Sulla giurisdizione in materia di impugnativa del regolamento COSAP
12 Novembre 2025
Il riparto di giurisdizione non dipende dalla scelta del ricorrente d'impugnare un atto impositivo unitamente al relativo regolamento, in quanto rileva constatare se l'atto impugnato implichi l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione o scelte discrezionali e valutative nella determinazione del canone, e non un mero accertamento tecnico dei presupposti di fatto, sia per l'an che il quantum. La giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un avviso di pagamento del COSAP, accompagnato dalla relativa sanzione amministrativa, unitamente all'impugnazione del relativo regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del canone. Ciò anche qualora il ricorrente rivendichi un diritto all'esonero dal pagamento. L'impugnazione del regolamento comunale e la domanda di annullamento investono l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al Comune dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce all'ente locale la facoltà discrezionale di istituire il COSAP mediante regolamento e di stabilirne le modalità applicative, radicando la giurisdizione amministrativa. |