L’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA alla luce del riformato art. 122 c.a.p.

Filippo Rosada
19 Novembre 2025

Il presente approfondimento è volto a fare il punto sull'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria RCA in seguito alla novella di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica del comma 1 dell'art 122 c.a.p. e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, all'art. 4, comma 1, ha disposto che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

L'art. 122 c.a.p. ante riforma e la sua interpretazione

Per tentare di dare una ragionevole interpretazione alla novella, con particolare riferimento al primo comma, appare utile partire dal vecchio testo e dalla sua applicazione.

La questione ha sempre rivestito particolare importanza, in quanto riguarda i confini all'interno dei quali i danni conseguenti ad un incidente stradale possono essere risarciti dall'assicuratore della r.c. auto.

Innanzi tutto appare utile riportare per esteso il vecchio articolo 122 co. 1 c.a.p.:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Isvap, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

La questione che ha generato non pochi contrasti dottrinali e giurisprudenziali è stata l'ammissibilità, o meno, dell'estensione alle aree private della normativa sulla circolazione stradale, con conseguente applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria come delineata dall'art. 122 co. 1 c.a.p.

In ausilio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8090/2013; idem, n. 13254/2006) che con chiarezza ha evidenziato come ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria RCA, non conta la natura pubblica o privata dell'area, essendo rilevante unicamente se questa sia frequentata da un numero indeterminato o meno di persone.

Successivamente si è pronuncia la Corte di giustizia UE (sez. II, 20 giugno 2019, n. C-100/18) stabilendo come l'articolo 3, par. 1, della prima direttiva (72/166/CEE) doveva essere interpretato nel senso che

« ...rientra nella nozione di circolazione dei veicoli una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso e abbia causato dei danni all'immobile».

Si può notare che ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria non rilevava più la natura della strada (se pubblica o privata), ma se il veicolo veniva “utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto.

Successivamente, il Collegio della III sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria 18 dicembre 2019, n. 33675, rimetteva al massimo consesso di legittimità una questione di speciale importanza, riguardante la possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Secondo il Collegio, la nozione di circolazione che si evince dalla lettera dell'art. 122 d.lgs. n. 209/2005 sembrava, per certi versi, incompatibile con il modello voluto dal legislatore sovranazionale, nella parte in cui limita e circoscrive l'operatività della copertura assicurativa ai soli veicoli “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

Nelle more della decisione a Sezioni Unite, veniva emanato il d.m. n. 54/2020 (G.U. 17 giugno 2020, n. 152), che all'art. 1 (sezione II, Condizioni del contratto base R.C.) stabiliva che:

  • la sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione;
  • l'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.

In data 30 luglio 2021, veniva depositata la decisone a Sezioni Unite n. 21983 di cui giova riportare la massima per esteso:

« Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l' art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte giustizia, grande sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte giustizia, grande sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale ».

In data 16 novembre 2023 — come sopra detto — è stato, in fine, approvato dal Consiglio dei Ministri il d.lgs. n. 184/2023 che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di RC Auto (entrata in vigore il 23 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto).

Il particolare, l'art. 2 “c” (Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) interviene sull'art. 122 c.a.p. così modificandolo:

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. 1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334. 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

L'art. 122 c.a.p. post riforma e la sua possibile interpretazione

Secondo la nuova disposizione normativa, sussiste l'obbligo assicurativo per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), ma solo se utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Il successivo comma 1-bis, inoltre, specifica che la disposizione del primo comma si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.

Sin dalle prime battute, i commentatori hanno evidenziato la difficoltà interpretativa del “nuovo” primo comma, che prevede l'obbligo assicurativo solo per quei veicoli che al momento dell'incidente sono utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto.

La difficoltà interpretativa nasce anche dal fatto che la giurisprudenza nazionale e comunitaria alla quale si è voluto allineare il nostro legislatore, si limitava ad indicare, quale presupposto per il sorgere dell'obbligo assicurativo, l'uso conforme del veicolo rispetto alla sua “funzione abituale”, senza nulla riferire in merito alla ”funzione di mezzo di trasporto”.

Un aiuto per risolvere il problema lo possiamo trovare nella parte motiva della sentenza di legittimità a sezioni unite n. 21983 del 30 luglio 2021.

In particolare, i Supremi Giudici specificano che attesa l'irrilevanza del tipo di uso che del mezzo si faccia, è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo.

Successivamente, la Corte entra nello specifico, chiarendo quale sia il caso in cui l'assicurazione obbligatoria auto non debba intervenire:  … l'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada … concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che - a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga - secondo le sue caratteristiche, il veicolo stesso può avere.

