CGUE: conservazione di dati biometrici e limiti per gli Stati membri

La Redazione
21 Novembre 2025

Come evidenziato da Corte di giustizia nella causa C-57/23, le autorità di polizia possono rilevare, sulla base di norme interne, la necessità di raccogliere e conservare dati biometrici e genetici di persone perseguite o sospettate, senza che la normativa debba prevedere necessariamente un periodo massimo di conservazione, purché siano previste adeguate verifiche periodiche.

Un funzionario pubblico ceco era stato sentito dalla polizia nell'ambito di un procedimento penale a suo carico e, nonostante la sua opposizione, la polizia aveva disposto il rilevamento delle sue impronte digitali, un prelievo orale, la realizzazione di diverse fotografie e una descrizione scritta del suo aspetto, inserendo tali informazioni in una banca dati.

In seguito, il funzionario subiva una condanna in via definitiva per abuso di potere, ma, in un procedimento separato, contestava tanto le misure di identificazione disposte, nonostante fossero conformi alla normativa nazionale ceca, quanto la conservazione dei dati ottenuti, ritenendo entrambe le misure un'illecita ingerenza nella sua vita privata.

Il giudice nazionale accoglieva il ricorso ordinando la cancellazione dei dati raccolti, ma la polizia presentava a sua volta ricorso innanzi alla Corte amministrativa suprema ceca.

Questa si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, interrogandosi sulla compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva UE 2016/680 e, in particolare, chiedendosi: se la giurisprudenza dei giudici amministrativi nazionali possa essere qualificata come «diritto dello Stato membro» ai sensi dell'art. 8 della Direttiva; se i requisiti previsti da tale Direttiva ostino alla raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sospettata della commissione di un reato doloso; infine, se la Direttiva osti alla conservazione di dati biometrici e genetici senza la previsione esplicita di un limite temporale massimo.

La CGUE ha chiarito come, nell'ambito della raccolta, conservazione e cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro» faccia riferimento a disposizioni di portata generale che ne stabiliscono le condizioni minime, alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza nazionale e purché questa sia accessibile e sufficientemente prevedibile.

Non osta al diritto dell'Unione una normativa nazionale che consente, in modo indifferenziato, la raccolta di dati biometrici e genetici di chi è perseguito per reato doloso o anche solo sospettato, a condizione che le finalità della raccolta non rendano necessarie distinzioni tra le due categorie e purché i titolari del trattamento rispettino i principi e i requisiti specifici in materia di dati sensibili (artt. 4 e 10 Direttiva 2016/680).

Infine, per quanto riguarda la durata della conservazione, l'art. 4, par. 1, lett. e) della Direttiva non osta a che siano le autorità di polizia a riscontrare la necessità di conservare i dati sulla base della normativa interna, né rende obbligatoria la previsione di limite temporale massimo, a condizione che siano previste adeguate verifiche periodiche sulla necessità di proseguire la conservazione dei dati.