La Legge di Bilancio per il 2026, che sta compiendo il suo percorso parlamentare, tra le molte misure, comprende un rafforzamento del “Bonus mamme lavoratrici” con almeno due figli: il contributo mensile dovrebbe passare dagli attuali 40 a 60 euro mensili, con erogazione in un’unica soluzione nella mensilità di dicembre 2026 e irrilevanza ai fini ISEE.
La misura è dovrebbe però essere transitoria per il solo 2026 e si affiancherebbe al rinvio al 2027 dell’esonero contributivo parziale strutturale, già introdotto dalla Legge di bilancio 2025.
Nel contributo alcuni dettagli della misura attesa.
Introduzione
Il Bonus Mamme 2026 è una delle misure più attese, in tema di aiuti alla famiglia, tra quelle contenute nella prossima Legge di Bilancio 2026, presentata dal Governo e che sta attualmente compiendo il suo iter di emendamento e successiva approvazione parlamentare (Disegno di legge di bilancio all’esame del Senato n. 1689, art. 46).
Il contributo salirebbe, per il 2026, da 40 a 60 euro al mese, a sostegno delle lavoratrici madri dipendenti e autonome con reddito fino a 40.000 euro annui, come attualmente ipotizzato. Si aggiunge agli incentivi per le assunzioni di donne con figli, con l’obiettivo di rafforzare la genitorialità e l’occupazione femminile stabile.
Il contesto normativo: rinvio del regime strutturale e regime transitorio 2026
La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024) aveva istituito in modo strutturale, a partire dal 2026, un esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici madri, (dipendenti e autonome), con due o più figli; tale misura è in seguito stata poi integrata, nel 2025, da un sostegno “ponte” di 40 euro mensili.
Il DDL Bilancio 2026 rinvierebbe ulteriormente l'entrata in vigore dell'esonero strutturale, posticipandone l'entrata in vigore dal 2026 al 2027.
Verrebbe però confermata per il 2026 la misura transitoria, che aumenterebbe l'importo mensile a 60 euro. Questa scelta dovrebbe assicurare la continuità della tutela nel 2026, colmando il divario creato dallo slittamento del regime contributivo.
Il “nuovo” Bonus mamme 2026
L’art. 46 del DDL Bilancio 2026 riconoscerebbe, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri, (dipendenti e autonome), con due figli, e fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio, una somma di 60 euro mensili per ogni mese, (o frazione di mese), in cui è in essere il rapporto di lavoro o l’attività autonoma.
La stessa somma è riconosciuta anche alle lavoratrici con più di due figli, con il medesimo criterio di maturazione mensile.
L’importo non sarà imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Modalità di erogazione e tempistiche
Per ottenere il Bonus Mamme 2026, la lavoratrice dovrà presentare apposita domanda all’INPS o alla propria cassa previdenziale di riferimento, secondo le modalità che verranno definite nei decreti attuativi della legge di bilancio 2026.
Stando all’attuale testo del DDL, gli importi maturati da gennaio a novembre 2026, saranno pagati in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026: l’erogazione unica ridurrebbe gli oneri amministrativi statali e renderebbe più lineare la gestione contabile e documentale.
Il testo normativo in fase di esame, precisa che tali importi non rileverebbero ai fini della determinazione dell’ISEE.
Operativamente, il beneficio matura mese per mese in base alla “vigenza” del rapporto o dell’attività;
I passaggi per la richiesta dovrebbero essere i seguenti:
Verifica dei requisiti (numero di figli e reddito inferiore a 40.000 euro).
Presentazione della domanda telematica tramite SPID, CIE o CNS.
Controllo automatico dei dati da parte dell’INPS o dell’ente previdenziale.
Erogazione del contributo mensile o cumulata a fine anno.
Regime contributivo dal 2027
Il DDL chiarisce la continuità con il contributo da 40 euro riconosciuto per il 2025: come si è detto per il 2026 l’importo dovrebbe salire a 60 euro, in attesa dell’esonero contributivo parziale che diverrà effettivo dal 2027.
Da sottolineare la distinzione tra le due modalità agevolative:
La prima è una erogazione per cassa per il 2025 e 2026
la seconda sarà un regime “contributivo” dal 2027, che lascerà più soldi nelle tasche delle famiglie.
La comprensione delle differenze è importante per una corretta pianificazione sia familiare che aziendale.
Profili applicativi per le famiglie e datori di lavoro
Per le famiglie, l’effetto atteso è un incremento netto del sostegno al reddito nel 2026, senza riflessi IRPEF/Contributi e senza impatto sull’ISEE.
Per i datori di lavoro, permane per il 2026 un onere di supporto informativo e di gestione delle attestazioni utili alla domanda; dal 2027, se confermato il rinvio, l’attenzione si sposterà sul corretto coordinamento con l’esonero contributivo.
Le coperture finanziarie e l’iter legislativo
La Relazione tecnica allegata al Dossier del Senato quantifica in 630 milioni di euro la spesa complessiva per il 2026 relativa alla misura di integrazione al reddito, specificando altresì i raccordi con gli stanziamenti e i limiti di spesa connessi ad altre misure sociali.
Il DDL Bilancio 2026 è attualmente all’esame del Senato: in questa fase, la formulazione potrebbe ancora subire emendamenti; il perimetro della misura è tuttavia chiaramente definito nel testo governativo trasmesso alle Camere.
Compatibilità e cumulabilità dell’agevolazione
L’agevolazione dovrebbe essere compatibile con altri incentivi come l’esonero contributivo per assunzioni di madri con tre figli; non dovrebbe altresì cumularsi con altri bonus che incidono sullo stesso periodo contributivo.
Sul punto è opportuno attendere il testo definitivo della norma.
Novità: esonero contributivo 2026
Accanto al bonus mensile, il testo di del DDL 2026, propone anche un altro incentivo strutturale, diverso da quello precedentemente illustrato, per l’assunzione di donne con tre figli minorenni.
Se sarà confermato, le imprese che assumeranno queste lavoratrici potranno beneficiare di un esonero contributivo del 100% fino a 8.000 euro annui.
L’incentivo dovrebbe avere durata diversa a seconda delle casistiche:
12 mesi per contratti a tempo determinato (anche in somministrazione).
18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
24 mesi per contratti a tempo indeterminato diretti.
Questa misura si differenzierebbe in modo sostanziale dell’esonero contributivo parzialeche diverrà effettivo dal 2027 di cui si è parlato in precedenza in quanto:
non riguarderebbe i contributi delle lavoratrici, bensì i contributi a carico del datore di lavoro;
ha finalità occupazionale e non di sostegno al reddito familiare.
resterebbero esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato.
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