Il danno da fumo e la responsabilità del produttore di sigarette
26 Novembre 2025
Secondo l'orientamento interpretativo prevalente, l'attività di produzione e vendita di sigarette è pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. (cfr. Cass. 25 luglio 2025, n. 21464; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516; Trib. Milano 14 luglio 2014, n. 9235; App. Roma 25 gennaio 2012. Contra: Trib. Roma 5 gennaio 2008; Trib. Roma 5 dicembre 2007; Trib. Brescia 10 agosto 2005; Trib. Roma 4 aprile 2005). Tale inquadramento si fonda sull'intrinseca nocività del prodotto e sulla capacità di causare gravi patologie. L'esercizio di un'attività pericolosa non comporta però in automatico l'insorgere di una responsabilità risarcitoria per i danni conseguenti. Invero, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Di qui, da un lato, il danneggiato dovrà fornire la prova (i) dello svolgimento dell'attività pericolosa del danneggiante, (ii) del danno subito e (iii) del nesso di causalità tra quest'ultimo e la menzionata attività pericolosa; dall'altro lato, l'esercente l'attività pericolosa dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (c.d. prova liberatoria). Sul punto, Cass. 30 luglio 2025, n. 21919; Cass. 10 giugno 2025, n. 15465; Cass. 5 maggio 2023, n.11975. A quest'ultimo riguardo, giova precisare che non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, essendo invece necessaria la prova positiva di aver adottato ogni mezzo per impedire l'evento dannoso. Del resto, il fatto del danneggiato o del terzo esclude la responsabilità solo se recide il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e il pregiudizio; invece, nessun effetto liberatorio si produce se tale condotta concorre alla produzione del nocumento, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass. 5 maggio 2023, n.11975; Cass. 19 maggio 2022, n.16170; Cass. 21 novembre 2017, n. 27544) Ciò posto, ci si chiede quando il produttore di sigarette sia chiamato a risarcire il danno subito dal fumatore. In particolare, la scelta di iniziare e proseguire a fumare è idonea a interrompere il nesso eziologico tra l'attività del produttore di sigarette e il pregiudizio da fumo, escludendo così la responsabilità del primo per il danno sofferto dal fumatore? La risposta è positiva:
oppure, secondo la giurisprudenza più recente,
In conclusione Il produttore di sigarette che non provi di aver informato adeguatamente il consumatore dei rischi specifici correlati al fumo risponde del danno cagionato ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.: il nesso causale tra l'attività del produttore e i pregiudizi sofferti è interrotto dalla scelta di iniziare o proseguire a fumare soltanto se il consumatore era – o avrebbe dovuto essere – consapevole di tali rischi. |