Applicabilità anche “in astratto” della Convenzione contro le doppie imposizioni

13 Novembre 2025

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini dell’applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n. 788 del 3 novembre 2025.

La Convenzione “Italia/Spagna”

L'8 settembre 1977 a Roma fu firmata la Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (poi ratificata in Italia con la Legge 29 settembre 1980 n. 663). L'articolo 19, paragrafo 2, della stessa prevede che «Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato». In sostanza, laddove una persona abbia prestato servizio per lo Stato (o ente pubblico) di uno dei due Paesi e riceva una pensione correlata a quel servizio, il trattamento pensionistico viene tassato esclusivamente nello Stato che la eroga e non già nello Stato di residenza. Il precedente articolo 18 (rubricato “Pensioni”), invece, facendo salva l'anzidetta previsione, stabilisce che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».

Il caso giurisprudenziale.

Un contribuente, cittadino di origine italiana e residente in Spagna, impugnava il diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alle richieste di rimborso da egli presentate nel 2018 in relazione alle ritenute applicate sulle somme percepite a titolo di pensione. Egli confortava il proprio diritto al rimborso facendo presente che il trattamento pensionistico lo aveva percepito quale dipendente di un ente privato e non già come pensione erogata dallo Stato, trovando quindi applicazione il sopracitato art. 18 (con tassazione nello stato spagnolo di residenza)  e non l'art. 19: in particolare, egli era stato dal 1987 al 2012 un dipendente del gruppo “Ferrovie dello Stato”, privatizzato dal 1992 e articolato in società per azioni per una delle quali egli aveva prestato servizio.

La posizione del Fisco. L'Agenzia delle Entrate insisteva, invece, per l'applicabilità dell'art. 19 della Convenzione posto che la trasformazione delle “Ferrovie dello Stato” in Società per azioni non aveva comunque mutato la qualificazione dell'ente quale organismo di diritto pubblico “ossia un soggetto giuridico collettivo che, pur assumendo la veste formale di ente di diritto privato viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale”. Da tale qualificazione dell'ente datore di lavoro, l'Ufficio ne faceva discendere la natura pubblica della pensione maturata dal ricorrente, fattispecie disciplinata dal paragrafo 2 dell'art. 19 della Convenzione.

Applicabilità della Convenzione «a maglie larghe»

I giudici tributari, nel propendere per il riconoscimento del diritto al rimborso del contribuente, hanno considerato avere carattere dirimente la matura privatistica del “Gruppo Ferrovie dello Stato” stante il completamento del processo di privatizzazione iniziato nel 1992 con la trasformazione in società per azioni. A conforto del progressivo distacco dall'apparato pubblicistico delle imprese ferroviarie, gli interpreti hanno ritenuto pertinente il richiamo all'art. 4 del d.lgs. n. 112/2015 e, in particolare, al suo incipit secondo cui: “Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Il carattere di indipendenza dal pubblico trova, secondo i giudici, conferma anche dall'esclusione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da quella prevista per il pubblico impiego. Da ciò gli interpreti ne hanno fatto discendere l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 19 della Convenzione, non ricorrendo i relativi presupposti ai fini della tassazione nello stato di erogazione, non essendo possibile qualificare il trattamento pensionistico del ricorrente quale erogazione in compensazione di servizi resi allo Stato o ad una sua articolazione. Doveva, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso delle ritenute, trattandosi di trattamento pensionistico tassato solo nello stato spagnolo di residenza, in quanto qualificabile come pensione pagata dallo Stato italiano in relazione ad un cessato impiego.

Il principio di diritto

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini dell'applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica”.

In applicazione di tale principio, ai fini dell'applicazione della Convenzione al caso di specie, i giudici hanno ritenuto sufficiente l'astratto assoggettamento del contribuente al potere fiscale dello Stato di residenza dal momento che egli aveva adeguatamente documentato l'avvenuta indicazione nella dichiarazione fiscale resa all'Autorità spagnola del trattamento pensionistico erogato dal Fondo previdenziale.

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