Rimedi avverso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
19 Novembre 2025
Il procedimento monitorio, per sua natura sommario, concilia l'esigenza di immediatezza nella formazione di un titolo giudiziale per il creditore con la salvaguardia del diritto di difesa del soggetto debitore il quale può opporsi nel termine di quaranta giorni (o diverso nei casi previsti dall'art. 641, comma 2, c.p.c.) dalla notificazione del ricorso e del decreto (art. 643 c.p.c.). Ove non vi sia opposizione il decreto ingiuntivo emesso (oppure ove l'opponente non si sia costituito e, quindi, non abbia coltivato l'opposizione proposta), se non già dotato di esecutività provvisoria, diventa definitivamente esecutivo (con dichiarazione del giudice ex art. 647 c.p.c.) e non più opponibile, salvi i casi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Così, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo acquista efficacia di giudicato, sia formale che sostanziale, come affermato da costante giurisprudenza: «Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio» (Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2024, n. 25180). Ove, pertanto, segua il giudizio di esecuzione sulla base del decreto ingiuntivo diventato definitivamente esecutivo, non si potranno ivi proporre domande o eccezioni sul merito del diritto del creditore, in quanto tali ragioni attenevano solamente al merito nella eventuale fase del giudizio di opposizione: è questa la naturale conseguenza del valore di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo. A questo punto le uniche ragioni che si potranno opporre in sede esecutiva potranno essere solo dei fatti sopraggiunti modificativi o estintivi del credito. Così, ad esempio, se nelle more dell'introduzione del procedimento esecutivo il debitore abbia pagato, ciò potrà essere opposto in sede di opposizione all'esecuzione come fatto, appunto, estintivo del debito. Ciò che, invece, potrà essere valutato in sede di opposizione all'esecuzione, sarà solamente il caso in cui si lamenti l'inesistenza del titolo esecutivo stesso, cioè si eccepisca un vizio di formazione del titolo stesso tale da privarlo della natura stessa di titolo esecutivo: «Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785). Come, poi, accennato sopra, vi sarà la possibilità, ove sussistano i presupposti, di esperire l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per i casi ivi previsti tenendo anche presente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/1976 che ne ha ampliato i limiti. |