I benefici del concordato preventivo di gruppo e la verifica della fattibilità
14 Novembre 2025
Massima In tema di sindacato di fattibilità del piano proposto dal debitore in sede di giudizio di omologa, oggetto d’esame non è l’accertamento (in positivo) dell’idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell’impresa. In quest’ottica, non occorre verificare (in positivo) l’effettiva realizzabilità del piano (la fattibilità economica della proposta è giudizio demandato al voto dei creditori), ma occorre una verifica “negativa” avente ad oggetto la non assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, per il tramite di un vaglio della completezza e coerenza di quanto emerge dal piano e dall’attestazione del professionista indipendente, oltre che da quanto emerge dalle relazioni dei Commissari Giudiziali e di eventuali tecnici nominati dal Tribunale. Il caso La vicenda esaminata dal Tribunale di Bari riguarda una procedura di concordato preventivo di gruppo, introdotta dalla ricorrente attraverso la proposizione di un piano unitario di quattro società, in relazione alle quali il Pubblico Ministero aveva promosso altrettante istanze per la dichiarazione di fallimento. Tali istanze erano state sospese a seguito della presentazione, da parte di ciascuna società, di separate misure alternative alla declaratoria di fallimento, poi rinunciate. Deposto il ricorso unitario, tutti e quattro i procedimenti prefallimentari erano stati dichiarati, allo stato, improcedibili in attesa della definizione del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo di gruppo. Il Tribunale, argomentando anche in ordine all’unica opposizione spiegata dal Pubblico Ministero, adotta una decisione importante, attesa la complessità del caso in esame, affermando pregevoli principi nell’ambito del nuovo codice della crisi, con particolare riguardo al risanamento di un gruppo, nonché ai benefici che una procedura unitaria genera nei confronti dei creditori delle autonome masse. La questione La sentenza in commento - tra le prime ad affrontare il tema dell’omologazione di un concordato di gruppo - rappresenta un interessante punto di approdo della giurisprudenza di merito su alcune questioni che riguardano il percorso di omologazione di un gruppo di società che intende perseguire il risanamento attraverso lo strumento del concordato preventivo di gruppo dopo il tentativo, non andato a buon fine, della ristrutturazione delle singole società. Nel provvedimento vengono cristallizzati alcuni importanti principi in tema di i) formalità e ritualità del procedimento, ii) valutazione della fattibilità economica del piano unitario, iii) qualificazione della fattispecie di “atti in frode ai creditori” quale causa di revoca dell’ammissione al concordato, iv) dismissione di asset strumentali alla continuità. La soluzione giuridica Dopo una preliminare esposizione della vicenda processuale i giudici si soffermano su un primo aspetto inerente il vaglio della formalità e della ritualità del procedimento, dando atto: «- della competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 286 c.c.i.i., avendo le quattro società ricorrenti sede in Bari; - che la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza risulta approvata e sottoscritta ex art. 120-bis c.c.i.i. per ciascuna società; - della completezza della documentazione depositata, come integrata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss., nonché del deposito della relazione di cui all'art. 87, comma 3, c.c.i.i.; - che le quattro società ricorrenti sono imprese commerciali riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 121 c.c.i.i.; - che, per quanto visto, le quattro società ricorrenti appartengono al medesimo gruppo, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h), c.c.i.i.; - della sussistenza di una situazione quantomeno di crisi per ciascuna delle quattro società ricorrenti, avuto particolare riguardo ai dati esposti nelle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ex art. 87, comma 1, lett. a), c.c.i.i. esibite in atti, alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, c.c.i.i., nonché a quanto dedotto nei menzionati ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati dal Pubblico Ministero». Successivamente, vengono ripresi i principi codicistici dell'istituto del concordato preventivo di gruppo, affermando che, appunto, «L'obiettivo principale dell'introduzione nel c.c.i.i. della disciplina del concordato preventivo di gruppo, di cui agli artt. 284, 285 e 286, è la tutela dell'interesse dei creditori generalmente pregiudicati dalla frammentazione del gruppo derivante dall'accesso a procedure concorsuali separate». La sentenza evidenzia la necessità, nel concordato di gruppo, di predisporre “piani reciprocamente