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La competenza della sezione specializzata per le imprese
La prima questione affrontata dal Tribunale di Vercelli è se la lite tra il socio di una società cooperativa e la cooperativa medesima sia di competenza della sezione specializzata per le imprese. Bisogna dire che, nel caso di specie, la società cooperativa era una società consortile. L'art. 2615-ter c.c. prevede che le società possono assumere come oggetto sociale un'attività consortile. Il consorzio è un contratto: secondo la nozione datene dal codice civile «con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (art. 2602, comma 1, c.c.).
Il Tribunale di Vercelli risponde negativamente al quesito se sussista la competenza della sezione specializzata per le imprese per due ordini di ragioni. In primo luogo, la tipologia di lite (la restituzione di un deposito cauzionale) non rientra tra quelle che l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 devolve alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Vi rientrano difatti i rapporti societari, e non i rapporti di diversa natura intercorrenti tra le parti. Nel caso affrontato dal giudice vercellese, le parti litigavano relativamente a un deposito cauzionale, ossia a un pagamento che non ha a che fare con questioni societarie in senso stretto.
La seconda ragione per cui non sussiste la competenza del tribunale delle imprese è ancora più radicale: l'incompetenza per quanto riguarda i consorzi. La sezione specializzata è competente per le società di capitali e per le società cooperative, non è invece competente per le società di persone. Più precisamente, l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 menziona le società di cui al titolo V, capo V (società per azioni), capo VI (società in accomandita per azioni) e capo VII (società a responsabilità limitata). Vengono altresì espressamente menzionate le società di cui al titolo VI, ovvero le società cooperative.
Il punto è che i consorzi non rientrano nei tipi societari menzionati, cosicché non sussiste la competenza del tribunale delle imprese. Cass. 29 agosto 2024, n. 23371, ha trattato la questione se le controversie concernenti i consorzi siano di competenza della sezione specializzata per l'impresa, dando risposta negativa. Vi è anzitutto un dato formale: i consorzi sono regolati nel titolo X, che non è tra i titoli elencati espressamente dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003. Vi è poi un dato sostanziale: il consorzio è un contratto, non una società. La Corte di cassazione rileva che il consorzio è prima di tutto un contratto, poi un'organizzazione. Secondo la Suprema Corte il legislatore ha inteso riservare la competenza funzionale delle sezioni per le imprese solo a quegli enti che abbiano l'effettiva natura di impresa, che consiste nello svolgimento professionale di un'attività imprenditoriale, al fine di esercitare un'attività economica (art. 2082 c.c.), ossia le società di capitali. Nel consorzio invece si crea solo un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In altre parole, Alfa e Beta sono due società e imprese consorziate. Il consorzio tra di esse non è, tuttavia, una terza e distinta impresa.
Secondo un altro intervento della Corte di cassazione (Cass. 9 marzo 2020, n. 6569) il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi della loro attività.
La clausola compromissoria statutaria e l'eccezione di arbitrato
La seconda questione trattata dal Tribunale di Vercelli, che è poi quella centrale nel caso di specie, è se la lite debba essere risolta da un arbitro unico invece che dall'autorità giudiziaria statale. Si è riportato sopra il testo della clausola compromissoria. La controversia tra le parti aveva esordito, dal punto di vista giudiziale, con un ricorso per decreto ingiuntivo. Il ricorso era stato accolto e il decreto ingiuntivo emesso. Sennonché, la società cooperativa propone opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando eccezione di arbitrato. L'eccezione di arbitrato viene accolta e il giudice dichiara la competenza dell'arbitro unico.
Il Tribunale di Vercelli si sofferma in primo luogo sulla tempestività dell'eccezione di arbitrato. Come ha ricordato la Suprema Corte in più occasioni (da ultimo si veda Cass. 3 gennaio 2024, n. 112), l'eccezione di compromesso integra una questione di competenza e pertanto deve essere sollevata a pena di decadenza nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale così da giustificarne il rilievo officioso a opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti. Nel caso di specie, il primo atto utile era rappresentato dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presentato dalla società cooperativa. L'eccezione di arbitrato è contenuta in detto atto, cosicché l'eccezione è tempestiva e non si verifica alcuna decadenza. Il giudice deve allora capitare se sussista o meno la competenza dell'arbitro unico, come delineata dalla clausola compromissoria statutaria.
