Bancarotta fraudolenta documentale: è estraneo all’ordinamento penale il principio “non poteva non sapere”
13 Novembre 2025
Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell'amministratore, soprattutto nel caso in cui esso non si sia effettivamente occupato della gestione societaria, occorrendo invece la prova che l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori nel caso della sottrazione volontaria o della omessa tenuta delle scritture contabili. Laddove tale prova difetti deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa. Usando queste argomentazioni, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti dell'amministratore e legale rappresentante di una s.r.l. dichiarandolo colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 l. fall. Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Corte d'appello «si appalesa generica e assertiva» in quanto ha «desunto la sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale dalla mera qualifica formale di amministratrice della Ba.Ma. e dalla sua consapevolezza circa le difficoltà economiche della società, valorizzando la formula "doveva necessariamente raffigurarsi" e finendo, di fatto, per applicare il principio - estraneo al nostro ordinamento penale - del "non poteva non sapere"». |