collegati ed interferenti”, caratterizzati dalla presenza di talune iniziative congiunte di sviluppo imprenditoriale, nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 284, comma 1, c.c.i.i., al fine di superare il comune stato di crisi attraverso la prosecuzione in via diretta delle proprie rispettive attività d'impresa, declinate però secondo una logica di insieme e non (più) in termini atomistici. Sul punto, mette conto rilevare come il legislatore codicistico abbia incardinato lo strumento di regolazione della crisi del gruppo (concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo) sulla base del principio del consolidamento procedimentale, dove la procedura è unica mentre le masse rimangono distinte e separate per ciascuna impresa coinvolta, ferma restando, appunto, la presenza di piani reciprocamente collegati ed interferenti predisposti sulla base di una congiunta prospettiva di risanamento (Cfr. A. Maffei Alberti, M. Speranzin, Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, VIII ed., Padova, 2025). Nella fattispecie, l'iniziativa congiunta delle società del gruppo risulta prevalentemente finalizzata alla valorizzazione dei singoli asset (nel caso di specie immobiliari), in termini funzionali alla loro miglior futura collocazione sul mercato, con destinazione dei flussi finanziari previsti in entrata a sostegno del fabbisogno concordatario; in coerenza con la sostanziale omogeneità trasversale dell'oggetto sociale di ciascuna ricorrente, nonché valorizzando il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Infatti, il legislatore riserva particolare attenzione al soddisfacimento dell'interesse del ceto creditorio, laddove i benefici a quest'ultimo attribuibili vanno stimati in modo analitico e valutati anche con riferimento ai vantaggi compensativi: in linea generale, il pregiudizio patito dalla società eterodiretta va rilevato e poi quantificato in un'ottica di gruppo, alla stregua di un criterio che prescinde dall'accertamento del carattere nocivo di singoli atti o direttive della capogruppo e tende invece a considerare se questi siano stati o meno neutralizzati dal conseguimento, attraverso la politica di gruppo, di vantaggi in misura quantomeno corrispondente alla perdita inflitta (così, A. Maffei Alberti, M. Speranzin, op. cit.) Sotto altra prospettiva, qualora non fosse stato applicato lo strumento del concordato di gruppo, esaltando quindi la migliore funzionalità dei singoli patrimoni detenuti dalle singole società, non sarebbe stato possibile ratificare la fattibilità del risanamento, atteso che alcune dismissioni di cespiti erano connesse tra di loro ed avevano la necessità di essere disciplinate attraverso un unico strumento di regolazione della crisi. Su tale aspetto, si rileva che i giudici, nella sentenza in commento, hanno avuto premura di considerare che:
Al fine di massimizzare il beneficio derivante dalla connessione tra i piani delle società del gruppo per un risanamento coordinato e congiunto, l'art. 285, comma 2, c.c.i.i.dispone che i piani di gruppo possono prevedere, tra l'altro, operazioni contrattuali e riorganizzative, «ivi inclusi trasferimenti di risorse infragruppo», legittimando operazioni in virtù delle quali un'impresa in concordato trasferisce parte del suo patrimonio a un'altra impresa del gruppo, ugualmente in concordato, al fine di renderlo fattibile ovvero maggiormente conveniente; di talché, anche nel contesto della crisi vengono ammesse operazioni che riproducono quella stretta interdipendenza, data da relazioni sinergiche, in particolar modo a livello finanziario, che connotano il fenomeno del gruppo in going concern [N. Abriani, L. Benedetti, La crisi dei gruppi di imprese, in O. Cagnasso. L. Panzani (diretto da), Crisi d'impresa e procedure concrsuali, Tomo II, II edizione, Milano, 2025]. Sulla natura dei “trasferimenti” di risorse di cui all'art. 285, comma 2, c.c.i.i., mette conto rilevare come parte della dottrina ritenga che tali apporti possano essere qualificato come finanziamenti (ex multis Ferri Jr.); altra parte della dottrina (ex multis R. Sacchi), concorda nel ritenere che una siffatta configurazione implichi riconoscere alla società disponente una pretesa giuridicamente certa in ordine al rimborso della prestazione precedentemente effettuata; corollario che non pare tuttavia garantito dal presupposto della coerenza con l'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori in tutte le imprese del gruppo, quale condicio sine qua non espressamente stabilita dalla norma. Infatti, la ratio della norma, da un lato, sta nel fatto che indichi come presupposti che dette operazioni siano i) necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista e ii) coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese; dall'altro