Sul diritto di accesso ad informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Novembre 2025

Deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di accesso agli atti di gara, ex art. 116, comma 2 c.p.a., riguardante informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali, laddove la parte non abbia fornito la prova della stretta indispensabilità della documentazione per le proprie difese in uno specifico giudizio, risultando perciò un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara.

dIl collegio ha statuito che al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità, indispensabilità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. Pertanto, la parte interessata dovrà dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso dovrà essere dichiarata inammissibile rappresentando un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara.

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