Procura nel giudizio di cassazione priva di firma (digitale o autografa) della parte conferente

La Redazione
17 Novembre 2025

La Cassazione (ord. 12 novembre 2025, n. 29931) ha chiarito che la procura speciale ad litem depositata a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente. In mancanza, la sola firma digitale «per autentica» del difensore ovvero un metadato amministrativo apposto dal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possono essere intesi come firma elettronica o digitale della parte.

La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale tra un Comune e un privato, in cui veniva rilevata nel controricorso l'inesistenza e la nullità assoluta della procura ad litem allegata in calce al ricorso notificato all'Ente ricorrente, per mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso improcedibile, evidenziando che  «non è idonea ab origine a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente».

D'altra parte «il difetto di sottoscrizione, in quanto attiene a un requisito essenziale di procedibilità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non può in alcun modo ritenersi sanato mediante un successivo deposito, poiché l'improcedibilità non è suscettibile di sanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale: e, d'altra parte, non ha nessun rilievo la prova della circostanza che la procura era stata conferita in data anteriore alla proposizione del ricorso, visto che il documento versato entro i termini (posti a pena di improcedibilità) non consentiva di ricavare tale determinante circostanza».

Non vale, infine, osservare, come fa il ricorrente, che a margine laterale della procura speciale, in calce al ricorso, compare la dicitura «Comune di (omissis) Prot. n. del 09-11-2022 arrivo». Detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legale rappresentante dell'ente ricorrente, secondo la S.C. in alcun modo può essere intesa come una firma elettronica, rappresentando «una mera dicitura di protocollo e, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico, che serve solo a certificare che un determinato documento è stato ricevuto o registrato dall'ente in una certa data e ora, attribuendogli un numero progressivo di protocollo e rendendolo così identificabile negli archivi della amministrazione».

Invero, se fosse stata presente una firma digitale del legale rappresentante, questa sarebbe stata apposta al file contenente la procura (già protocollato), in formato «.pdf.p7m», o «.pdf» firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile. Ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco) questa volta correttamente verificabile attraverso i software di verifica della firma, solo all'interno della procura speciale prodotta con la memoria ex art. 378 c.p.c.

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