lato, nel predisporre strumenti di tutela contro eventuali effetti pregiudizievoli dell'atto a favore dei soci e dei creditori della società disponente (cfr. N. Abriani, L. Benedetti, op. cit.), aspetti che saranno oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente. Inoltre, temi di particolare rilevanza sono individuabili nelle motivazioni della sentenza in ordine all'opposizione all'omologa spiegata dal Pubblico Ministero. Infatti, le argomentazioni sulla base delle quali i giudici non accolgono l'opposizione all'omologa, permettono di delineare pregevoli principi di diritto. In particolare, con il primo motivo di opposizione, il Pubblico Ministero assume la mancanza di fattibilità del concordato in ordine alla valutazione di alcuni asset immobiliari afferenti ad una società del gruppo. In primo luogo, viene rammentato che il codice della crisi ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023, regolando i poteri del Tribunale in relazione al sindacato di fattibilità del piano proposto dal debitore in sede di giudizio di omologa ed esplicitando, all'interno dell'art. 112 c.c.i.i., i limiti che tale sindacato deve rispettare. In particolare, viene ribadito che, con riferimento all'omologazione del concordato con continuità aziendale all'esito della votazione dei creditori, l'art. 112, comma 1, lett. f), c.c.i.i. chiede al Tribunale la verifica che il «piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza», utilizzando la stessa formulazione adottata dalla direttiva, atteso l'evidente favor che il codice (a quest'ultima) armonizzato rivolge alla tutela della continuità aziendale e che la tutela preminente assicurata all'attività d'impresa e alla sua continuità porta in sostanza a porre l'attenzione sul fatto che, salvaguardando l'impresa e consentendo che essa possa superare la fase di crisi ed essere credibilmente risanata, l'economia nel suo complesso beneficerà della sopravvivenza dell'impresa nella catena del valore e nel tessuto economico e imprenditoriale di riferimento, ove l'operazione di risanamento sia stata compiuta in modo reale, effettivo e duraturo (Cfr. V. Minervini, La direzione unitaria nella crisi di gruppo e i trasferimenti interni nelle operazioni riorganizzative a tutela della continuità aziendale, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali). Dunque, in sede di omologazione, oggetto d'esame non è l'accertamento (in positivo) dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa. In quest'ottica, non occorre verificare (in positivo) l'effettiva realizzabilità del piano (la fattibilità economica della proposta è giudizio demandato al voto dei creditori), ma occorre una verifica “negativa” avente ad oggetto la non assenza di ragionevoli prospettive di risanamento, per il tramite di un vaglio della completezza e coerenza di quanto emerge dal piano e dall'attestazione del professionista indipendente, oltre che da quanto emerge dalle relazioni dei Commissari Giudiziali e di eventuali tecnici nominati dal Tribunale. Inoltre, viene dato atto della rilevanza, in tal senso, della relazione ex art. 105 c.c.i.i. dei Commissari Giudiziali, all'interno della quale gli stessi concludevano che: «Quanto al profilo di c.d. fattibilità economica, il Piano elaborato dalla ricorrente non appare manifestamente inidoneo al raggiungimento del duplice obiettivo di consentire la soddisfazione dei creditori e, allo stesso tempo, di superare la condizione di crisi, avuto riguardo alle specifiche modalità attuative della proposta concordataria». In conclusione, viene ribadito che spetta ai creditori ogni valutazione sulla fattibilità economica della proposta e ad essi deve essere data un'informativa completa prima del voto, affinché possano esprimere (e hanno espresso, nel caso di specie) un voto consapevole complessivamente favorevole. Un altro dei motivi di opposizione del Pubblico Ministero ha riguardato la contestazione di presunti atti in frode posti in essere in danno ai creditori, tali da causare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo. In primo luogo, la sentenza precisa l'esatto ambito di operatività delle ipotesi di revoca dell'ammissione al concordato previste dall'art. 106 c.c.i.i.il quale contempla, quali cause di revoca dell'ammissione al concordato, demandandone l'accertamento al Commissario Giudiziale, al primo comma, gli atti in frode ai creditori compiuti prima della procedura di concordato e al terzo comma il compimento, durante la procedura, di atti non autorizzati e di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, nonché la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Invero, tali accertamenti possono già emergere, prima dell'apertura della procedura, dalle indagini che il Commissario Giudiziale è obbligato