I limiti di sostenibilità ambientale ai poteri degli amministratori di società lucrative
19 Novembre 2025
È legittima l'attività di un amministratore di s.p.a. che per attuare i principi di sostenibilità ambientale sacrifichi il diritto degli azionisti alla massimizzazione dei profitti? Il Codice Civile (art. 2380-bis c.c.) prevede che la gestione dell'impresa spetti esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Tale norma va letta in parallelo con l'art. 2086 c.c. (che essa espressamente richiama), sicché spetta agli amministratori pure l'istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in chiave preventiva di una eventuale crisi d'impresa o per il superamento della stessa. Limiti alla loro azione di guida della società possono essere previsti nell'atto costituivo e nello statuto o posti dagli organi competenti (art. 2384 C.C.), fermo sempre il limite generale costituito dall'oggetto sociale. In questo senso, gli amministratori possono compiere qualsiasi atto di gestione che sia valutabile come strumentale, direttamente o indirettamente, all'attuazione dell'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761). La gestione dell'impresa spetta, quindi, esclusivamente agli amministratori e la loro azione deve essere diretta all'attuazione dell'oggetto sociale. Il limite generale ai loro poteri è dato - secondo la giurisprudenza di legittimità - dal compimento degli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, non potendosi applicare agli amministratori la distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione prevista dal codice civile per i beni degli incapaci ( si veda, Cass. 3 marzo 2010, n. 5152). Fatta questa premessa, non esiste nel nostro ordinamento giuridico uno specifico obbligo in capo agli amministratori di società di capitali di tener esclusivamente conto, nella loro attività di guida dell'impresa, dell'interesse dei soci al massimo profitto. Secondo la prassi notarile, infatti, “nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva o principio di diritto che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. Al contrario, l'art. 41 c. 2 Cost. dispone che l'esercizio di una qualunque attività economica, ossia la ricerca di un profitto, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. A quanto sopra consegue che sono legittime le clausole dell'atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall'art. 41 Cost., dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva, anche in mancanza di adozione della qualifica di società benefit (di cui all'art. 1 c. 376 e s. L. 208/2015). Dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest'ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall'art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell'oggetto sociale” (massima Comitato Notarile Triveneto 2023 A.B.1). È pertanto da ritenere che gli amministratori di società di capitali non siano tenuti a gestire l'impresa con il solo fine di ottenere a tutti i costi la massimizzazione dei profitti, ma che tale fine - che indubbiamente esiste e va senza dubbio perseguito - trovi però un limite intrinseco nei valori costituzionali i quali impongono che la ricerca del profitto non contrasti con l'utilità sociale e non rechi danno, tra l'altro, alla salute ed all'ambiente. Sicché ben vengano clausole statutarie che indichino tali valori quali argini all'azione amministrativa e gestionale dei propri amministratori. Fermo restando che, in ogni caso, anche se tali clausole non vi fossero, l'attività diretta al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale sarebbe non solo legittima ma, a parere di chi scrive, doverosa. In conclusione, è da ritenersi legittima l'attività degli amministratori di società lucrative che persegua il conseguimento dell'oggetto sociale in ossequio ai principi di sostenibilità ambientale e, per tale via, sacrifichi la massimizzazione del profitto dei soci. Tale conclusione la si ricava dai principi generali e dalle norme positive del nostro ordinamento giuridico, nonché dall'art. 41 comma 2 della Costituzione, il quale prevede che l'iniziativa economica, e quindi anche la ricerca del profitto che ad essa è sottesa, non solo non si svolga in contrasto con l'utilità sociale ma, specificamente, non si svolga in modo tale da recare danno all'ambiente. |