CGUE: una bevanda analcolica non può essere venduta con la denominazione “gin”

La Redazione
14 Novembre 2025

Come ribadito dalla Corte di giustizia UE nella causa C-563/24 PB una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata con la denominazione "gin", nemmeno se accompagnata da una descrizione che la indichi come "non alcolica".

La controversia è sorta in Germania, dove un'associazione per la lotta alla concorrenza sleale ha contestato a un'impresa la vendita di una bevanda analcolica denominata «Virgin Gin Alkoholfrei», in quanto tale designazione violerebbe il Regolamento (UE) 2019/787 nella parte in cui prevede requisiti specifici per la classificazione del gin: questo deve essere aromatizzato con bacche di ginepro di un alcole etilico di origine agricola e titolo alcolometrico minimo del 37,5% in volume.

La Corte di giustizia UE, interpellata dal giudice nazionale tedesco, ha confermato l'operatività del divieto in caso di presentazione ed etichettatura della bevanda come “gin non alcolico”, in quanto tale prodotto non rispetta i requisiti legali previsti per le bevande spiritose, precisando anche che l'indicazione "non alcolico" non è sufficiente a legittimare l'uso della denominazione riservata.

La Corte ha, inoltre, chiarito che il principio di libertà d'impresa, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non si oppone a tale divieto, dal momento che esso non preclude la commercializzazione del prodotto, ma solo l'utilizzo improprio della denominazione "gin".

Il divieto è, dunque, proporzionato, in quanto necessario a scongiurare il rischio di confusione per i consumatori e a proteggere i produttori da pratiche di concorrenza sleale.