non lascia dubbi in ordine alla doverosità del riconoscimento cumulativo di interessi e rivalutazione monetaria, che andranno pertanto accordati d'ufficio, anche in assenza di una domanda di parte (cfr. ex pluribus, Trib. Chieti, sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 30).

Non rileva ai fini della decorrenza degli accessori, la colpa del debitore, essendo l'indicizzazione caratteristica intrinseca del credito (Cass., sez. lav., 4 aprile 2002, n. 4822), né occorre fornire prova del danno, fatta salva la possibilità di cumulo con l'eventuale ulteriore maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. di cui, tuttavia, il lavoratore faccia espressa istanza e fornisca prova (Cass., sez. II, 7 febbraio 2023, n. 3662).

Quanto, infine, a decorrenza e modalità di calcolo, la prima va identificata con la data di maturazione dei ratei del minor credito effettivamente percepito, e non con la determinazione giudiziale del differenziale (cfr. Cass., sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19467), mentre, come affermato dalle Sezioni Unite in ormai risalenti prese di posizione (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 e 29 gennaio 2001, n. 38), gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata, con la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.

Va da sé che la misura della rivalutazione monetaria non può che coincidere con l'indice ISTAT in vigore alla data di deposito della sentenza risultando il rinvio alla scala mobile per i lavoratori dell'industria, operato dall'art. 150 disp. att. c.p.c., anacronistico, alla luce dell'intervenuta abrogazione ultratrentennale dell'istituto.

I c.d. super interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.

Il riferimento normativo sostanziale per il calcolo degli accessori dei crediti di lavoro oggetto di pronunce di condanna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. è storicamente rappresentato dall'art. 1284, comma 1, c.c., che determina il saggio degli interessi legali.

Per effetto dell'art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014, (conv., con mod., nella l. n. 162/2014), rubricato «Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti» è stato introdotto un quarto comma in seno all'art. 1284 c.c. che prevede che, se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, vale a dire quello del d.lgs. n. 231/2002, artt. 2 e 3.

La novella risponde alle finalità, evidenziate dalla Relazione illustrativa, di «evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato», ovvero di impedire che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata – a una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio (Cass., sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806), sì da connotare la disposizione da evidenti finalità dissuasive se non, addirittura, caratterizzarla alla stregua di vera e propria pena privata.

In merito all'ambito di applicazione dei c.d. super interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si è registrata nel tempo un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, originariamente, ha ritenuto che la sfera di operatività della norma fosse limitata alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (cfr. Cass., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28409), per poi estenderla alle obbligazioni di fonte non negoziale, quali i crediti di natura restitutoria (Cass., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13145), risarcitoria o derivanti da nullità contrattuale (Cass., sez. III, 22 marzo 2025, n. 7677).

Merita menzione la recente presa di posizione delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449), in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., che ha precisato che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, determinandone la misura, ma rinvia a una fattispecie i cui elementi sono necessariamente integrati da presupposi suscettibili di autonoma valutazione rispetto alla mera spettanza degli interessi nella misura legale e alla presenza di domanda giudiziale. Occorre, dunque, fornire in giudizio la ricorrenza dei relativi presupposti applicativi, provvedendo a evidenziare la tipologia di obbligazione dedotta, compiutamente qualificare il rapporto in giudizio, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, l'individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale concretamente riconducibili all'ampia nozione di domanda, utilizzata nella previsione.

L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di lavoro

L'introduzione dell'art. 1284, comma 4, c.c. ha innescato un ampio dibattito circa l'applicabilità della disposizione ai crediti di lavoro, ovvero alla possibilità che il saggio di interessi, da applicare sul credito via via rivalutato, oggetto di pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 429 c.p.c., possa essere quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in luogo di quello legale, calcolato ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.

Secondo un primo orientamento (Trib. Roma, 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75), l'art. 1284, comma 4, c.c. non sarebbe applicabile ai crediti di lavoro, perché derogato dalla disciplina speciale prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. che già prevede un regime di favore per i crediti del lavoratore.

Secondo altro orientamento, invece, non sussisterebbero ostacoli di sorta all'applicazione della disciplina del comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro, posto che l'art. 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale, opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza e non con riferimento al solo 1° comma (Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176 ​ ).

L'esistenza di contrastanti formanti giurisprudenziali ha indotto una corte di merito (Trib. Parma, sez. lav., 3 agosto 2023) a disporre rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sez. un., 13 maggio 2024, n. 12974 ​ ) hanno, tuttavia, dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del rinvio, per il venir meno della condizione della necessità che la questione di diritto definisse anche parzialmente il giudizio a quo , a seguito dell'intervento di altra pronuncia su rinvio pregiudiziale (Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449 ) che aveva enunciato il principio secondo cui, ove il giudice disponga il pagamento degli « interessi legali » senza alcuna ulteriore specificazione, debba intendersi la corrispondenza della misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. 

In conclusione

La questione della compatibilità risulta, tuttavia, ripresa e risolta in sede di legittimità da un recente intervento della sezione lavoro (Cass., sez. lav., 30 aprile 2025, n. 11343), fondato sull'analisi della natura, della struttura e, soprattutto, delle rationes delle due fattispecie a confronto, ovvero l'art. 429, comma 3, c.p.c. e l'art. 1284, comma 4, c.c.

Osserva la Corte come, anche alla luce del riportato intervento nomofilattico selle Sezioni Unite, l'art. 1284, comma 4, c.c. possa, in sintesi, qualificarsi quale norma sulla domanda giudiziale di parte, che impone al ricorrente di fornire evidenza circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. è norma sulla sentenza del giudice del lavoro, che non a caso chiude un articolo rubricato «Pronuncia della sentenza», ponendosi quale conseguenza automatica della pronuncia di sentenza di condanna per crediti di lavoro.

Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, a opinione della Corte, ipotizzarsi che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e, poi, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma 4, c.c., salvo comunque poter determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito, nei limiti della prova fornite.

Ambedue le fattispecie partecipano, tuttavia, di analoghe finalità dissuasive, ai confini, secondo taluni interpreti, con il paradigma della pena privata. L'art. 429 3° comma c.p.c. ha, difatti, l'obiettivo di rafforzare la garanzia di permanenza del valore del compenso retributivo, attesa il suo rilievo costituzionale, impedendo al datore di lavoro di protrarre l'inadempimento, l'art. 1284, comma 4 dal canto suo, risponde al contiguo obiettivo di impedire al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio.

Per tale via, se il cumulo di interessi legali a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma 1, c.c.) e rivalutazione, già penalizzante per il debitore, anche in ragione delle modalità di calcolo sulla somma via via rivalutata precisato dalle Sezioni Unite, andasse a includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi punitivi o super interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., «il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di cd. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.».

Va, dunque, secondo la corte, definitivamente escluso un simile esito esegetico.

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