Legge per la semplificazione normativa: innovazioni al CAD, interdizione, inabilitazione, ADS e violenza
14 Novembre 2025
Il testo normativo, come precisato dall'art. 1 «Legge annuale di semplificazione normativa», prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, presenti alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative. Prosegue l'art. 2 intitolato «Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa», prevedendo che il Governo, nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa ex art. 1, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, deve attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali, ad esempio: a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la semplicita' della disciplina; b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti; c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione; d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione; e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali. Significative, inoltre, sono le innovazioni recate al codice dell'amministrazione digitale. L'art. 9 «Delega al Governo per l'attività di produzione normativa» prevede, in particolare, che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina delle modalita' digitali dell'attivita' di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. Segnatamente, l'art. 9, comma 2, stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) disciplina dell'attivita' di produzione normativa secondo modalita' digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005; b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al r.d.l. n. 2092/1927, convertito dalla legge n. 2709/1928; c) individuazione e disciplina delle modalita' digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi. Ancora, l'art. 10 della legge. n. 167/2025, rubricata «Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali» prevede che nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 9, comma 1, i regolamenti di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, possono essere adottati con modalita' digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005. Infine, l'art. 11 «Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale» stabilisce che, al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005. La legge n. 167/2025 stabilisce poi all’art. 17 «Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile» che il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonche' dei principi e criteri direttivi indicati dalla norma tra i quali si segnala: a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacita' di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice; b) semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale; c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione; d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualita' nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lett. a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In conclusione, l’art. 19 «Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'» delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalita', l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonche' il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. |