ad eseguire a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b), c.c.i.i., dovendo egli riferire al Tribunale su «ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi». Gli atti in frode compiuti prima della procedura si distinguono in due categorie: nella prima rientrano gli atti di frode tipizzati (la dissimulazione o l'occultamento di parte dell'attivo, l'omessa denunzia di uno o più crediti, l'esposizione di passività inesistenti), mentre nella seconda, con locuzione generale di chiusura, “altri atti di frode”, rientrano altre condotte non tipizzabili aventi contenuto ingannevole per i creditori. Un minimo comune denominatore tra gli atti tipici e atipici è individuabile nell'attitudine, di entrambi, ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottraendo informazioni necessarie per giungere ad un corretto giudizio sulla convenienza della proposta concordataria rispetto all'ipotesi fallimentare, cioè circa le reali prospettive di realizzazione del piano concordatario e la sua convenienza rispetto all'alternativa fallimentare. Difatti, il presupposto essenziale dell'eventuale revoca dell'ammissione al concordato risiede nel dolo della condotta, compatibile anche solo con la consapevolezza del ricorrente di aver omesso circostanze essenziali per la corretta e completa informazione dei creditori (in giurisprudenza, Cass. civ. 23/15231, Cass. civ. 21/22663, secondo cui si tratta di stato soggettivo accertabile anche in via presuntiva); va, poi, condiviso l'orientamento rigoroso secondo cui deve considerarsi irrilevante un ravvedimento postumo che si sostanzi nella modifica della proposta, ancorché antecedente alla contestazione formale dell'atto di frode, quando il dolo sia ravvisabile, inizialmente, nel momento della presentazione della proposta (Cass. civ. 22663/2021, Cass. civ. 25164/2016). In altri termini, la norma impone al debitore un dovere di lealtà che si traduce nella trasparenza e completezza delle informazioni ai creditori nel momento in cui presenti domanda di accesso alla procedura, rimanendo pur tuttavia ammissibile che il debitore, prima del voto, emendi la falsa rappresentazione della realtà imputabile a mero errore, laddove sia riconoscibile che abbia agito in buona fede (cfr. A. Maffei Alberti, M. Speranzin, op. cit.). Un secondo elemento di particolare rilevanza è il fattore temporale della condotta in relazione alla procedura, atteso che non possono essere considerati quali atti in frode ai creditori quelli obiettivamente distanti nel tempo rispetto all'introduzione del procedimento di concordato preventivo. Un ultimo tema affrontato dalla sentenza riguarda la dismissione di asset strumentali alla continuità dell'attività d'impresa. L'analisi dell'argomento deve necessariamente muovere dalla interessenza tra natura del bene (funzionale o meno all'attività d'impresa) oggetto della cessione e natura della procedura (in continuità ovvero liquidatoria). Infatti, rispetto al primo punto, lo stesso bene può essere ritenuto “strategico” oppure no, in relazione all'attività svolta dalla società: basti pensare ad una società di costruzioni che vende gli immobili che costruisce, oppure una società immobiliare che basa la propria attività economica sulla compravendita di immobili; tali asset assumono, quindi, la natura di beni-merce destinati alla realizzazione del core business della società. Per converso, si pensi ad una società, ad esempio industriale, che detenga immobili per esigenze di patrimonializzazione, conferiti magari dai soci in sede di costituzione o di aumento di capitale. Tali beni non potranno essere considerati come strumentali all'attività core dell'azienda, stante la mancanza del nesso funzionale tra asset e core business. Nel caso in commento, i piani concordatari delle ricorrenti prevedevano la cessione di consistenze immobiliari, al fine di destinare i relativi flussi finanziari a servizio del debito concordatario. Tali asset sono da considerarsi strumentali alla continuazione dell'attività proprio in ragione del legame intrinseco tra gli stessi e l'attività esercitata dalle società, la cui vendita ordinata segue il principio della business judgement rule. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto di non procedere alla nomina di un liquidatore per l'espletamento delle attività di vendita degli asset immobiliari (come consente, ma non impone, l'art. 114-bis c.c.i.i., in tema di concordato in continuità) considerato che le quattro società esercitano la loro attività caratteristica proprio nel settore immobiliare, oltre al fatto che la cessione di taluni degli immobili prevede propedeuticamente il completamento di iter progettuali e amministrativi volti alla valorizzazione di tali immobili nella continuità dell'attività caratteristica. |