Enti locali in dissesto finanziario e ammissione dei crediti alla massa passiva: il riparto di giurisdizione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
12 Novembre 2025

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso gli atti dell'organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario con i quali viene formulata una proposta transattiva ex art. 258 del d.lgs. n. 267/2000 senza riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 2745 e s.s. c.c. per crediti di lavoro dipendente.

La controversia relativa al mancato riconoscimento della natura privilegiata di un credito da parte dell'organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario verte su una posizione giuridica soggettiva che assume la qualificazione di diritto soggettivo.

La ricorrente, assunta dal Comune, impugnava gli atti con i quali l'organo straordinario di liquidazione del predetto Comune aveva rigettato le osservazioni avverso la proposta transattiva ex art. 258 del D.lgs. n. 267/2000, negando l'ammissione al passivo di alcune ragioni creditorie.

Il collegio ha statuito che il contenzioso avente ad oggetto il mancato riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 2745 e s.s. c.c. per crediti di lavoro dipendente verte sull'esistenza ed ammontare dei relativi diritti soggettivi, e quindi concerne l'ambito proprio della giurisdizione ordinaria.

Invero, il privilegio è una garanzia legale che conferisce una preferenza di pagamento ad alcuni creditori rispetto ad altri, basata su una disposizione normativa e non su una scelta discrezionale dell'amministrazione la quale, pertanto, non ha alcun potere di scegliere se concedere o meno un privilegio, limitandosi ad accertare che sussistano i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, residua una mera attività interpretativa di norme e non un sindacato sull'esercizio di un potere di scegliere se riconoscere o meno la natura privilegiata del credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il collegio ha, quindi, ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando alcun interesse legittimo.

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