La particolarità del caso di specie è che il giudice ha già emesso un provvedimento: il decreto ingiuntivo. Non si tratta di un'ordinaria azione in giudizio, in cui il debitore viene convenuto e, nella comparsa di risposta, solleva l'eccezione di arbitrato. Il rapporto tra decreto ingiuntivo ed eccezione di arbitrato è stato affrontato in diversi precedenti giurisprudenziali, anche della Corte di cassazione. La regola che emerge è che la clausola compromissoria non osta all'emissione del decreto ingiuntivo. Solo se viene fatta opposizione e sollevata (tempestivamente) la relativa eccezione, opera la clausola compromissoria.
La questione è stata affrontata, ad esempio, in un'ordinanza della Suprema Corte (Cass. 24 settembre 2021, n. 25939), testualmente riportata dal Tribunale di Vercelli. Secondo questo precedente della Corte di cassazione, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di chiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà – per l'intimato – di eccepire la competenza arbitrale sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro.
Quando gli avvocati redigono contratti, si pongono il quesito se inserire la clausola compromissoria. Una delle ragioni che potrebbe spingere il redattore del contratto a non inserirla è proprio quella che emerge dal caso trattato dal Tribunale di Vercelli: la difficoltà di recupero veloce del credito. Se è inserita una clausola compromissoria, il creditore può rivolgersi al giudice e ottenere un decreto ingiuntivo. Se il decreto non viene opposto, il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo e potrà ottenere soddisfazione del proprio credito. Se tuttavia il debitore fa opposizione e solleva l'eccezione di arbitrato, la controversia si sposta davanti all'arbitro o al collegio arbitrale, rallentando così il recupero del credito da parte del creditore.
Questa giurisprudenza deve ormai considerarsi confermata. Tra i precedenti più recenti può essere menzionata una sentenza del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli, 27 marzo 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it). Secondo il giudice napoletano, l'operatività di una clausola compromissoria, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo. Infatti, sebbene vi sia una convenzione di arbitrato, il creditore è pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non può rigettare il ricorso sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l'eccezione di compromesso, al pari dell'eccezione di incompetenza territoriale, è un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'exceptio compromissi deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore convenuto sostanziale: si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale. Per tali ragioni, il procedimento monitorio è del tutto legittimo, ma il decreto ingiuntivo - anche laddove fondato nel merito - ha vita effimera.
Tra i precedenti più risalenti è utile menzionare un intervento della Corte di cassazione (Cass. 9 luglio 1989, n. 3242), secondo cui il giudice ordinario che ne sia richiesto può emettere decreto ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggetto di clausola compromissoria. La clausola compromissoria può portare alla declaratoria di incompetenza, con conseguente revoca del decreto, solo a seguito di eccezione dell'ingiunto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto.
Un'ultima questione affrontata dal Tribunale di Vercelli è se la controversia tra le parti rientri tra quelle per cui sussiste la competenza arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria. Alla domanda non può essere data una risposta astratta, valevole per sempre: bisogna invece analizzare il testo della singola clausola compromissoria. Nel caso di specie, il testo della clausola compromissoria è particolarmente generoso, e atto a ricomprendere ogni controversia. L'art. 46 dello statuto della società, riportato sopra testualmente, fa riferimento a “ogni” controversia tra la società e i soci. Si deve trattare di controversie che traggono origine dallo statuto oppure dai regolamenti interni oppure dalle deliberazioni degli organi sociali: anche in questa prospettiva la formulazione è decisamente ampia. Si deve poi trattare di questioni arbitrabili. Nel caso di specie, oggetto del contendere era la restituzione di un deposito cauzionale, ossia un profilo economico del rapporto tra le parti, che può certamente essere oggetto di arbitrato.
L'interpretazione della convenzione di arbitrato segue la regola speciale fissata dall'art. 808-quater c.p.c., a mente del quale «nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce». Trattandosi di clausola statutaria, la convenzione d'arbitrato opera per tutte le controversie derivanti dallo statuto.
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