Il punto sugli oneri probatori nel conto corrente bancario
19 Novembre 2025
Premessa La ripartizione degli oneri probatori nel contenzioso inerente al conto corrente bancario costituisce tematica di grande attualità, alimentata da continui interventi della giurisprudenza e da approfondite riflessioni della dottrina. L'esigenza di procedere, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, alla ricostruzione del saldo del rapporto può essere soddisfatta partendo dall'individuazione, in ogni singolo caso concreto, della parte sulla quale grave l'onere probatorio in relazione alle domande ed eccezioni formulate, a tal fine integrando, però, il principio normativo generale di cui all'art. 2697 c.c. con quelli giurisprudenziali di «acquisizione probatoria» e di «vicinanza della prova». La tematica assume poi valenza peculiare nel caso in cui il correntista proponga domanda di ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite dalla banca e quest'ultima formuli, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del saldo passivo del medesimo rapporto di conto corrente, dovendo allora procedersi ad un contemperamento dei contrapposti oneri probatori al fine di evitare che l'applicazione disgiunta degli stessi conduca ad una situazione di stallo processuale o, comunque, a risultati contabilmente e/o giuridicamente contraddittori. Nel prosieguo, pertanto, saranno richiamati dapprima gli oneri probatori singolarmente gravanti su ciascuna parte, per poi verificare come gli stessi debbano essere congiuntamente applicati nel caso di proposizione di contrapposte domande di pagamento. Oneri probatori del correntista Nel caso in cui il correntista agisca ex art. 2033 c.c., per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incamerate, occorre distinguere, in relazione all'onere probatorio, a seconda che lo stesso deduca la mancanza ab origine del contratto di c/c (ovvero la nullità totale dello stesso, ad es. per mancanza di forma scritta) oppure la nullità parziale del contratto per la presenza di clausole invalide. In particolare, si è tradizionalmente affermato che - se la causa petendi della domanda del correntista consiste non nella radicale mancanza del contratto di conto corrente in quanto privo della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 117, comma 1, TUB (d.lgs. n. 385/1993), bensì nella mancata pattuizione per iscritto di singole clausole (ad es., quelle relative ai tassi di interesse passivi ultra-legali, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, allo ius variandi della banca), nella indeterminatezza e/o indeterminabilità del loro oggetto o nella violazione dei divieti legali di usura (art. 644 c.p.) e di anatocismo (art. 1283 c.c.), con conseguente richiesta di declaratoria della nullità parziale, anzichè totale, del contratto previo accertamento dell'invalidità e/o della violazione delle singole clausole contenute nel medesimo - grava sul correntista l'onere di produrre il contratto oggetto di causa. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di “vicinanza della prova” al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. E' attraverso il contratto, in sostanza, che il correntista dimostra la mancanza della pattuizione degli interessi e degli altri addebiti o la nullità̀ di essa (Cass. civ., 14 maggio 2025, n. 12953; Cass. civ., 3 luglio 2024, n. 18227; Cass. civ., 3 agosto 2022, n. 24095; Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 33009). La giurisprudenza di legittimità ha così sostenuto che “…resta a carico dell'attore l'onere di allegare e provare le circostanze che egli deduce a sostegno della domanda di nullità cui le sue domande si riferiscono, onde, in assenza della prova del contratto, non è dato per il giudice di potere accertare le nullità parziali prospettate. Con riguardo alle singole clausole, va ribadito che la mancata produzione del contratto da parte di chi ne invochi l'applicazione o che ne voglia far valere l'inadempimento rende impossibile determinare l'an e il quantum della pretesa, ove ne vengano contestati l'esistenza o il contenuto (cfr. Cass. civ., 4 dicembre 2018, n. 31228; Cass. civ., 3 luglio 2023, n. 18638). Si è anche ritenuto che, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass. civ., 19 gennaio 2022, n. 1550). Qualora, invece, il cliente agisca in giudizio deducendo l'assenza radicale del contratto, perché non redatto per iscritto o da lui non sottoscritto (o, comunque, concluso per facta concludentia), e la banca convenuta contesti tale circostanza, incombe su quest'ultima l'onere di depositare in giudizio il contratto validamente concluso per iscritto, non potendosi gravare il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai sull'istituto di credito di darne positivo riscontro, appunto esibendo il contratto in giudizio (Cass. civ., 14 maggio 2025, n. 12953; Cass. civ., 6 febbraio 2024, n. 3310; Cass. civ., 9 marzo 2021, n. 6480). Non rileva, comunque, quale parte abbia prodotto il contratto, essendo lo stesso utilizzabile anche dalla controparte a sostegno delle proprie domande ed eccezioni, in base al cd. principio dell'acquisizione probatoria (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23286). Tuttavia, l'onere del correntista attore di produrre il contratto non opera qualora lo stesso intenda contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo antecedente alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (Cass. civ., 20 dicembre 2023, n. 35605; Cass. civ., 29 novembre 2023, n. 33159). Invero, in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della predetta delibera C.I.C.R. poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c. (Cass. civ., 16 ottobre 2024, n. 26867). Ulteriore onere probatorio che grava sul correntista che agisca in giudizio ex art. 2033 c.c. consiste nella produzione degli estratti conto. L'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass. civ., 18 aprile 2023, n. 10293). In caso di produzione parziale degli estratti conto da parte del correntista, risultasuperata la tesi giurisprudenziale secondo cui il correntista che agiva in giudizio per la