L’inibitoria nel giudizio di appello
14 Novembre 2025
Ambito di applicazione L'inibitoria ha per oggetto l'efficacia esecutiva di cui è dotata in linea di principio ogni sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 282 c.p.c.; secondo l'interpretazione invalsa, tuttavia, (Cass. sez. II sent. 26 marzo 2009 n. 7369; Cass. sez. III sent. 15 novembre 2013 n. 25743) tale efficacia è anticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza solo con riguardo alle pronunce di condanna suscettibili di costituire titolo per il procedimento esecutivo, restando escluse le sentenze di accertamento e quelle costitutive, per le quali non è ritenuto, invece, necessario che l'adeguamento della realtà al decisum si realizzi attraverso la tutela esecutiva, maturando piuttosto de iure al definitivo consolidarsi della sentenza ex art. 324 c.p.c. Qualora la sentenza contenga capi di condanna connessi a capi di mero accertamento o con effetto costitutivo (come nel caso di risoluzione, giudiziale o legale, del contratto di locazione con condanna al rilascio dell'immobile o nel trasferimento del bene ex art.2932 c.c. con condanna al rilascio e pagamento del prezzo) si è posta la questione se sia necessario attendere la formazione del giudicato sull'accertamento o sull'effetto costitutivo anche per i contestuali capi di condanna. Al riguardo, si è affermata la direttiva nomofilattica secondo cui l'efficacia esecutiva della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazioni giuridiche sostanziali. Essa, pertanto, come non è riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, così resta esclusa anche ai capi di condanna al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore ed a quello di condanna al pagamento del prezzo, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato (Cass. sez. un. sent. 22 febbraio 2010 n. 4059; Cass. sez. II sent. 3 maggio 2016 n. 8693; Cass. sez. II sent. 26 settembre 2018 n. 22997). L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è pertanto consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico o da un nesso di corrispettività, potendo in tal caso l'immediata esecutività solo di taluni dei capi nei quali si articola la tutela giudiziale determinare una alterazione della parità tra le parti (come nel caso in cui, in sede di scioglimento di comunione con assegnazione del bene ex art. 720 c.c., si imponga il pagamento di un conguaglio a carico dell'assegnatario, essendo il «corrispettivo» trasferimento della proprietà differito al passaggio in giudicato: Cass. sez. III sent. 30 gennaio 2019 n. 2537); la provvisoria esecutività è, invece, consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo ritenuta compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo o di accertamento nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato della sentenza, come nel caso di condanna alla restituzione dell'immobile contestale alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo (Cass. sez. III sent. 8 ottobre 2021 n. 27416) od all'accoglimento della revocatoria fallimentare (Cass. sez. III ord. 8 novembre 2018 n. 28508). In particolare, in caso di accertamento della lesione della quota di legittima con pronuncia «costitutiva» della risoluzione tra le parti delle disposizioni negoziali lesive, il capo di condanna al reintegro della legittima è ritenuto in rapporto variabile con la statuizione costitutiva, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di «dipendenza» tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è considerato immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di «corrispettività» tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna è differito al passaggio in giudicato (Cass. sez. III sent. 13 maggio 2021 n. 12872). E' da sottolineare una parziale deviazione da tale indirizzo nomofilattico per quanto concerne i frutti civili maturati dopo la sentenza di primo grado che ha pronunciato lo scioglimento della comunione con assegnazione dell'immobile ad un condividente diverso dal pregresso possessore: benché, infatti, alla pronuncia di divisione sia riconosciuta natura costitutiva, con effetto quindi differito al passaggio in giudicato, anche per quanto riguarda il rilascio dell'immobile, i frutti civili sono stati tuttavia attribuiti all'assegnatario sin dalla sentenza di primo grado (Cass., sez. VI-II, ord., 18 novembre 2021, n. 35210). Con riguardo, invece, al promissario acquirente di un immobile che consegua la proprietà solo all'esito della sentenza ex art.2932 c.c. si è escluso che possa ottenere anche il risarcimento del danno da mancato godimento del bene sin dalla pronuncia favorevole di primo grado, difettando ancora la maturazione del giudicato costitutivo (Cass. n. 8693/2016 cit.). Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese processuali è di per sé immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) od il contenuto della pronuncia cui accede (Cass. sez. III ord. 5 giugno 2020 n. 10826; Cass. sez. I sent. 14 maggio 2014 n. 10453; Cass. sez. III ord. 25 gennaio 2010 n. 1283). È invece controversa nella giurisprudenza di legittimità la questione se alla pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, nel processo penale, debba riconoscersi ope legis la provvisoria esecutività: secondo un orientamento, infatti, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale (Cass. sez. III ord. 18 luglio 2024 n. 19899), mentre in precedenza si ritenuto che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita conservi la propria natura di statuizione civilistica, dotata pertanto di provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c.(Cass. sez. III ord. 21 novembre 2023 n. 32380). È imprescindibile la proposizione del gravame avverso la sentenza di cui si chiede l'inibitoria dell'efficacia, in quanto l'istanza cautelare può essere formulata solo «con l'impugnazione principale o con quella incidentale» (art. 283, comma 1, c.p.c.). Nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia (d.lgs n. 149/2022), ancora applicabile ai giudizi di appello introdotti fino al 28 febbraio 2023, era invalsa nella giurisprudenza di merito una interpretazione restrittiva, secondo cui l'inibitoria era proponibile solo contestualmente al gravame e non in epoca successiva. L'attuale formulazione normativa, applicabile agli appelli introdotti a partire dal 1 marzo 2028, consente, invece, che l'istanza sia non solo proponibile per la prima volta ma anche reiterabile – se in precedenza respinta, integralmente od in parte – qualora «si verifichino mutamenti nelle circostanze». (art.283, comma 2, c.p.c.). Si è, quindi, posta la questione se le nuove circostanze debbano essere necessariamente sopravvenute rispetto alla proposizione dell'appello o possano essere anche anteriori qualora se ne sia acquisita conoscenza solo nel corso del giudizio. Al riguardo, il confronto con quanto previsto dall'art. 669-decies, commi 1 e 2, c.p.c., in tema di revoca e modifica delle misure cautelari, laddove tale possibilità è espressamente prevista in aggiunta all'ipotesi di mutamenti nelle circostanze, sembra far propendere per la soluzione più restrittiva (ubi lex voluit dixit); del resto, esigendosi che le circostanze abbiano subito «mutamenti», ai fini della proponibilità dell'inibitoria, «nel corso del giudizio di appello» è ragionevole concludere che debbano essersi verificate solo in pendenza del gravame. In ogni caso, i «mutamenti» verificatisi debbono essere rappresentati, «a pena di inammissibilità», in modo specifico nella istanza di inibitoria in corso di giudizio, vale a dire allegando le concrete modalità delle nuove circostanze che la fondano: onere che sembra confermare il carattere eccezionale della proposizione dell'inibitoria non contestuale al gravame, in ottemperanza all'esigenza che, per l'economia del processo, l'istanza cautelare sia di regola esaminata e decisa nella prima udienza di trattazione. È da ritenere, in tal senso, che tali nuove «circostanze» debbano in linea di massima attenere alle vicende delle parti esterne al giudizio e non siano, quindi, comprese le modalità processuali, come il precetto od il pignoramento, che costituiscono mero sviluppo dell'efficacia esecutiva di cui era originariamente già dotata la sentenza impugnata e non configurano, quindi, un quid novi suscettibile di giustificare l'inibitoria successiva al gravame. In relazione ai crediti dei lavoratori, nell'ambito dei rapporti ex art.409 c.p.c., l'art. 431, comma 3, c.p.c. consente espressamente la sospensione dell'esecuzione e non anche della sola efficacia esecutiva della sentenza impugnata; tale formulazione ha indotto la prassi giurisprudenziale a ritenere che l'inibitoria possa essere richiesta solo dopo l'inizio effettivo del procedimento esecutivo – che può, tuttavia, essere promosso anche in base al solo dispositivo ai sensi dell'art. 431, comma 2, c.p.c - in tal senso rafforzandosi la stabilità del titolo giudiziale maturato in primo grado in favore di soggetti meritevoli ex lege di tutela preferenziale. Il limite oltre il quale l'inibitoria ex art. 351 c.p.c. non è più proponibile è sicuramente la pronuncia sul merito dell'appello, anche se in rito, la quale si sostituisce comunque al provvedimento impugnato ed esaurisce, pertanto, l'efficacia di ogni eventuale statuizione medio tempore adottata sull'esecuzione provvisoria (Cass. sez. I sent. 2 ottobre 2015 n. 19708). Requisiti di accoglimento L'attuale formulazione dell'art.283, comma 1, c.p.c., a valere per gli appelli successivi al 28 febbraio 2023, prevede che il giudice sospende «in tutto od in parte» l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata se il gravame «appare manifestamente fondato o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile». In tal senso i due presupposti di accoglimento dell'inibitoria, inerenti rispettivamente al fumus boni iuris ed al periculum in