Aggressione da parte degli addetti alla sicurezza di un locale: deve essere valutato il concorso colposo del danneggiato
18 Novembre 2025
In caso di aggressione da parte degli addetti alla sicurezza di un locale notturno ai danni di un avventore, sussiste la responsabilità aquiliana dei primi, i quali pur avendo preparazione tecnica e superiorità numerica sull'unico soggetto ragionevolmente ostile, eccedono colposamente nell'uso della forza nei suoi confronti. La provocazione del danneggiato non ha alcun rilievo ai fini della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché l'atto successivo dell'aggressione dolosa non si pone in termini di regolarità causale con il fatto della provocazione, determinando essa la causa autonoma del danno che va, quindi, integralmente risarcito. Ciò posto, deve essere prudentemente valutata la condotta del danneggiato al fine di verificare se vi siano elementi che portino a ritenere che l'aggressione da parte degli addetti alla sicurezza sia scaturita da un comportamento, almeno in una certa misura, aggressivo e pericoloso del danneggiato, cioè che egli abbia concorso con il proprio comportamento alla causazione di parte del danno di cui chiede il risarcimento (“concorso colposo nell'eccesso colposo”). (Nel caso di specie, la Corte d'appello – ritenuto che non si versasse in una dinamica di mera provocazione-reazione, quanto in una “probabile” colluttazione fisica, risultata eccessivamente protratta od aggravata a danno dell'avventore del locale, ma che con ogni verosimiglianza ha avuto origine nella necessità di contenerne le intemperanze, di talché una parte dello scontro fisico sarebbe da attribuirsi alla necessaria e comune opera di accompagnamento forzoso all'esterno del locale di soggetto intemperante in luogo pubblico ed orario notturno – commisura il concorso colposo del danneggiato nella misura del 20%). |