ripetizione dell'indebito era onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non poteva essere accolta la domanda di restituzione in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, dovendosi procedere alla rideterminazione del saldo del conto attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass. civ., 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. civ., 20 settembre 2013, n. 21597). In senso contrario a tale tesi si è, infatti, sostenuto che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. civ., 19 luglio 2021, n. 20621, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili – libro giornale e mastrini – erano state ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto; conformi: Cass. civ., 15 novembre 2023, n. 31809; Cass. civ., 21 dicembre 2020, n. 29190). In sostanza, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ., 25 luglio 2023, n. 22290). A titolo esemplificativo, il giudice del merito, come già detto, ben può valorizzare i cosiddetti riassunti scalari (Cass. civ., 18 aprile 2023, n. 10293), ove il CTU eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice medesimo la concreta valutazione di idoneità di tali documenti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie, oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio cartaceo o digitale (Cass. civ., 29 gennaio 2024, n. 2607). Parimenti, il giudice può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. D'altra parte, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda (Cass. civ., 4 marzo 2021, n. 5887; Cass. civ., 3 dicembre 2018, n. 31187). Seguendo tale impostazione, si è più recentemente sostenuto che, nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., 27 dicembre 2022, n. 37800): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si riverbera sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (Cass. civ., 26 giugno 2024, n. 17584; Cass. civ., 11 aprile 2024, n. 9752; Cass. civ., 6 novembre 2023, n. 30789; Cass. civ., 3 novembre 2023, n. 30661; Cass. civ., 6 ottobre 2023, n. 28191; Cass. civ., 14 agosto 2023, n. 24605; Cass. civ., 5 luglio 2023, n. 18961; Cass. civ., 14 aprile 2023, n. 10025; Cass. civ., 7 dicembre 2022, n. 35979). Oneri probatori della banca Per quanto attiene, invece, agli oneri probatori gravanti sulla banca, questa, per consolidata giurisprudenza, quando riveste la qualità di attrice (chiedendo il pagamento del saldo passivo del conto corrente), è tenuta a produrre, oltre al contratto, gli estratti contointegrali a partire dall'apertura del conto, al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. civ., 23 gennaio 2023, n. 1892; Cass. civ., 11 giugno 2018, n. 15148; Cass. civ., 6 giugno 2018, n. 14640; Cass. civ., 19 settembre 2013, n. 21466). In particolare, si è rilevato che “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. civ., 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9365), non potendo neppure “invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. civ., 20 aprile 2016, n. 7972). La banca non può, quindi, dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto (Cass. civ., 25 novembre 2010, n. 23974). Si è comunque precisato che l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e, solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass. civ., 16 maggio 2022, n. 15601). Per quanto attiene alla rilevanza probatoria degli estratti conto inviati periodicamente dalla banca, per consolidata giurisprudenza l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. civ., 14 febbraio 2024, n. 4067; Cass. civ., 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. civ., 17 novembre 2016, n. 23421). In effetti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente ha solo la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3574; Cass. civ., 20 novembre 2018, n. 30000). Tale presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni (Cass. civ., 27 giugno 2023, n. 18352; Cass. civ., 23 dicembre 2020, n. 29415). Inoltre, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché non preclude la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali e non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. civ., 21 maggio 2025, n. 13666; Cass. civ., 31 gennaio 2022, n. 2855; Cass. civ., 19 settembre 2014, n. 19792). Oneri probatori in caso di contrapposte domande di pagamento Ebbene, questi essendo gli oneri probatori gravanti sulle parti in ordine alla sussistenza ed al contenuto del rapporto di conto corrente bancario, si pone il problema di procedere ad un contemperamento degli stessi nell'ipotesi in cui, in presenza di una carenza documentale che non consenta l'integrale ricostruzione del rapporto bancario, alla domanda del correntista di ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito sulla base di pattuizioni nulle o mancanti si contrapponga quella della banca di pagamento del saldo passivo del conto corrente. Nell'affrontare tale questione la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 17 gennaio 2024, n. 1763) ha recentemente statuito che, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque, di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile; b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, oppure beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale di cui si è già detto; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo. Si è, altresì, precisato che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può, inoltre, avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. civ., 28 maggio 2025, n. 14269; Cass. civ., 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. civ., 4 aprile 2019, n. 9526). In sintesi, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass. civ., 2 maggio 2024, n. 11735, la quale ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando: che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile. Conformi: Cass. civ., 26 luglio 2023, n. 22585; Cass. civ., 19 settembre 2022, n. 27362). Pertanto, ove alla domanda diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi; sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. civ., 5 agosto 2021, n. 22387). |