mora, sembrano declinati in termini più stringenti rispetto alla clausola generale dei «gravi e fondati motivi» della previgente formulazione (in vigore ancora per gli appelli anteriori al 1° marzo 2023): si esige, infatti, che si profili con evidenza una prognosi di accoglimento dell'appello o che l'esecuzione possa avere un impatto pregiudizievole non solo grave ma anche non reintegrabile a posteriori a carico della sfera patrimoniale o personale della parte impugnante. La ratio della disciplina della riforma c.d. Cartabia appare, quindi, quella di salvaguardare l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art.282 c.p.c.) e disincentivare così gravami con finalità defatigatorie od esplorative. È tuttavia espressamente consentito, in conformità alla invalsa prassi giurisprudenziale, che possa essere sospesa anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, pur trattandosi di una prestazione in sé fungibile e ripetibile, dovendosi, in particolare, considerate «la possibilità di insolvenza di una delle parti». Il giudice è, pertanto, chiamato ad effettuare una prognosi sulla effettiva ripetibilità della prestazione, oggetto della condanna, all'esito del gravame. I due presupposti di accoglimento dell'inibitoria sembrano letteralmente formulati in termini alternativi («sospende…se o se..») e, quindi, sarebbe sufficiente che ne ricorra almeno uno per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: tale conclusione, tuttavia, è senz'altro convincente qualora si profili la manifesta fondatezza dell'appello mentre lo è molto meno nella ricorrenza del solo pregiudizio grave ed irreparabile, non essendo compatibile con la richiamata ratio deflattiva che tutte le condanne pronunciate in primo grado debbano essere sospese, in caso di gravame, a prescindere dal fumus boni iuris ed avendo riguardo solo alla irreversibilità degli effetti. È da ritenere, pertanto, che nell'esplicazione della valutazione discrezionale comunque rimessa al giudice di appello la considerazione della prognosi del gravame sia imprescindibile e che la gravità dell'impatto della condanna possa, tuttavia, giustificare l'accoglimento dell'istanza di inibitoria anche quando la fondatezza dell'appello si prospetti non già in modo evidente ma in termini controvertibili. Ai fini della sospensione della condanna emessa in favore del lavoratore, per i crediti inerenti ai rapporti ex art.409 c.p.c., e così pure per l'inibitoria delle sentenze in materia di locazione, comodato ed affitto ex art. 447-bis c.p.c., è richiesta la prospettazione di un «gravissimo danno»: l'intensità del periculum in mora era originariamente più elevata rispetto alla disciplina generale vigente anteriormente alla riforma c.d. Cartabia (quando erano richiesti solo «gravi e fondati motivi») mentre attualmente non sembra differenziarsi in termini considerevoli rispetto al requisito del pregiudizio «grave ed irreparabile». Contenuto La pronuncia di sospensione può essere adottata con riguardo all'intero capo di condanna della sentenza impugnata od a parte di esso, in relazione alla valutata incidenza dei presupposti di accoglimento dell'inibitoria: la manifesta fondatezza dell'appello potrebbe, infatti, profilarsi solo in parte o l'irreversibilità degli effetti essere solo parziale. L'inibitoria può essere, inoltre, adottata «con o senza cauzione»: l'imposizione di un deposito di somme o, almeno, di una garanzia di un affidabile istituto di credito può infatti essere opportunamente modulata per compensare il rischio di insolvenza dell'appellante che abbia beneficiato della sospensione della condanna nelle more del giudizio di secondo grado. Effetti Le misure di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale ovvero dell'esecuzione producono effetti ex nunc, impedendo la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma senza pregiudicare gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo (Cass., sez. III, ord., 22 giugno 2023, n. 17965). In particolare, la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione ha effetti dalle ore 0.00 del giorno stesso di deposito della relativa ordinanza, con conseguente nullità, in quanto non più sorretta da idoneo titolo esecutivo, del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza emessa ex art. 283 c.p.c. (Cass., sez. VI, ord., 19 novembre 2014, n. 24637). Procedimento Ai sensi dell'art. 351 c.p.c. l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado promuove un sub-procedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa: pertanto, la discussione sull'istanza ex art. 283 c.p.c. non è stata considerata idonea a precludere la successiva ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (Cass., sez. III, sent., 3 ottobre 2022, n. 28630) e la costituzione della parte appellata nella sola fase cautelare, relativa ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, non è ritenuta operante anche per la successiva fase di merito (Cass., sez. III, ord., 