Decreto di revoca del gratuito patrocinio e inammissibilità dell’istanza di liquidazione a causa della nomina di due difensori

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Novembre 2025

Con l'ordinanza in commento (ord. Tar Lazio, sez. II-bis, 30 ottobre 2025, n. 19056) è stato revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, con cui la parte ricorrente era stata provvisoriamente ammessa al beneficio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso depositata dal difensore di parte ricorrente, in ragione della causa di esclusione, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. b), T.U.S.G., per avere la ricorrente nominato più di un difensore.

La ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio a carico dell'Erario, depositava istanza per la liquidazione dei compensi in favore del proprio difensore, benché avesse nominato due difensori di fiducia, come rilevato dalla procura speciale versata in atti e dal libello introduttivo del giudizio.

Il collegio, in base al combinato disposto dell'art. 80, comma 1, e dell'art. 91, comma 1, lett. b), del T.U.S.G., inteso come principio generale, applicabile, come tale, a tutte le tipologie processuali, e non soltanto all'ambito penale, ha revocato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, T.U.S.G., il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in favore della parte ricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del relativo compenso, per avere nominato più di un difensore.

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