Prova del danno da immissioni rumorose o odori dovute alla presenza di una colonia felina

La Redazione
20 Novembre 2025

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha ribadito che la domanda di risarcimento dei danni da immissioni rumorose o di odori dovuti alla presenza di una colonia felina può essere accolta solo ove venga offerta una concreta prova del superamento della soglia della normale tollerabilità e del pregiudizio effettivamente sofferto dalla parte attrice.

In tema di immissioni rumorose o di odori nel fondo contiguo, la valutazione diretta a stabilire se le immissioni siano comprese o meno nei limiti della soglia consentita dall'art. 844 c.c. - che detta delle limitazioni legali della proprietà in ragione di rapporti di vicinato - è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza (leggasi da ultimo Cass., sez. II, sent. n. 19767/2025)

Nel caso in cui le immissioni siano dovute alla presenza di una colonia felina ai sensi dell'art. 2 della l. n. 281/1991, pur potendosi presumere che il transito dei gatti determini miagolii e soprattutto cattivi odori legati alla presenza degli animali, la domanda di risarcimento dei danni può essere accolta solo ove venga offerta una concreta prova non soltanto del superamento della soglia della normale tollerabilità, ma anche del pregiudizio effettivamente sofferto dalla parte attrice (da ultimo, Cass, sez. III, ord. N. 2203/2024).

Nel caso di specie, il primo giudice aveva ritenuto che le prove orali escusse avessero comprovato la presenza di odori, escrementi e miagolii nel giardino dell'attrice; in sede di gravame, tuttavia, è stata ritenuta  mancante la prova che le immissioni avessero superato la soglia della normale tollerabilità.

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