Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: non può valersene il fallito che non ha fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall.
18 Novembre 2025
«Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l. fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 c.c.i.i., qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento». Con la formulazione di questo principio di dirittoex art. 363, comma 3, c.p.c., la Corte di cassazione dà continuità alle argomentazioni da essa usate con la recente pronuncia Cass. 14835/2025 secondo la quale «i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l. fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l. fall. e dall'art. 14-terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. c.c.i.i. oppure dagli artt. 282 ss. c.c.i.i.». Le motivazioni che la Corte aveva usato in quella occasione – e che vengono ritenute applicabili anche alla esdebitazione del sovraindebitato incapiente in quanto istituto appartenente «allo stesso plesso normativo, quale tassello del mosaico dell'istituto della esdebitazione» – sono due: 1- l'esdebitazione regolata dalla legge fallimentare e dalla legge n. 3 del 2012 non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene proprio alla fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito o del sovraindebitato; 2- disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 14-terdecies, l. n. 3/2012 riserva chiaramente – in modo espresso con il primo, in modo implicito con il secondo – il beneficio dell'esdebitazione, rispettivamente, al “fallito” e al “debitore in stato di sovraindebitamento”; così come, altrettanto chiaramente, gli artt. 278 e segg. c.c.i.i. riservano il beneficio dell'esdebitazione da essi regolato esclusivamente al «debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale odi liquidazione controllata». |