11 marzo 2020, n. 7020), così restando integro il termine per proporre l'eventuale appello incidentale (Cass., sez. III, sent., 19 settembre 2017, n. 21596); inoltre i motivi posti a fondamento dell'istanza cautelare assumono rilievo esclusivamente nel relativo subprocedimento, senza che sia necessaria su di essi una autonoma statuizione nella sentenza di appello (Cass., sez. I, sent., 2 ottobre 2015, n. 19708). L'inibitoria è di regola esaminata e decisa alla prima udienza di trattazione del merito del giudizio ma l'appellante può chiedere al giudice monocratico, in tribunale, od al presidente del collegio, in Corte di appello, con autonomo ricorso, una anticipazione della camera di consiglio per la sola inibitoria; in tal caso le parti compaiono avanti al giudice monocratico del tribunale od al consigliere istruttore, se è stato designato, o direttamente avanti al collegio se è stato nominato il consigliere relatore; nel decreto di fissazione dell'udienza camerale il tribunale od il presidente della Corte di appello può già disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, qualora ricorrano «giusti motivi di urgenza», con effetti destinati, tuttavia, ad esaurirsi all'esito del contraddittorio tra le parti, con ordinanza di conferma, modifica o revoca della misura. L'anticipazione della misura cautelare con decreto può, quindi, essere disposta in via provvisoria nei soli casi in cui il prospettato periculum in mora – in relazione verosimilmente allo stato di avanzamento ed all'impatto dell'esecuzione – sia così imminente da non consentire di attendere l'udienza camerale. Decisione Sull'istanza di inibitoria provvede, con ordinanza, il giudice monocratico innanzi al tribunale ed il collegio, invece, avanti alla Corte di appello; se è stato nominato ex art. 349-bis c.p.c, quindi, il consigliere istruttore deve riferire in camera di consiglio. Il provvedimento è espressamene sottratto all'impugnazione (art. 351 c.p.c.); è stato altresì escluso il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (Cass., VI-III, ord., 3 luglio 2015, n.13774). Non devono essere regolate autonomamente le spese processuali in sede di definizione della fase cautelare, in quanto ogni pronuncia al riguardo è da differire all'esito del giudizio di appello sulla base della definitiva soccombenza nel merito; se, quindi, la sentenza impugnata sia è stata riformata in toto dal giudice del gravame, il rimborso delle spese relative al subprocedimento cautelare non può essere escluso sul presupposto che l'istanza di sospensione fosse stata, medio tempore, rigettata (Cass., sez. VI- II, ord., 5 febbraio 2013, n. 2671; Cass., sez. II, sent., 20 maggio 2025, n. 13432). Sanzione È prevista la possibilità di irrogare una pena pecuniaria, in misura compresa tra un minimo di € 250 ed un massimo di € 10.000, in favore della cassa per le ammende, nel caso l'istanza di inibitoria sia ritenuta inammissibile o manifestamente infondata (art. 283, comma 3, c.p.c.; art. 431, comma 7, c.p.c.). Si tratta di una misura sanzionatoria di un abuso dello strumento processuale, che ha tuttavia natura di pena e, quindi, esula dall'ambito del risarcimento ex art.96 c.p.c., con conseguente esclusione della ripetizione dalla controparte in caso di accoglimento del gravame all'esito del giudizio (Cass., sez. II, ord., 25 settembre 2023, n. 27234). È da evidenziare che la sanzione non consegue ope legis alla ricorrenza dei relativi presupposti ma è adottabile all'esito di una valutazione discrezionale («il giudice …può condannare»). L'ordinanza irrogativa della sanzione è «non impugnabile» ed è considerata insuscettibile di ricorso per cassazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo espressamente revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione (Cass., sez. VI-I, ord., 17 luglio 2019, n. 19247). Definizione del merito La trattazione dell'istanza di inibitoria può consentire al giudice di individuare ragioni per una definizione anticipata anche del merito dell'impugnazione; di qui la possibilità che le parti possano sin dalla prima udienza, ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c. essere invitate a precisare le conclusioni e discutere ai fini della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. In Corte di appello, se le parti sono comparse avanti al consigliere istruttore, compete comunque al collegio, in sede di decisione sull'inibitoria, l'eventuale fissazione dell'udienza di discussione del merito dell'impugnazione, con assegnazione di un termine anteriore per memorie conclusionali ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; qualora l'inibitoria è stata trattata anticipatamente rispetto all'udienza di merito deve, tuttavia, essere garantito che l'udienza di discussione sia fissata nel rispetto del termine minimo a comparire (per l'appellato previsto in via generale dall'art. 342, comma 2, c.p.c.; nel rito del lavoro dall'art. 435, comma 3, c.p.c.). |