A questo punto l'estensore del provvedimento esemplifica i casi in cui l'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto non può essere considerato conforme alle caratteristiche: Ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada (v., con riferimento a scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, n. 21254; Cass., 30/7/1987, n. 6603) ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone (cfr., da ultimo, Cass., 3/8/2017, n. 19368. Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da fatto doloso a carico del F.G.V.S., Cass., 17/5/1999, n. 4798).

Dopo aver precisato che tra gli usi anomali del veicolo deve rientrare il caso in cui questo sia utilizzato come arma per investire e uccidere persone, la Corte richiama anche alcune decisioni della Corte di Giustizia Europea.  In particolare, viene richiamata Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16, emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex art. 267 TFUE del giudice portoghese di interpretazione dell'art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell'azienda agricola).

La citata sentenza europea, statuisce che «non rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli'… una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l'incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida.

Da una attenta lettura della predetta sentenza, pertanto, sembra che venga dato rilievo non tanto alla funzione in sé del trasporto in quanto tale, ma all'utilizzo o meno del veicolo secondo la sua funzione di trattore quale funzione abituale.  In estrema sintesi, la Corte europea sembra che utilizzi il termine “mezzo di trasporto” quale sinonimo di “funzione abituale” del veicolo, tra le quali può essere ricompresa anche quella di “macchina da lavoro”».

Detta interpretazione, porterebbe ad interpretare negli stessi termini il primo comma del novellato articolo 122 c.a.p., così che l'assicurazione sarebbe obbligatoria per tutti i veicoli utilizzati in modo conforme alla funzione abituale per i quali sono stati costruiti: in detta nozione, pertanto, rientrerebbero anche le macchine operatrici, senza che osti il fatto che la loro funzione, in ipotesi, non riguardi il mero trasporto (pensiamo ad una trivella su quattro ruote).

Così interpretando la norma, pertanto, anche l'autoveicolo che ha come mera funzione il trasporto di persone, se utilizzato in modo non conforme (come arma) non rientrerà nella copertura assicurativa della RCA, nel senso che il terzo dovrà essere risarcito e successivamente la compagnia potrà svolgere domanda di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente.

In detti termini si è espressa la Suprema Corte di cassazione nella sentenza 17 aprile 2024 n. 10394, richiamandosi al precedente della Corte di giustizia dell'Unione europea 4 settembre 2014, in C-162/2013.

Forse, la soluzione più appropriata per dirimere la questione sarà ricorrere, in via pregiudiziale, alla Corte di cassazione, chiedendo, in subordine, ove se ne ravvisasse la necessità, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per ottenere un intervento chiarificatore.

L'ordinanza dei Supremi Giudici n. 26161 del 7 ottobre 2024, anche se in relazione a circostanze antecedenti la novella intervenuta sull'art. 122 c.a.p., può essere di ulteriore aiuto ai fini dell'inquadramento del significato di “uso non conforme” del veicolo.

Il caso riguarda uno scontro tra un'autogrù e una piattaforma aerea di sollevamento, nell'area interna di uno stabilimento.

Il Tribunale accoglie la domanda, mentre la Corte d'appello la rigetta in quanto il sinistro non ricade nell'ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità civile automobilistica, poiché l'area interna di uno stabilimento non può considerarsi area aperta al pubblico.

Su ricorso del danneggiato, i Giudici di legittimità osservano come, ai fini dell'operatività della garanzia per RCA, l'art. 122 c.a.p. deve essere interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Al fine di meglio comprendere il significato di “utilizzo non conforme” i giudici richiamano il caso in cui il veicolo viene utilizzato “in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private”. Per ulteriormente esemplificare il concetto, la Corte richiama “gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale”.

La predetta motivazione parrebbe confortare l'interpretazione sopra proposta, meno collegata alla mera lettera dell'art.122 c.a.p. e più aderente alla giurisprudenza alla quale il legislatore si è richiamato, che parrebbe includere nella normativa della circolazione stradale tutti i veicoli quando utilizzati in modo conforme alla funzione abituale per i quali sono stati costruiti.

In conclusione

Alla luce della riportata evoluzione normativa e giurisprudenziale italiana ed europea, possiamo forse concludere ritenendo che per verificare se un veicolo, ovvero un fatto, possa o meno rientrare nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria auto, non si debba avere riguardo alla mera funzione del mezzo, quanto se questo, al momento dell'incidente, veniva o meno utilizzato conformemente alla sua funzione abituale, a prescindere che riguardi o meno il trasporto.

A suffragio della tesi proposta, pare pervenire anche una recentissima sentenza di legittimità (estensore Rossetti - n. 1812 del 25 gennaio 2025), che al fine di prevenire il contenzioso, nell'interesse della legge, ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione": né rileva che il veicolo sia fermo o in movimento; né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti; né che il danno sia avvenuto su area pubblica o privata (Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, con riferimento alla circolazione su aree private; Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, con riferimento ai danni causati dal movimento di parti del veicolo).

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