Legge per la semplificazione normativa: innovazioni al CAD, interdizione, inabilitazione, ADS e violenza

La Redazione
14 Novembre 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 novembre 2025, n. 167 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2025), recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie», che innova il codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), gli istituti dell'interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno e detta disposizioni in materia di violenza nei confronti delle donne e domestica.

Il testo normativo, come precisato dall'art. 1 «Legge annuale di semplificazione normativa», prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il  Governo,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  del  Ministro  per   le   riforme   istituzionali   e   la semplificazione   normativa,   del   Ministro   per    la    pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia,  presenti alle Camere un disegno di legge  recante il titolo: «Legge  annuale  di  semplificazione  normativa»,  seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il  riordino  e  il riassetto della  normativa  vigente  su  determinate  materie,  anche mediante conferimento di deleghe legislative.

Prosegue l'art. 2 intitolato «Disposizioni generali per l'esercizio  delle  deleghe  legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa», prevedendo che il Governo, nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge  annuale  di semplificazione normativa ex art. 1, fatti salvi i principi e i criteri direttivi  specifici  stabiliti  per  le singole materie, deve attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali, ad esempio: a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante  la redazione o l'aggiornamento di  codici  di  settore  o  testi  unici, assicurando  l'unicita',  la  contestualita',  la   completezza,   la chiarezza e la semplicita' della disciplina; b)  coordinamento  formale  e  sostanziale   delle   disposizioni vigenti; c)  previsione,  ove  possibile,  di  disposizioni  di  immediata applicazione, limitando  il  rinvio  a  successivi  provvedimenti  di attuazione;  d)  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti  mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro  funzione; e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e  la tutela dei diritti individuali.

Significative, inoltre, sono le innovazioni recate al codice dell'amministrazione digitale. L'art. 9 «Delega al Governo per l'attività di produzione normativa» prevede, in particolare, che il Governo è delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti legislativi  recanti   la   disciplina   delle   modalita'   digitali dell'attivita'  di  produzione  normativa  e  in  particolare   della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione,  emanazione, adozione,  pubblicazione,  conservazione  e   raccolta   degli   atti normativi.  

Segnatamente, l'art. 9, comma 2, stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) disciplina  dell'attivita'  di  produzione  normativa  secondo modalita' digitali in coerenza  con  il  codice  dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005b) graduale  superamento  delle  procedure  e  degli  adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al r.d.l. n. 2092/1927,  convertito  dalla  legge  n. 2709/1928;  c)  individuazione  e  disciplina  delle  modalita'  digitali  di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli  atti  normativi.

Ancora, l'art. 10 della legge. n. 167/2025, rubricata «Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali» prevede che nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti legislativi previsti  dall'art. 9,  comma  1,  i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della  legge  n. 400/1988,  possono essere  adottati  con  modalita'  digitali  nel rispetto delle disposizioni  in  tema  di  formazione,  trasmissione, sottoscrizione, gestione e  conservazione  degli  atti  previste  dal codice  dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Infine, l'art. 11 «Delega al Governo in  materia  di  semplificazione,  aggiornamento  e  riassetto del codice dell'amministrazione digitale» stabilisce che, al fine di valorizzare e rafforzare  il  patrimonio  informativo pubblico,  i  processi di   digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di  semplificazione,  modificazione  e  integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La legge n. 167/2025 stabilisce poi all’art. 17 «Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica  di cui al libro I, titolo XII, del codice civile» che il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti legislativi  per  il  riordino  e  la  semplificazione  degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei  principi  e criteri  direttivi  generali  di  cui  all'art.  2,  nonche' dei principi e criteri direttivi indicati dalla norma tra i quali si segnala:  a) revisione  dell'interdizione  e  dell'inabilitazione,  per  il graduale  superamento  dei   predetti   istituti,   con   conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario  adeguata  tutela nei casi di assente o  limitata  capacita'  di  autodeterminarsi,  di attendere alle  ordinarie  occupazioni  e  di  provvedere  ai  propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di  poteri graduati  e   proporzionati   alla   condizione   del   beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di  controllo  in  capo  al giudice;  b) semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale; c) modifica, in coerenza con le  misure  adottate  in  attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione; d) previsione di  una  disciplina  transitoria  che  assicuri  la gradualita' nell'attuazione  delle  disposizioni  adottate  ai  sensi della lett. a) rispetto alle misure  di  protezione  adottate  alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

In conclusione, l’art. 19 «Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'» delega il Governo ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti  legislativi  per  la  semplificazione,  il  riordino  e   il riassetto delle disposizioni  legislative  vigenti  che  disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori  istituiti  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche  per la famiglia, la natalita', l'infanzia e l'adolescenza,  il  contrasto della pedofilia e della pornografia  minorile  nonche'  il  contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

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