Supercondominio: i requisiti per la costituzione de facto

La Redazione
19 Novembre 2025

Se il titolo o il regolamento non dispongono altrimenti, il supercondominio sorge ipso iure et facto nel momento in cui unifica più edifici, costituiti o meno in distinti condomini, entro una più ampia organizzazione, legata dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati.

Per poter affermare l'esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi (ex art. 1117 c.c.) sulla quale si trovino, cose, impianti o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su una delle proprietà esclusive.

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